REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

     TITOLO III                                                                 
     ORGANISMI DI INDIRIZZO                                                     
     E MODALITA' DI CONCERTAZIONE                                               
          Art. 7                                                                
Comitato di coordinamento interistituzionale                                    
1. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro,            
i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e                        
dell'istruzione a scala regionale e locale e' istituito un Comitato             
di coordinamento interistituzionale composto da:                                
a) l'Assessore regionale competente, che lo presiede;                           
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero un Assessore           
o un consigliere da questi delegato;                                            
c) tre componenti designati dalla Confederazione delle Autonomie                
locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41 in            
rappresentanza dei Comuni e delle Comunita' Montane, garantendo                 
adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale.                            
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale e' nominato dal              
Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale            
su proposta dell'Assessore competente, sulla base delle designazioni            
di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.                                   
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle                   
politiche del lavoro e della formazione, nonche' sui conseguenti atti           
applicativi.                                                                    
4. Il Comitato puo' formulare proposte relativamente allo sviluppo              
dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche                    
formative e su progetti specifici rivolti all'incremento                        
dell'occupazione. Esercita altresi' funzione propositiva nei                    
confronti della Giunta regionale e degli altri Enti cui sono                    
attribuite le funzioni oggetto della presente legge. A tale fine il             
Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione               
delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.                 
5. Il funzionamento del Comitato e' definito con apposito regolamento           
approvato dal Comitato stesso.                                                  
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 14 aprile 1995, n. 41 concerne Contributi per la promozione             
del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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