n.166 del 29.05.2019 periodico (Parte Seconda)

FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Riesame della domanda n. 41/IPA/17 - Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" a valere sul bando di cui alla deliberazione n. 1969 del 4/12/2017

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia, per l'impiego dei “Fondi strutturali e di investimento europei” (Fondi SIE);

Visti:

- il “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” (PO FEAMP), nella formulazione approvata, da ultimo, dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2018) 6576 del 11 ottobre 2018, che identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;

- il decreto ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016, con il quale sono state ripartite le risorse comunitarie disponibili fra Stato e Regioni/Province autonome;

- l’atto repertorio n. 16/32/CR-FS/C10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

- l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza;

- l’intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome per l’adozione dell’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del PO FEAMP 2014-
2020;

Visto in particolare l'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che al comma 6 prevede che “lo Stato membro può designare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;

Richiamate, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 833 del 6 giugno 2016, recante "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n.508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate";

- n. 1799 del 31 ottobre 2016, recante "FEAMP 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale Organismo intermedio", poi sottoscritta digitalmente in data 18 novembre 2016;

Richiamate altresì:

- la deliberazione n. 1969 del 4 dicembre 2017 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Annualità 2017”;

- la determinazione n. 2157 del 20 dicembre 2017 recante “Integrazione all'allegato 1 - paragrafo 13. "criteri di selezione" della delibera n. 1969 del 4 dicembre 2017 recante "FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - approvazione avviso pubblico di attuazione della misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" – annualità 2017”;

- la determinazione n. 1380 del 6 febbraio 2018 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - approvazione avviso pubblico di attuazione della misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" – Annualità 2017. Proroga del termine per la presentazione della domanda”;

Atteso:

- che con propria determinazione n. 12831 del 3 agosto 2018, recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 – Mis. 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di cui all’avviso pubblico oggetto della DGR n. 1969/2017 - Approvazione graduatoria investimenti ammessi”, con la quale, si è provveduto ad approvare gli esiti finali del procedimento istruttorio riepilogati in appositi allegati, riportando in particolare nell’Allegato 2) la graduatoria delle domande ammissibili e nell’Allegato 3) l’elenco delle domande non ammissibili con espressa indicazione, per ciascuna iniziativa esclusa, delle specifiche motivazioni di non ammissione, riassunte in sintesi e tratte dai verbali e dalla documentazione istruttoria relativa a ciascuna istanza;

- che con determinazione n. 15460 del 26/9/2018 recante “Feamp 2014/2020 – regolamento (UE) n. 508/2014 – Mis. 2.48 “"Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" di cui all’avviso pubblico annualità 2017 - approvato con D.G.R. 1969/2017. Concessione dei contributi e contestuali impegni di spesa e accertamento entrate.”, si è provveduto alla concessione dei contributi dei soggetti ammessi in graduatoria, come meglio specificato nell’allegato 2 della determinazione n. 12831/2018;

Dato atto:

- che fra le domande non ammesse di cui all’Allegato 3 della predetta determinazione n. 12831/2018 come modificata dalla determinazione n. 15460/2018, rientrava anche il progetto presentato dall’impresa “Pasquali Alessandro” (codice fiscale PSQLSN74P19E463F ) , con sede in Località Ponte – Tresana (MS);

- che per mero errore materiale è stata indicata quale denominazione sociale “Pasquali Alessandro” anziché “Troticoltura il Giardino di Pasquali Alessandro”;

- che la domanda di contributo presentata dal sopraindicato richiedente, era stata ritenuta inammissibile per la seguente motivazione:

“…la domanda non è ammessa in quanto in relazione alla documentazione, obbligatoria e non integrabile secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico al paragrafo 9, risulta mancante:

  • il titolo di disponibilità dell’area, così come previsto alla lettera r);
  • la dichiarazione sostitutiva, resa dal tecnico progettista richiesta per gli investimenti fissi, in cui sono elencati tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per i lavori da eseguire ovvero che attesti che non sono necessari permessi o autorizzazioni previsto alla lettera j).”;

- che in data 24 ottobre 2018, la “Troticoltura il Giardino di Alessandro Pasquali” promuoveva ricorso Rep. 467/2018 presso il TAR Emilia-Romagna sede di Bologna, contro la Regione Emilia-Romagna, chiedendo l'annullamento previa sospensione cautelare, oltre che dell’Avviso pubblico deliberazione di G.R. n. 1969 del 4 dicembre 2017, degli atti di cui alle precedenti due alinea e di ogni altro atto presupposto, annesso e/o conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto;

Rilevato:

- che con ordinanza 28 - 29/11/2018 n. 284/2017, il TAR Emilia-Romagna- sede di Bologna, in Camera di Consiglio, respingeva l'istanza di sospensione cautelare avanzata con il ricorso n. 837/2018;

- che in data 25/1/2019, la società “Troticoltura il Giardino di Alessandro Pasquali”, promuoveva ricorso al Consiglio di Stato;

