n.94 del 10.04.2013 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di acquisizione, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, della proprietà di aree sulle quali insistono opere di urbanizzazione ubicate all’interno del Piano di Lottizzazione denominato “ Pagana” in Fiorenzuola d’Arda

Dato atto:

- che in data 9/8/1978, a mezzo di atto pubblico rogato a ministero del Segretario generale del Comune di Fiorenzuola d'Arda, il Comune di Fiorenzuola d'Arda e i Lottizzanti stipulavano "Convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano di lottizzazione denominato "Pagana" in zona classificata tecnico-distributiva dal Piano Regolatore Generale" in forza del quale, tra il resto, i medesimi Lottizzanti si obbligavano alla cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria,

- che nel corso dell’attuazione del Piano di Lottizzazione le aree destinate ad opere di urbanizzazione oggetto di obbligo di cessione gratuita in favore del Comune sono state individuate catastalmente al foglio 15 mappali 63 - 65 - 67 - 68 - 70 - 71 - 72 - 109 - 110 - 176 - 200 - 207 - 210 - 258;

- che le aree predette, per una quota pari a 39295/100000, sono state acquisite dal Comune di Fiorenzuola d’Arda dagli originari Lottizzanti mentre la restante quota pari a 60705/100000 risulta ancora catastalmente intestata a Immobiliare Pagana Srl con sede a Lodi; ritenuto

- che gli elementi documentali e i rilievi inerenti lo stato di fatto eseguiti da questo Comune evidenzino che le suddette aree di sedime delle opere di urbanizzazione hanno subito una radicale trasformazione che ne vincola l'irreversibile destinazione in atto ad ospitare le opere pubbliche (opere di urbanizzazione primaria) a suo tempo realizzate adempiendo ad una obbligazione ex lege trasfusa negli atti convenzionali e concessori rilasciati per la realizzazione dei singoli interventi edificatori;

- che la natura di opera pubblica rivestita dalle opere infrastrutturali funzionali all’urbanizzazione primaria di un comparto urbanistico attuativo sia pacifica e non revocabile in dubbio;

- che le aree in esame avrebbero dovuto essere cedute gratuitamente al Comune dai proprietari adempiendo a specifici obblighi previsti da atti normativi, provvedimentali e convenzionali;

- che, conseguentemente, è in assoluto prevalente rispetto a qualsivoglia diverso privato interesse, l'interesse pubblico ad attribuire veste formale e a rendere opponibile ai terzi tramite lo strumento della trascrizione l'acquisto da parte del Comune di Fiorenzuola d’Arda della proprietà di aree irreversibilmente trasformate con destinazione a opera pubblica;

- è pacifico che detti beni sono stati modificati e trasformati irreversibilmente in opere di urbanizzazione sulla base di specifici obblighi gravanti sugli attuatori e che il solo elemento che difetta è la formazione di un titolo formalmente idoneo a sancire il trasferimento di detta proprietà in capo al Comune e a darne contezza mediante le forme di pubblicità normativamente previste;

- che, per quanto sopra evidenziato, i danti causa degli intestatari dei terreni erano tenuti, con obbligazione trasferita agli attuali intestatari, a cedere gratuitamente al Comune le aree in esame;

- che, conseguentemente, non sussistono i presupposti perché si dia luogo ad alcun risarcimento del danno né ad alcuna forma di indennizzo comunque denominata, posto che nessun danno deriva all’ attuale unico cointestatario catastale delle aree dalla acquisizione della proprietà a favore del Comune;

- che, al fine di perfezionare sotto l'aspetto formale la situazione di fatto sopra descritta, si rende necessario adottare atto mediante il quale dichiarare l' acquisizione della proprietà delle aree predette da parte del Comune di Fiorenzuola d’Arda, dando atto della insussistenza dei presupposti per corrispondere all’ attuale unico cointestatario delle aree qualsivoglia somma a titolo di indennizzo o risarcimento stante l'obbligo di cessione gratuita delle aree medesime assunto dai lottizzanti.

Per quanto premesso, considerato, visto, ritenuto, dato atto e verificato decreta:

Art. 1 - E’ pronunciata in favore del Comune di Fiorenzuola d’Arda, per le causali di cui in narrativa, l’acquisizione al demanio comunale delle aree censite al foglio 15 mappali 63 - 65 - 67 - 68 - 70 - 71 - 72 - 109 - 110 - 176 - 200 - 207 - 210 - 258 catastalmente cointestate alla Società Immobiliare Pagana per una quota di proprietà pari a 60705/100000.

Art. 2 - Il passaggio della proprietà oggi avviene senza il pagamento di corrispettivo.

Art. 3 - Il presente Decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza a cura e spese del Comune di Fiorenzuola d’Arda, pubblicato per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune.

Art. 4 - Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento nel BUR della Regione Emilia-Romagna è proponibile opposizione da parte di eventuali terzi, allo stato non risultanti, titolari di un diritto sul bene.

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di notificazione.

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