REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

          Art. 7                                                                
Parto nelle strutture ospedaliere                                               
1. Le strutture ospedaliere pubbliche e private realizzano le                   
condizioni strutturali ed organizzative per consentire, ai sensi di             
quanto previsto dall'articolo 9 della L.R.  n.27 del 1989, il piu'              
stretto rapporto tra genitori e neonato, con particolare riferimento            
alla permanenza nel medesimo ambiente di madre e bambino, ai fini               
della continuita' del rapporto familiare affettivo anche durante il             
periodo di ospedalizzazione.                                                    
2. Fermo restando quanto previsto in materia di autorizzazione ed               
accreditamento, le strutture ospedaliere pubbliche e private, per               
garantire la liberta' di scelta della donna riguardo ai modi del                
parto e per attuare le finalita' di cui al comma 1, riorganizzano i             
propri presidi deputati all'assistenza ostetrico-ginecologica e                 
neonatale per realizzare i seguenti obiettivi:                                  
a) spazi singoli per l'evento travaglio-parto-nascita;                          
b) camere di degenza costituite da non piu' di due letti provvisti di           
relative culle;                                                                 
c) collegamenti funzionali tra le strutture ostetriche e quelle                 
dedicate all'assistenza neonatale;                                              
d) programmi organizzativi tesi a favorire la continuita'                       
assistenziale.                                                                  
3. E' garantito l'accesso del padre o di altra persona con cui la               
gestante desideri condividere l'evento del parto.                               
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 9 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 citata alla               
nota all'art. 4, e' il seguente:                                                
"Art. 9 - Tutela psico-affettiva della nascita                                  
1. Al fine di promuovere un maggior benessere psicofisico della madre           
e del bambino, le funzioni ospedaliere nell'ambito delle strutture              
pubbliche e private convenzionate debbono essere svolte secondo                 
modalita' cliniche ed organizzative che favoriscano il processo                 
naturale della nascita, la nascita non traumatica e la partecipazione           
attiva della donna sia in corso di travaglio che durante e dopo il              
parto.                                                                          
2. In particolare dette funzioni devono essere esercitate in modo da            
garantire:                                                                      
a) il diritto della donna alla riservatezza e all'intimita' e la                
possibilita' di essere accompagnata in ogni fase del parto dal padre            
del nascituro o da altra persona da lei scelta;                                 
b) una organizzazione dei reparti che preveda stanze di degenza                 
riservate alle puerpere;                                                        
c) la possibilita' di permanenza del neonato accanto alla madre, per            
tutta la durata della degenza, senza che su di essa gravino compiti             
assistenziali;                                                                  
d) la flessibilita' di orario per l'accesso alla stanza della                   
puerpera da parte del padre del neonato o di altra persona da lei               
indicata                                                                        
e) la possibilita' di accesso al nido da parte di entrambi i                    
genitori, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione                   
sanitaria relativamente a particolari stati di morbilita';                      
f) la possibilita' di permanenza di uno dei genitori ai reparti di              
terapia intensiva neonatale, alle condizioni e alle modalita' di cui            
all'art. 6 della L.R. 1 aprile 1980, n. 24                                      
g) il sostegno dell'allattamento precoce al seno nel rispetto delle             
opzioni della donna;                                                            
h) il coinvolgimento del padre nell'esperienza della nascita e negli            
impegni di accudimento del neonato.                                             
3. Le Unita' sanitarie locali provvedono ai necessari adeguamenti               
strutturali ed organizzativi dei presidi ospedalieri, abilitati                 
all'assistenza ostetrico-ginecologica secondo le indicazioni del                
Piano sanitario regionale, allestendo, in particolare, spazi unici e            
singolarmente fruibili, per il travaglio ed il parto, nonche' stanze            
di degenza per il puerperio che consentano adeguate condizioni di               
confort e che siano predisposte anche per l'accudimento del neonato.            
A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei                   
relativi fondi nell'ambito dei piani poliennali regionali di                    
investimento sulle strutture sanitarie.                                         
4. La Regione promuove la realizzazione da parte delle Unita'                   
sanitarie locali di progetti sperimentali finalizzati all'assistenza            
ai parti fisiologici.                                                           
Tali progetti devono prevedere:                                                 
a) l'organizzazione di spazi ospedalieri funzionalmente autonomi;               
b) l'adozione di modalita' clinico-assistenziali che favoriscano il             
processo naturale della nascita;                                                
c) la possibilita' della donna di autorganizzarsi il proprio parto;             
d) un'attivita' di aggiornamento comune per gli operatori.                      
A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei                   
relativi fondi secondo le modalita' stabilite con la legge di                   
approvazione del Piano sanitario regionale.                                     
5. La Giunta regionale definisce, con apposito atto di indirizzo, i             
criteri, le modalita' tecniche e organizzative per la sperimentazione           
da parte delle Unita' sanitarie locali dell'assistenza domiciliare al           
parto per gravidanze non a rischio, se richiesta dalla donna,                   
prevedendo che sia assicurato, in particolare, il collegamento con le           
strutture ospedaliere.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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