n.359 del 30.11.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione della proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l'anno 2016 denominata "GECO 6", ai sensi del comma 5 art. 2 dell'Intesa, Rep. 96/CU, del 21/07/16

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’art 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per le politiche giovanili” (di seguito Fondo);

- il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che ha individuato, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Nazionale;

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) che definisce, in Tabella C, la dotazione finanziaria del “Fondo per le politiche giovanili”;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 209 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 15 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3”;

- la legge 5 giugno 2003, n. 131 che, all’articolo 8, comma 6, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 96/CU, in data 21 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata “Intesa”) sulla ripartizione per l’anno 2016 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

Richiamata, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 14, “Norme in materia di Politiche per le giovani generazioni” e succ. mod.;

Dato atto che nella sopracitata Intesa, si stabilisce quanto segue:

all’art. 1:

  • la quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto, finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attraverso iniziative culturali e formative e appositi centri e/o spazi e/o forme aggregative attività di orientamento e placement, in via prioritaria, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti;
  • la percentuale destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali è stabilita nella misura pari al 54% del Fondo per l'anno 2016;
  • le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi;

all'art. 2:

  • la percentuale del Fondo, denominata “quota”, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome è pari al 30% dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2016 (e in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del Decreto Ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2016”(comma 1)
  • la quota del Fondo, determinata secondo la percentuale indicata al precedente comma 1, si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.(comma 2);
  • la citata quota, determinata secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, è ripartita tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2015, come indicato nella tabella (Allegato 1) che costituisce parte integrante della medesima Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate e da trasferire, per la realizzazione degli interventi, a ciascuna Regione e Provincia autonoma.(comma 3);
  • le Regioni devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 8, di seguito “Accordo”. Con l’invio della proposta progettuale la Regione formalizza la richiesta delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 3. Le proposte progettuali, conformi agli obiettivi indicati all’articolo 1, devono pervenire al Dipartimento entro il 30 novembre 2016. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine, ma comunque entro l’anno 2016.(comma 5);
  • le Regioni, ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo, rapportati alle risorse assegnate ad ogni singola Regione sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della medesima Intesa. (comma 6);
  • le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio, e altri elementi ritenuti utili, in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisce parte integrante della delibera di Giunta regionale di cui al precedente comma 5. (comma 7);
  • l’Accordo sottoscritto bilateralmente, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma digitale, tra il Dipartimento e le singole Regioni, che riporta in allegato la delibera di Giunta e la scheda di progetto, disciplina tra l’altro le modalità di monitoraggio semestrale sugli interventi e il trasferimento delle risorse finanziarie. (comma 8);
  • il Dipartimento e le Regioni provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 8. Per le proposte progettuali inviate oltre il termine di cui al precedente comma 5, il Dipartimento, qualora le motivate ragioni formalmente rappresentate siano oggettivamente rilevanti, comunica la richiesta pervenuta oltre il termine alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e procede alla sottoscrizione dell’Accordo; in caso contrario, chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo.
(comma 9);
  • il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 3 avverrà a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale il Dipartimento li trasmette entro 30 gg dalla sottoscrizione.(comma 10);
  • le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro 6 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento, in forma digitale, dell’Accordo; la Regione comunica al Dipartimento la data di effettivo inizio delle attività. Il mancato avvio delle stesse entro il suddetto termine comporta la restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.(comma 11);
  • le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la predetta Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente comma 8, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 11, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive.(comma 12);

Dato atto inoltre che nell’allegato 1 “Tabella riparto alle Regioni del Fondo nazionale politiche giovanili 2016” della più volte citata Intesa si individuano sulla base di quanto specificato all'art. 2 della medesima:

- la quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” - esercizio finanziario 2016 - di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome pari ad Euro 1.530.133,00 (il 52% dello stanziamento complessivo pari ad Euro 5.559.874, come da Tabella C allegata alla Legge di Stabilità per l'anno 2016;

- la quota a favore di codesta Regione, in base alla applicazione dei criteri utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari ad Euro 108.333,00;

Dato atto, altresì, che nell’allegato 2 “Tabella cofinanziamento minimo Regioni” del Fondo nazionale politiche giovanili 2016 della più volte citata Intesa è quantificata la quota minima a carico di codesta Regione pari ad Euro 27.083,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2016” finalizzata alla realizzazione di interventi, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere azioni di orientamento e placement, attraverso strumenti di protagonismo giovanile e spazi aggregativi, e realtà formative” anche ed in continuità con quelle in corso di attuazione, relative agli anni 2013, 2014 e 2015;

Atteso che la “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2016” denominata GECO 6 - Giovani evoluti e consapevoli comprende: 

l ’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “Scheda intervento, risorse complessive e costi previsti”, nella quale è espressamente indicato, tra l'altro, il titolo, gli obiettivi e la descrizione dell’intervento, i territori coinvolti, il numero degli interventi, il numero degli utenti destinatari, il soggetto attuatore, gli altri soggetti coinvolti, il valore complessivo, la copertura finanziaria prevista, i tempi di realizzazione previsti ed il referente del progetto”;

l’Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il “Quadro finanziario di sintesi della “Proposta progettuale” denominata GECO 6 - Giovani evoluti e consapevoli”, nel quale sono descritti il titolo dell'intervento, i soggetti coinvolti, la quota a carico del Fondo Nazionale Politiche giovanili 2016, la quota e la percentuale di cofinanziamento, il totale dell'area (comprendente la quota a carico del Fondo Nazionale Politiche giovanili 2016, la quota e la percentuale di cofinanziamento) precisando che:

