LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO V
L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO
Art. 10
Istituzione dell'Agenzia
1. E' istituita l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro quale struttura della
Regione dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale
e contabile per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) e
h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97. L'Agenzia e' lo strumento
di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e compiti di cui
agli artt. 1 e 2 della presente legge.
2. Le funzioni e le attivita' dell'Agenzia sono esercitate in
conformita' alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati
dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce i criteri di
organizzazione e i fondi disponibili.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente
regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre
1992, n. 41.
4. Il piano annuale delle attivita' dell'Agenzia e' approvato dalla
Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale
tripartita. Il direttore svolge ogni attivita' diretta all'attuazione
di detto piano. Il direttore e' responsabile delle attivita' svolte e
dei risultati dell'Agenzia e, al fine di consentirne l'opportuna
verifica, e' tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione
annuale.
5. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca
l'Agenzia puo' stipulare con esperti contratti di diritto privato e
di collaborazione coordinata e continuativa. Puo' altresi' stipulare
convenzioni con societa', enti qualificati, Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura ed Universita' per
l'espletamento di particolari servizi.
6. L'Agenzia e il suo direttore si conformano, anche nella
stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 5, ai
criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta
regionale.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,
citato alla nota all'art. 2, e' riportato alla nota 3) dell'art. 8.
2) Il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,
citato alla nota all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i
servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
omissis
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera
d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai
sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali
ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
concernente Disciplina della dirigenza regionale, e' il seguente:
"Art. 24 - Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante
contratti a tempo determinato
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti
delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento
della relativa dotazione organica.
2. Per le assunzioni di cui al comma I si provvede per chiamata
diretta. con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti
culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea;
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica
Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'
professionali di particolare qualificazione.
4. Il trattamento economico e' stabilito dal provvedimento di
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo'
essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.".