n.146 del 28.05.2018 (Parte Terza)
Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 della regione Emilia-Romagna (Deliberazione della Giunta regionale n. 741 del 21 maggio 2018)
Art. 1 - Contingente
1. Nella Regione Emilia-Romagna, è indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018 – 2021, di n. 100 laureati in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.);
e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.);
f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.).
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
b) abilitazione dell’esercizio della professione in Italia;
c) iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai commi 1. e 2. lett a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall’art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.
4. I requisiti di cui al precedente comma 2. lett. b) e c) (abilitazione e iscrizione all’ordine), devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l’inizio ufficiale del corso che avverrà nel mese di novembre 2018, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2. lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.
Art. 3 - Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, con modalità informatizzata tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata collegandosi al sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
2. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 13.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per “termine di presentazione della domanda” si intende la data e l’ora in cui il candidato effettua l’invio della domanda sulla piattaforma informatizzata premendo l’apposito pulsante “Salva e invia la domanda”.
3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;
e) di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l’Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
f) di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, comma 4;
g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia (se si specificare quale);
i) qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o dell’iscrizione all’ordine - lett. e) ed f) - di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso, pena la non ammissione al corso.
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione alla partecipazione al concorso. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera.
6. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della prova di concorso.
7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che, per l’intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato, deve, inoltre indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio domicilio o recapito postale. Il candidato deve aggiornare tempestivamente eventuali recapiti qualora modificati nell’apposita sezione anagrafica della piattaforma.
8. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
9. Le comunicazioni relative alla procedura sono effettuate ai candidati tramite pubblicazione nell’area riservata del candidato sul sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it, area a cui il candidato ha l’onere di accedere con regolarità.
10. La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l’Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie contenuti nell’area riservata del candidato sul sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it relativi alla procedura concorsuale, ivi compresi quelli relativi alla sede, giorno ed ora di convocazione alla prova e quelli relativi alla formazione ed allo scorrimento della graduatoria, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione specifica in medicina generale, presso la Regione Emilia-Romagna, in qualità di titolare, e presso la Società CUP 2000 S.c.p.A. in qualità di responsabile. Presso la Regione Emilia-Romagna è designato responsabile del trattamento il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate a terzi e alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico economica del candidato. L'eventuale comunicazione a terzi avverrà solo se necessaria per le finalità previste, e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione Emilia-Romagna, numero verde 800.66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-romagna.it;
Art. 4 – Posta Elettronica Certificata
1. Il candidato dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, da indicare al momento della registrazione sul sito e che costituirà domicilio digitale del candidato.
Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso
1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell’art. 3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente Bando, sono considerate escluse.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo
- l’omissione di una delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 4
- non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale nell’area riservata della piattaforma informatica come indicato al precedente art. 3, commi 9 e 10 e tramite comunicazione personale all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
Art. 6 - Prova d’esame
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché sul sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it.
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, sul sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Emilia-Romagna.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d’esame.
Art. 7 - Svolgimento della prova
1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17/8/1999, n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi comma 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non siaunico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefoni cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.
10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame provvedono al ritiro della busta.
11. È vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato, pena l’annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
Art. 8 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati
1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della successiva correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 in mancanza di specifiche norme regionali.
Art. 9 - Punteggi
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria.
Art. 10 - Graduatoria
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Emilia-Romagna.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Emilia-Romagna, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BURERT di cui al comma 3 del presente articolo.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.
Art. 11 - Ammissione al corso
1. All’indirizzo PEC di ciascun candidato utilmente collocato nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà inviata comunicazione formale dell’ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella PEC di convocazione verranno comunicate anche le modalità per accettare o rifiutare l’inserimento nel corso.
3. Entro 72 ore dal ricevimento della PEC di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’utile inserimento al corso effettuando la procedura prevista nella apposita piattaforma informatica. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, sono ammessi a frequentare il corso solo se dichiareranno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
a) di essere in possesso, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione , dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
b) di essere iscritti, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione.
In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a partecipare al corso.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l’interessato:
- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
Art. 12 - Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio ufficiale del corso di formazione.
2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuato con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del precedente art.11.
3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati qualora in prossimità del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorni successivi all’avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.
Art. 13 - Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.
Art. 14 - Borse di studio
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.
Art. 15 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Emilia-Romagna.
Art. 16 - Disciplina del corso - rinvio
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018-2021 inizia entro il mese di novembre, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368 e nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 e successive loro modificazioni.
Art. 17 - Incompatibilità
1. Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 18 - Procedimento
1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30/11/2018.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, numero verde 800-662200, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando i seguenti indirizzi Internet:
- http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it;
- http:// www.regione.emilia-romagna.it/urp (sezioni "Aree tematiche", voce “Salute”, voce “Medicina Convenzionata” e “Corso di formazione specifica in medicina generale”);
- http://salute.regione.emilia-romagna.it/ (sezione “Medicina convenzionata”- voce “Corso di formazione specifica in medicina generale”)
4. Il Responsabile del procedimento è Antonio Brambilla.