REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26
NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO
Art. 2 Luoghi dove partorire 1. Per favorire il graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, la donna, debitamente informata sull'evento e sulle tecniche da adottare, liberamente puo' scegliere di partorire: a) nelle strutture ospedaliere; b) nelle case di maternita'; c) a domicilio.