n.280 del 25.09.2013 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni regionali attuative in materia di attività professionale di tintolavanderia, ai sensi della Legge 84/2006 e s.m.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” e s.m.;

Richiamata la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m.;

Visto in particolare l’art. 2, comma 2 della citata L. 84/2006 e s.m., che stabilisce che ciascuna impresa di tintolavanderia debba designare un responsabile tecnico e che i requisiti per l’idoneità professionale dello stesso, sono, in alternativa:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

  • un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
  • due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare degli stessi o di associato in partecipazione;
  • tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Visto l’art. 3 della L. 84/2006 e s.m., secondo cui in conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla legge le Regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni;

Vista inoltre la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31045 del 18/2/2011, secondo cui le Regioni sono competenti a individuare un Responsabile tecnico operante a titolo provvisorio, salva restando la possibilità per l’interessato di maturare nel frattempo uno dei requisiti di cui alla lettera d) o di impegnarsi a conseguire entro un termine prefissato il requisito di cui alla lettera a) dell’art. 2 comma 2 L. 84/2006 e s.m.;

Considerato che all’art. 2, comma 4 della L. 84/2006 e s.m. si stabilisce che “I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale”;

Preso atto:

  • che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011 è stato adottato l’Accordo recante “Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia”,ai sensi della L. 84/2006;
  • che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 dicembre 2012 è stato adottato l’Accordo recante “Titoli di studio abilitanti per Responsabile tecnico di tintolavanderia”;

Valutata la necessità di attivare i corsi di cui alla suddetta lettera a) dell’art. 2, comma 2 della L. 84/2006 e s.m.;

Valutato inoltre che le qualifiche professionali regionali di “Operatore alla produzione chimica” e di “Tecnico prodotto/processo nella chimica” - approvate con propria delibera n. 1372 del 20 settembre 2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche" - sono attinenti all’attività di responsabile tecnico di tintolavanderia;

Ritenuto pertanto:

  • di procedere al recepimento del suddetto Accordo, al fine di garantire che la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia si basi su standard professionali e formativi condivisi da tutte le Regioni e Province Autonome, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull’intero territorio nazionale;
  • di dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della L. 84/2006 e s.m.;
  • di riconoscere i certificati di qualifica professionale regionali di “Operatore alla produzione chimica” e di “Tecnico prodotto/processo nella chimica” di cui alla propria delibera n. 1372/2010, quali titoli validi ai fini del requisito professionale di cui art. 2, comma 2, lett. b) della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 105/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/2/2008, n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005, n. 265”;
  • n. 177/2003 recante “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;
  • n. 265/2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 177/2003”, e successive modifiche e integrazioni”;
  • n. 1057/2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";
  • n. 1663/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";
  • n. 2416/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008 e aggiornamento della delibera 450/2007 e s.m.”;
  • n. 1377 del 20/9/2010 recante “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificata dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010;
  • n. 2060/2010 recante “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
  • n. 1222 del 4/8/2011 recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011).
  • n. 1642 del 14/11/2011 recante “Riorganizzazione funzionale di un servizio della Direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
  • n. 221 del 27/2/2012 recante “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Sentita la Commissione Regionale Tripartita;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori competenti per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di recepire l’Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante “Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia”, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
  2. di recepire l’Accordo adottato il 20 dicembre 2012 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante “Titoli di studio abilitanti per Responsabile tecnico di tintolavanderia”, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);
  3. di approvare le “Disposizioni per la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.”, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 3);
  4. di riconoscere i certificati di qualifica professionale regionali di “Operatore alla produzione chimica” e di “Tecnico prodotto/processo nella chimica” di cui alla propria delibera n. 1372/2010, quali titoli validi ai fini del requisito professionale di cui art. 2, comma 2, lett. b) della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.;
  5. di ammettere per le nuove imprese che avviino la loro attività successivamente all’emanazione del presente atto, la possibilità di nominare aspiranti Responsabili tecnici con esplicita dichiarazione di avvalersi della frequenza al corso di formazione di cui al precedente punto 3); entro due anni dall'emanazione del presente atto di recepimento le imprese segnalano al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del Responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge 84/2006 e s.m. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti;
  6. che la disciplina contenuta nel presente atto di recepimento, si applica altresì alla lavanderia self-service qualora al suo interno siano presenti apparecchiature da lavaggio e/o da stiro non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o all’effettuazione di prestazioni di servizio che non siano quelle di spiegazione dell’utilizzo dell’attrezzatura e della vendita dei gettoni. La disciplina contenuta nel presente atto di recepimento non si applica nel caso di aziende iscritte alla CCIAA con la solo attività di stireria;
  7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
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