LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
TITOLO III
ORGANISMI DI INDIRIZZO
E MODALITA' DI CONCERTAZIONE
Art. 7
Comitato di coordinamento interistituzionale
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro,
i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e
dell'istruzione a scala regionale e locale e' istituito un Comitato
di coordinamento interistituzionale composto da:
a) l'Assessore regionale competente, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore
o un consigliere da questi delegato;
c) tre componenti designati dalla Confederazione delle Autonomie
locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 in
rappresentanza dei Comuni e delle Comunita' Montane, garantendo
adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale e' nominato dal
Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore competente, sulla base delle designazioni
di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle
politiche del lavoro e della formazione, nonche' sui conseguenti atti
applicativi.
4. Il Comitato puo' formulare proposte relativamente allo sviluppo
dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche
formative e su progetti specifici rivolti all'incremento
dell'occupazione. Esercita altresi' funzione propositiva nei
confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono
attribuite le funzioni oggetto della presente legge. A tale fine il
Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione
delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.
5. Il funzionamento del Comitato e' definito con apposito regolamento
approvato dal Comitato stesso.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
La L.R. 14 aprile 1995, n. 41 concerne Contributi per la promozione
del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali.