n.61 del 26.02.2014 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa ad un progetto di ristrutturazione per adeguamento al D.Lgs. 267/2003, relativo al benessere animale, dell'allevamento avicolo sito in strada Meldola-Fratta n. 16, presentato dall'Azienda Agricola Maldini di Maltoni Anna Maria

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa ad un progetto di ristrutturazione per adeguamento al D.Lgs. 267/2003, relativo al benessere animale, dell'allevamento avicolo sito in strada Meldola-Fratta n. 16, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dall’11/9/2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 263 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato dalla presentato dall'Azienda Agricola Maldini di Maltoni Anna Maria.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Meldola e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B2, categoria B.2.68) della L.R. 9/99 s.s.m.m.i.i. in quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente ne lla categoria A.2.10) “ Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con più di: 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe”. 

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Giunta Provinciale protocollo generale n. 8740/2014 n. 38 del 5 febbraio 2014, ha assunto la seguente decisione:

“LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis) 

delibera: 

a) richiamati gli elementi progettuali, le proposte tecniche e le valutazioni descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di ristrutturazione per adeguamento al D.Lgs. 267/2003, relativo al benessere animale, dell'allevamento avicolo sito in strada Meldola-Fratta n. 16, presentato dall'Azienda Agricola Maldini di Maltoni Anna Maria, dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1. nelle fasi di realizzazione del progetto, così come nel prosieguo dell'attività stessa, devono essere messi in atto tutti quegli accorgimenti progettuali e gestionali atti a garantire il mantenersi di condizioni di stabilità tali da non provocare la riattivazione dei fenomeni gravitativi presenti;

2. l'acqua di scarico derivante dal controlavaggio del sistema di depurazione delle acque di abbeveraggio animali, non potrà essere scaricata nel laghetto descritto nello studio ma deve venire scaricata direttamente in acque superficiali realizzando un opportuno sistema di convogliamento diretto alle stesse dotato di pozzetto di ispezione. Tale scarico potrà avvenire a seguito, qualora necessario in base alle analisi delle acque di scarico stesse, della messa in opera di un sistema di depurazione, anche aggiuntivo a quello esistente o in alternativa sostitutivo, che renda le suddette acque conformi, in termini di valori limite di emissione di legge in acque superficiali, a tale tipo di scarico per poter essere autorizzate, e a seguito della specifica fase autorizzativa;

3. il sistema a nastri ventilati in tutti i capannoni deve essere mantenuto in attività e la pollina, dopo i giorni di stazionamento nei ricoveri, deve essere raccolta nell'arco di un solo giorno da tutti i capannoni in concimaia;

4. il funzionamento delle turbine del sistema a nastri ventilati deve essere regolamentato e gestito in termini di ore di funzionamento al fine di aumentarne l'efficienza e di garantire il raggiungimento di un tenore di sostanza secca della pollina ottimale per il sistema utilizzato. A tale proposito si ritiene necessario un tempo di funzionamento del sistema di insufflazione d'aria nei nastri ventilati per un numero di ore giornaliere e giorni/anno sufficienti a garantire un tenore di sostanza secca in uscita dai capannoni superiore al 50% come media dei risultati delle analisi sui campioni eseguiti ogni anno;

5. le superfici impermeabilizzate esistenti prospicienti la concimaia, interessate dal carico e scarico degli animali e dalla movimentazione della pollina prodotta, dovranno essere accuratamente e periodicamente spazzate e pulite. Tale operazione dovrà essere svolta giornalmente e ripetuta al termine di ogni utilizzo di dette aree, al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici suddette;

6. per le aree in ghiaia dovrà essere prevista l'adozione di misure che evitino il ristagno d'acqua nelle stesse nei periodi di pioggia;

7. in successiva fase di modifica di AIA, il Piano di Gestione approvato dovrà essere ripresentato e aggiornato rispetto all'attuale, considerando tutte le modifiche proposte e l'incremento degli animali allevati, e la sua valutazione e le eventuali prescrizioni sono rimandate a quanto verrà disposto dal futuro documento di modifica di AIA stesso. Nel Piano di Gestione deve essere documentato che nel corso dello svolgimento delle normali attività non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque di dilavamento, specificando i criteri e le tempistiche di periodica pulizia di tali aree che dovrà essere maggiormente frequente rispetto a quella attualmente stabilita;

8. in caso di accumulo o di sversamento accidentale di pollina o di altra sostanza potenzialmente inquinante nelle aree esterne pavimentate e non pavimentate (comprese le aree carrabili), queste dovranno essere immediatamente rimosse;

