n.11 del 13.01.2016 periodico (Parte Seconda)

Divieto di messa a dimora nella regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp. Anno 2016

IL RESPONSABILE 

Visti:

  • il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
  • il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e integrazioni;
  • la propria determinazione n. 277 del 16/01/2015, recante “Divieto di messa a dimora nella Regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp. Anno 2015”;

Considerato che:

  • sul territorio regionale è sempre diffuso il "Colpo di fuoco batterico delle pomacee", causato dal batterio Erwinia amylovora, che può provocare rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario, ornamentale e forestale;
  • le piante appartenenti al genere Crataegus spp. sono particolarmente sensibili al colpo di fuoco batterico e possono costituire una potenziale fonte di inoculo e di propagazione della malattia;
  • con la suddetta determinazione n. 277/2015 era stato prorogato fino al 31/12/2015, a titolo di prevenzione e ulteriore cautela, il precedente divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp.;
  • la limitazione della presenza di piante appartenenti al genere Crataegus spp. nel territorio della Regione Emilia-Romagna ha contribuito in modo evidente a ridurre il numero di focolai della malattia;
  • permangono tuttavia rischi di diffusione della fitopatia in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare ulteriormente il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp. in quanto il contenimento della presenza di piante del genere Crataegus spp. costituisce un fattore che facilita e favorisce l'azione preventiva e di contrasto alla diffusione del c olpo di fuoco batterico delle pomacee, condotta costantemente dagli agricoltori;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, in particolare l’art. 37;

Richiamate:

  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 31 marzo 2015, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto,

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di prorogare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 214/2005, il divieto della messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp. in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, fino al 31 dicembre 2016, fatta salva specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario valutata sulla base dei rischi fitosanitari presenti sul territorio;

3. di applicare ai trasgressori le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal seguente art. 54, comma 24, del D. Lgs. n. 214/2005: "Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus spp. e all’obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l’estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L’importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 214/2005 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.";

4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it.

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