- che con ordinanza dell’8/3/2019, notificata dall’Avvocato di parte in data 21/3/2019 ns. prot. n. PG/2019/0277947, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), ha accolto l’appello (Ricorso numero: 1192/2019), accogliendo l’istanza cautelare disponendo la riapertura del procedimento relativo alla valutazione della domanda di contributo presentata dalla società “Troticoltura il Giardino di Alessandro Pasquali”, al fine di un riesame della domandain pendenza della definizione della causa nel merito;

- che con nostra comunicazione del 17/4/2019, prot. n. PG/
2019/0386583, si informava la società Troticoltura il Giardino di Alessandro Pasquali, Località Ponte – 54012 – Tresana (MS), che, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza, si stavano predisponendo tutti gli atti finalizzati al riesame della domanda di contributo;

Considerato che, in ossequio a quanto disposto dal Consiglio di Stato, in data 6/5/2019 gli incaricati del Servizio con nota prot. NP/2018/6068 del 14/3/2018 per lo svolgimento dell’attività di istruttoria delle domande presentate in esito all’Avviso regionale di attuazione della misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” - Annualità 2017, riconvocati al fine del riesame della pratica in questione con nota ns prot. n. PG/2019/0386583 del 17/4/2019, hanno riesaminato la domanda di contributo presentata dall’impresa “Troticoltura il Giardino di Alessandro Pasquali” (codice fiscale PSQLSN74P19E463F ) , con sede in Località Ponte – Tresana (MS);

Preso atto degli esiti dell’istruttoria svolta dai componenti del predetto gruppo di lavoro, dai quali in particolare risulta che, come da verbale trattenuto agli atti del Servizio con prot. NP/2019/0013631 del 13/5/2019, è stata confermata la non ammissibilità della domanda sia per le motivazioni già indicate nella determinazione n. 12831/2018 che per quanto ulteriormente emerso in sede di riesame ed in particolare:

-­ relativamente alla mancanza tra i documenti obbligatori allegati alla domanda del titolo di disponibilità dell’area, così come previsto alla lettera r) paragrafo 9 dell’Avviso pubblico, si evidenzia che:

il richiedente ha asserito che il “titolo di disponibilità dell’area” di cui alla lettera r) era già stato da lui inviato in domanda con il numero identificativo “17”; tuttavia, da approfondito controllo effettuato sul sistema informatico di gestione delle pec “Actalis”, tra la documentazione pervenuta in data 26 febbraio alle ore 17:06, l’“Atto di acquisto registrato Palanzano”, non compare tra gli allegati trasmessi e ricevuti e non risulta integrato o collegato ad alcun documento con essa trasmesso, come da screenshot estratto dal sistema e trattenuto agli atti del Servizio;

­l’Allegato I “Elenco dei documenti”, riportava la spunta sul titolo di disponibilità dell’area, come asserito dal ricorrente ma detto titolo non risultava comunque presente tra gli allegati alla domanda;

­l’ulteriore documento “Indice allegati”, riportava anch’esso al numero “17” il titolo di disponibilità dell’area, ma quest’ultimo non risultava comunque presente tra gli allegati alla domanda;

­la documentazione qualificata come “screenshot” pervenuta allo scrivente Servizio con ns prot. n. PG/2018/0464157 del 26/6/2018 a seguito di audizione, è rimasta carente della ricevuta di invio e della ricevuta di avvenuta ricezione della PEC da parte dell’Amministrazione, che avrebbero dovuto essere esibite dal richiedente, in quanto richieste in sede di audizione a comprova di quanto da lui asserito e mai esibite.

Peraltro, il suddetto screenshot, presentato dal richiedente in sede di integrazione, non corrisponde a quanto effettivamente inviato e ricevuto al momento della presentazione della domanda da questa Regione, né per l’orario di invio (che risulta essere le ore “18:06”, anziché le ore “17:06” come da sistema informatico), né per numero e dimensioni dei singoli file allegati.

Risulta infatti comparso tra i documenti oggetto di invio con l’identificativo “17” quell’”Atto di acquisto registrato Palanzano”, che in realtà non risulta mai pervenuto in Regione.

Ad ogni buon conto, da un ulteriore controllo effettuato sempre sul sistema “Actalis”, la pec del 26/6/2018 ore 18:06, non risulta mai pervenuta sulla casella di posta certificata dell’Ente, come risulta dal documento contenente l’elenco delle pec pervenute in data 26/6/2018, trattenuto agli atti del Servizio.

Pertanto, se di mero errore informatico si fosse trattato, lo stesso avrebbe potuto essere dimostrato solo attraverso l’esibizione della ricevuta dell’effettivo invio e ricezione della pec, che, si ribadisce, non è stata mai fornita allo scrivente Servizio.