  • l’ammontare complessivo della proposta progettuale è pari ad Euro 136.533,00;
  • l’ammontare della quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili 2016, è di Euro € 108.333,00 (pari circa al 79,35% del totale);
  • la quota di cofinanziamento regionale derivante da risorse proprie ammonta complessivamente ad Euro 28.200,00 (pari circa al 20,65% del totale);

Dato atto che, per quanto concerne la quota di cofinanziamento derivante da risorse proprie, pari a complessivi Euro 28.200,00, essa trova copertura finanziaria sul capitolo 71570 del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anni di previsione 2016, 2017 e 2018, così come previsto nella propria deliberazione GPG/2016/1801 recante “Assegnazione e concessione contributi regionali di spesa corrente ai soggetti pubblici beneficiari per attività a favore dei giovani in attuazione della L.R. 14/08 e della propria deliberazione 1080/2016”;

Dato atto che il presente provvedimento sarà inviato al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, in ottemperanza dall'art. 2, comma 5, della predetta Intesa al fine della sottoscrizione in forma digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm. ed entro 60 gg. dal suo ricevimento, dell'accordo di collaborazione, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nel quale saranno disciplinate, tra l'altro, le modalità di realizzazione e di monitoraggio semestrale degli interventi e il trasferimento delle risorse finanziarie;

Visto il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 4 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

Richiamate: 

  • la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
  • la L.R. 29 dicembre 2015 n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionali di stabilità 2016”;
  • la L.R. 29 dicembre 2015 n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016);
  • la L.R. 29 dicembre 2015 n. 24 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
  • la propria deliberazione n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e succ. mod.;
  • la L.R. 9 maggio 2016 n. 7 “Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”
  • la L.R. 9 maggio 2016 n. 8 “Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”
  • la propria deliberazione n. 700 del 16 maggio 2016 “Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. variazioni al documento tecnico d'accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale;
  • la L.R. n. 13 del 29/07/2016 “Disposizioni collegate alla Legge di Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
  • la L.R. n. 14 del 29/07/2016 “Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
  • la propria deliberazione n. 1258 del 1/8/2016 “Aggiornamento del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;
  • la determina dirigenziale n. 9199 del 10/06/2016 “Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione”

Richiamati, inoltre:

  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in particolare l’art. 26 comma 1;  
  • la propria deliberazione 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del Piano triennale di previsione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
  • la determina dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 d.lgs n. 33/2013, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66“;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.ii “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate, infine,  le proprie deliberazioni n. 2416/08 e ss. mm., n. 56/2016, n.270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, la “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2016”, in coerenza a quanto previsto all’art. 2, comma 7, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. n. 96/CU del 21 luglio 2016, denominata GECO 6 - Giovani evoluti e consapevoli, in continuità con l’APQ 2007-2009 denominato GECO, gli Accordi annuali 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 denominati GECO 2, 3, 4 e 5, che comprende:

  • l’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “Scheda intervento, le risorse complessive e i costi previsti”, nella quale è espressamente indicato, tra l'altro, il titolo, gli obiettivi e la descrizione dell’intervento, i territori coinvolti, il numero degli interventi, il numero degli utenti destinatari, il soggetto attuatore, gli altri soggetti coinvolti, il valore complessivo, la copertura finanziaria prevista, i tempi di realizzazione previsti ed il referente del progetto;
  • l’allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante il “Quadro finanziario di sintesi della proposta progettuale denominata GECO 6 – Giovani evoluti e consapevoli”, che descrive il titolo dell'intervento, i soggetti coinvolti, l’ammontare complessivo della proposta progettuale, l’ammontare della quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili 2016 e l’ammontare della quota di cofinanziamento regionale derivante da risorse proprie;

2) di dare atto che il valore complessivo della “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2016” denominata GECO 6 - Giovani evoluti e consapevoli, corrispondente al costo totale dell'intervento previsto nell’allegato B), ammonta complessivamente ad Euro 136.533,00 così suddiviso:

  • quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2016, pari ad Euro 108.333,00 (pari circa al 79,35% del totale);
  • quota di cofinanziamento regionale derivante da risorse proprie pari ad Euro 28.200,00 (pari al 20,65% del totale);

3) di dare inoltre atto che, per quanto concerne la quota di cofinanziamento regionale, derivante da risorse proprie, pari a complessivi Euro 28.200,00, essa trova copertura finanziaria sul capitolo 71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma 2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b),c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anni di previsione 2016, 2017 e 2018, così come previsto nella propria deliberazione GPG/2016/1801 recante “Assegnazione e concessione contributi regionali di spesa corrente ai soggetti pubblici beneficiari per attività a favore dei giovani in attuazione della L.R. 14/08 e della propria deliberazione 1080/2016”

4) di stabilire che alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al comma 8 della più volte citata Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. n. 96/CU del 21 luglio 2016, provvederà il Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Giovani;

5) di trasmettere la “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2016” approvata con il presente atto al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, come previsto all’art. 2, comma 5, dell’Intesa di cui al punto 1 che precede.

6) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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