REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

          Art. 2                                                                
Luoghi dove partorire                                                           
1. Per favorire il graduale superamento della ospedalizzazione                  
generalizzata, la donna, debitamente informata sull'evento e sulle              
tecniche da adottare, liberamente puo' scegliere di partorire:                  
a) nelle strutture ospedaliere;                                                 
b) nelle case di maternita';                                                    
c) a domicilio.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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