-­ quanto alla mancanza tra i documenti allegati alla domanda della dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera j), del paragrafo 9 dell’Avviso pubblico, si evidenzia che: 

­la dichiarazione in questione non può essere considerata “superflua” come asserito dal richiedente adducendo che i permessi necessari per la realizzazione del progetto oltre ad essere allegati alla domanda, risultavano citati sia nella relazione tecnica che nella perizia giurata, in quanto in nessuno dei documenti sopra citati viene attestato che oltre ai permessi prodotti non sono necessarie ulteriori autorizzazioni o permessi;

­la dichiarazione a firma del tecnico progettista, seppur datata antecedentemente alla presentazione della domanda, è stata prodotta solamente a seguito del preavviso di rigetto; inoltre, non risponde a quanto richiesto dall’Avviso pubblico al paragrafo 9 lett. j), in quanto attesta solamente le autorizzazioni in essere al momento della sottoscrizione (30/1/2018) e non che tali permessi sono tutti quelli necessari secondo la normativa vigente;

­peraltro, dalla documentazione inviata al fine della dimostrazione del possesso dei permessi e delle autorizzazioni, è emerso che in sede di domanda non è stato né dichiarato/allegato, né informata l’amministrazione in altro modo, che oltre ai permessi trasmessi, per poter realizzare l’investimento, erano necessari ulteriori concessioni tra cui l’AUA - Autorizzazione Unica Ambientale e il cambio di titolarità della concessione per il prelievo idrico dal torrente Cedra. Tali documenti sono stati reperiti in sede di riesame istruttorio dal sito dell’ARPAE. Proprio da questi ultimi documenti è emerso che sulla concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Cedra, il medesimo richiedente ha richiesto, ed ottenuto, una variante per “l’utilizzo della risorsa idrica anche a scopo idroelettrico sfruttando il flusso di restituzione al corpo idrico senza alcuna variazione delle opere di presa e delle quantità idriche prelevate, mantenendo l’ubicazione delle opere di presa e di restituzione e l’utilizzazione a scopo “itticoltura””, anch’essa reperita sul sito ARPAE.

Infine, dalla documentazione in possesso dell’Amministrazione, non si evince se il pozzo artesiano per il quale si chiede a finanziamento una pompa per emungimento dell’acqua sia dotato dei necessari permessi o autorizzazioni.

Alla luce di quanto da ultimo rilevato, pertanto, è emerso che parte delle strutture oggetto della richiesta di finanziamento (es. canali di scarico, opere di captazione dell’acqua, impianti di filtraggio ecc.) sono ad uso promiscuo (sia a servizio dell’acquacoltura, sia a servizio della produzione di energia idroelettrica successivamente rivenduta), stante la richiesta dell’ulteriore uso in data antecedente alla presentazione della domanda (21/2/2017) e l’ottenimento della concessione in data 10/1/2019 come da determinazione dell’ARPAE n. DET-AMB-2019-95.

Tale condizione non consente di distinguere la parte delle opere destinate all’itticoltura da quelle destinate alla produzione di energia idroelettrica (non finanziabili), sicché le varie omissioni documentali del richiedente potrebbero apparire effettuate per evitare la non ammissione a finanziamento dell’investimento per promiscuità.

Pertanto, il progetto presentato non persegue esclusivamente le finalità della misura, di cui al paragrafo 2 dell’Avviso pubblico e, anche per questa ulteriore ragione, non avrebbe potuto essere finanziato.

Ritenuto pertanto, in considerazione delle argomentazioni suesposte, di dover con il presente provvedimento confermare la non ammissibilità della domanda 41/IPA/17, presentata dall’impresa “Troticoltura il Giardino di Alessandro Pasquali” (codice fiscale PSQLSN74P19E463F ) , con sede in Località Ponte – Tresana (MS), a valere sull’Avviso pubblico – Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" – Annualità 2017, di cui alla deliberazione n. 1969 del 4 dicembre 2017;

Dato atto, altresì, che tutta la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata agli atti di questo Servizio;

Viste:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod.;

- ­la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

Visto, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

Richiamata, la deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-
2021”;

Richiamate, altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
  2. di confermare la non ammissibilità della domanda 41/IPA/17, presentata dall’impresa “Troticoltura il Giardino di Alessandro Pasquali” (codice fiscale PSQLSN74P19E463F ) , con sede in Località Ponte – Tresana (MS), a valere sull’Avviso pubblico – Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" – Annualità 2017, di cui alla deliberazione n. 1969 del 4 dicembre 2017 per le motivazioni espresse in premessa con la precisazione che per la parte corrispondente alle motivazioni già espresse in sede di prima esclusione del progetto, il presente atto si configura quale provvedimento meramente confermativo;
  3. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso in via amministrativa al Presidente della Repubblica o in sede giurisdizionale amministrativa nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione vigente;
  4. di dare atto, inoltre, che secondo quanto previsto nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
  5. di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, il presente provvedimento all’impresa “Troticoltura il Giardino di Alessandro Pasquali”
  6. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Avvocatura regionale per quanto di competenza;
  7. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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