LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26
NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO
Art. 7
Parto nelle strutture ospedaliere
1. Le strutture ospedaliere pubbliche e private realizzano le
condizioni strutturali ed organizzative per consentire, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. n.27 del 1989, il piu'
stretto rapporto tra genitori e neonato, con particolare riferimento
alla permanenza nel medesimo ambiente di madre e bambino, ai fini
della continuita' del rapporto familiare affettivo anche durante il
periodo di ospedalizzazione.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazione ed
accreditamento, le strutture ospedaliere pubbliche e private, per
garantire la liberta' di scelta della donna riguardo ai modi del
parto e per attuare le finalita' di cui al comma 1, riorganizzano i
propri presidi deputati all'assistenza ostetrico-ginecologica e
neonatale per realizzare i seguenti obiettivi:
a) spazi singoli per l'evento travaglio-parto-nascita;
b) camere di degenza costituite da non piu' di due letti provvisti di
relative culle;
c) collegamenti funzionali tra le strutture ostetriche e quelle
dedicate all'assistenza neonatale;
d) programmi organizzativi tesi a favorire la continuita'
assistenziale.
3. E' garantito l'accesso del padre o di altra persona con cui la
gestante desideri condividere l'evento del parto.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo dell'art. 9 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 citata alla
nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 9 - Tutela psico-affettiva della nascita
1. Al fine di promuovere un maggior benessere psicofisico della madre
e del bambino, le funzioni ospedaliere nell'ambito delle strutture
pubbliche e private convenzionate debbono essere svolte secondo
modalita' cliniche ed organizzative che favoriscano il processo
naturale della nascita, la nascita non traumatica e la partecipazione
attiva della donna sia in corso di travaglio che durante e dopo il
parto.
2. In particolare dette funzioni devono essere esercitate in modo da
garantire:
a) il diritto della donna alla riservatezza e all'intimita' e la
possibilita' di essere accompagnata in ogni fase del parto dal padre
del nascituro o da altra persona da lei scelta;
b) una organizzazione dei reparti che preveda stanze di degenza
riservate alle puerpere;
c) la possibilita' di permanenza del neonato accanto alla madre, per
tutta la durata della degenza, senza che su di essa gravino compiti
assistenziali;
d) la flessibilita' di orario per l'accesso alla stanza della
puerpera da parte del padre del neonato o di altra persona da lei
indicata
e) la possibilita' di accesso al nido da parte di entrambi i
genitori, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione
sanitaria relativamente a particolari stati di morbilita';
f) la possibilita' di permanenza di uno dei genitori ai reparti di
terapia intensiva neonatale, alle condizioni e alle modalita' di cui
all'art. 6 della L.R. 1 aprile 1980, n. 24
g) il sostegno dell'allattamento precoce al seno nel rispetto delle
opzioni della donna;
h) il coinvolgimento del padre nell'esperienza della nascita e negli
impegni di accudimento del neonato.
3. Le Unita' sanitarie locali provvedono ai necessari adeguamenti
strutturali ed organizzativi dei presidi ospedalieri, abilitati
all'assistenza ostetrico-ginecologica secondo le indicazioni del
Piano sanitario regionale, allestendo, in particolare, spazi unici e
singolarmente fruibili, per il travaglio ed il parto, nonche' stanze
di degenza per il puerperio che consentano adeguate condizioni di
confort e che siano predisposte anche per l'accudimento del neonato.
A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei
relativi fondi nell'ambito dei piani poliennali regionali di
investimento sulle strutture sanitarie.
4. La Regione promuove la realizzazione da parte delle Unita'
sanitarie locali di progetti sperimentali finalizzati all'assistenza
ai parti fisiologici.
Tali progetti devono prevedere:
a) l'organizzazione di spazi ospedalieri funzionalmente autonomi;
b) l'adozione di modalita' clinico-assistenziali che favoriscano il
processo naturale della nascita;
c) la possibilita' della donna di autorganizzarsi il proprio parto;
d) un'attivita' di aggiornamento comune per gli operatori.
A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei
relativi fondi secondo le modalita' stabilite con la legge di
approvazione del Piano sanitario regionale.
5. La Giunta regionale definisce, con apposito atto di indirizzo, i
criteri, le modalita' tecniche e organizzative per la sperimentazione
da parte delle Unita' sanitarie locali dell'assistenza domiciliare al
parto per gravidanze non a rischio, se richiesta dalla donna,
prevedendo che sia assicurato, in particolare, il collegamento con le
strutture ospedaliere.".