REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

     TITOLO V                                                                   
     L'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO                                            
          Art. 10                                                               
Istituzione dell'Agenzia                                                        
1. E' istituita l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro quale struttura della           
Regione dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale           
e contabile per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) e             
h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97. L'Agenzia e' lo strumento           
di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e compiti di cui             
agli artt. 1 e 2 della presente legge.                                          
2. Le funzioni e le attivita' dell'Agenzia sono esercitate in                   
conformita' alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati            
dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce i criteri di           
organizzazione e i fondi disponibili.                                           
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente            
regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre           
1992, n. 41.                                                                    
4. Il piano annuale delle attivita' dell'Agenzia e' approvato dalla             
Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale                     
tripartita. Il direttore svolge ogni attivita' diretta all'attuazione           
di detto piano. Il direttore e' responsabile delle attivita' svolte e           
dei risultati dell'Agenzia e, al fine di consentirne l'opportuna                
verifica, e' tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione            
annuale.                                                                        
5. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca              
l'Agenzia puo' stipulare con esperti contratti di diritto privato e             
di collaborazione coordinata e continuativa. Puo' altresi' stipulare            
convenzioni con societa', enti qualificati, Camere di Commercio,                
Industria, Artigianato e Agricoltura ed Universita' per                         
l'espletamento di particolari servizi.                                          
6. L'Agenzia e il suo direttore si conformano, anche nella                      
stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 5, ai            
criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta                
regionale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,           
citato alla nota all'art. 2, e' riportato alla nota 3) dell'art. 8.             
2) Il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 469/97,           
citato alla nota all'art. 2, e' il seguente:                                    
"Art. 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per                
l'impiego                                                                       
1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle            
funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono             
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i                  
servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche            
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data            
di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti                   
principi e criteri direttivi:                                                   
omissis                                                                         
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera             
d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai              
sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali           
ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano            
richiesta.                                                                      
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41                     
concernente Disciplina della dirigenza regionale, e' il seguente:               
"Art. 24 - Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante           
contratti a tempo determinato                                                   
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti                
delle qualifiche dirigenziali con contratti a tempo determinato di              
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento               
della relativa dotazione organica.                                              
2. Per le assunzioni di cui al comma I si provvede per chiamata                 
diretta. con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della            
Giunta regionale previo accertamento degli specifici requisiti                  
culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione.             
3. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:               
a) possesso del diploma di laurea;                                              
b) comprovata esperienza professionale nella pubblica                           
Amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o              
private, nelle libere professioni, ovvero in altre attivita'                    
professionali di particolare qualificazione.                                    
4. Il trattamento economico e' stabilito dal provvedimento di                   
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo'              
essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica                   
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione               
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato                  
relative alle specifiche competenze professionali.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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