n.135 del 31.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Modifiche allo Statuto del Comune di Faenza

“Diritto umano all’acqua e servizio idrico integrato”

approvate con atto C.C. n. 142 del 30/5/2011 - prot. gen. n. 21766 pubblicato all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal 23/6/2011 al 23/7/2011

Statuto comunale - Testo aggiornato degli articoli

- 1 (comma 10 nuovo),

- 55 bis (nuovo).

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Faenza, comune della Repubblica, costituito dalla comunità delle popolazioni insediate nel territorio del capoluogo e delle frazioni di Granarolo e Reda, meglio individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e favorisce la partecipazione al governo della città di tutti coloro che la abitano, incoraggiando l’esercizio della solidarietà civica e la cultura della pace.

2. Per tal fine esprime nello statuto piena ed autonoma capacità normativa che incontra il solo limite del rispetto dei principi fondamentali espressi dal potere legislativo nella Carta costituzionale e nelle leggi, nonché nelle norme di dettaglio necessarie a tutelare interessi nazionali e regionali demandati alla competenza della legge statale e regionale.

3. Faenza, città delle ceramiche, riconosce e valorizza la vocazione e le tradizioni del proprio territorio. Il comune di Faenza riconosce i valori culturali e artistici della propria tradizione storica e assume la tutela dei beni culturali e ambientali come fattore dello sviluppo del territorio.

La denominazione Faenza deve essere accompagnata dalla dizione “Città delle Ceramiche”.

4. Il comune di Faenza, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, promuove le condizioni che garantiscano la qualità della vita per cittadine, cittadini, stranieri residenti ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione.

5. Il comune di Faenza riconosce, promuove e qualifica l’associazionismo al fine di concorrere allo sviluppo della società.

6. Il comune di Faenza orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta costituzionale della Repubblica e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, attua azioni positive per valorizzare la presenza femminile, al fine di garantire la partecipazione in organi di governo del comune, o comunque da esso dipendenti, di entrambi i sessi.A tal fine rimuove gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne.

7. Il comune di Faenza, Premio Europa, aderendo alla Carta europea delle libertà e delle autonomie locali, ribadisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, condanna ogni tipo di totalitarismo, promuove la cooperazione fra i popoli, mette in atto e sostiene iniziative culturali, educative, di ricerca e di informazione che operano per il conseguimento di questi obiettivi.Il dialogo, la solidarietà e l’integrazione sociale rappresentano i valori attraverso i quali Faenza desidera essere terra di pace.

8. Il comune di Faenza tutela l’ambiente e le specie viventi, promuove lo sviluppo sostenibile e la difesa della biodiversità e si impegna attivamente per la riduzione di ogni forma di inquinamento.

9. Il comune di Faenza riconosce e promuove ogni iniziativa volta a sviluppare la dignità del lavoro e dei lavoratori, perseguendo il superamento del precariato come sistema lavorativo.

10. Il comune di Faenza riconosce “il Diritto umano all’acqua”, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.

Art. 55 bis - Servizio Idrico Integrato

1. Il comune riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato.

2. Il comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

3. Il comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

 

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