9. al momento dell'installazione degli estrattori d'aria, limitatamente al fronte di emissione, nel capannone 7, dovranno essere installate adeguate cappe in lamiera di copertura, o sistemi di analoga efficienza di abbattimento, che impediscano la dispersione nell'ambiente delle polveri emesse e garantiscano il loro accumulo alla base delle cappe stesse. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la quotidiana raccolta delle polveri prodotte e depositate al suolo e il loro smaltimento con le deiezioni prodotte;

10. dovrà essere garantita la pulizia delle ruote dei mezzi di trasporto pollina, prima del loro transito interno all'area dell'allevamento, mediante accurata pulizia delle aree di sosta e transito interne alla concimaia adibite alle fasi di carico, prima e dopo il transito;

11. per quanto riguarda il trasporto della pollina, al fine di impedire la diffusione delle polveri e odori durante il trasporto delle deiezioni dalla concimaia alle destinazioni finali, i camion dovranno essere dotati di adeguata copertura del carico mediante teloni;

12. la Ditta dovrà comunicare la data di inizio lavori e di funzionamento a regime (realizzazione di tutte le opere previste da progetto e accasamento di tutti i 225.300 animali) dell'impianto di progetto ad ARPA, al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Amministrazione Comunale di Meldola;

13. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;

14. In fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:

a) le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate nei periodi secchi;

b) i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;

c) i camion indotti adibiti al trasporto di terre, inerti o comunque di materiale che può disperdere polveri, devono possedere adeguate caratteristiche di copertura del cassone atte al contenimento di tali dispersioni (teloni o adeguato sistema di copertura del carico trasportato);

d) si dovrà prevedere la copertura degli eventuali depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti nei periodi di non utilizzo;

e) per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

15. deve essere effettuato entro 30 giorni dal funzionamento a regime dell'allevamento nello stato di progetto (a seguito della realizzazione di tutte le opere previste e dell'accasamento dei 225.300 animali) e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso il lato sud-est del ricettore R, un monitoraggio, con oneri a carico del proponente, atto a verificare il rispetto del limite di immissione differenziale di rumore in periodo notturno; il rilievo va eseguito all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza totale di attività nell'allevamento (compresi quindi i ventilatori non in funzione) ed il livello equivalente di rumore ambientale con allevamento in attività; i risultati del rilievo suddetto dovranno essere trasmessi, entro 15 giorni dal termine dei rilievi, alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Meldola e ad ARPA; nel caso i rilievi evidenziassero un eventuale mancato rispetto del limite differenziale notturno, dovranno essere descritte, valutate e tempestivamente messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie a garantire il rispetto del suddetto limite;

16. nel caso in cui il ricettore D, sia utilizzato anche come abitazione e cioè nel caso in cui esso venga fruito anche durante il periodo di riferimento notturno, dovrà essere effettuato presso di esso, entro 30 giorni dal funzionamento a regime dell'allevamento (a seguito della realizzazione di tutte le opere previste e dell'accasamento dei 225.300 animali) nello stato di progetto e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, un rilievo, con oneri a carico del proponente, atto a determinare il rispetto dei valori limite di immissione differenziale di rumore in periodo notturno; il rilievo va eseguito all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza totale di attività nell'allevamento (compresi quindi i ventilatori non in funzione) ed il livello equivalente di rumore ambientale con allevamento in attività; i risultati del rilievo suddetto dovranno essere trasmessi, entro 15 giorni dal termine dei rilievi, alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Meldola e ad ARPA; nel caso i rilievi evidenziassero un eventuale superamento del limite differenziale, dovranno essere descritte, valutate e tempestivamente messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie a garantire il rispetto del suddetto limite;

17. realizzare, sul lato sud-Est del capannone n. 7, per tutta la lunghezza dello stesso, a partire dalla siepe presente, una schermatura a verde costituita da elementi arborei autoctoni (scelti tra quelli individuati dal Regolamento Urbanistico Edilizio) posti a distanza ravvicinata (4 m) finalizzata anche a limitare la diffusione delle polveri e odori;

18. realizzare, conformemente a quanto stabilito dal R.U.E., in associazione al filare di cui al punto precedente, un altro filare costituito da arbusti (scelti tra quelli individuati dal Regolamento Urbanistico Edilizio) a foglie fitte piantati a distanza di 50-100 cm l'uno dall'altro;

19. il progetto degli interventi di cui ai due punti precedenti, dovrà essere presentato in sede di modifica di A.I.A. e le piantumazioni devono essere effettuate nella prima stagione utile successiva al rilascio di tale titolo autorizzativo;

20. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione. Tali interventi andranno comunque protratti fino al definitivo affrancamento degli elementi arboreo-arbustivi messi a dimora;

b) di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

e) di trasmettere la presente deliberazione alla Azienda Agricola Maldini di Maltoni Anna Maria;

f) di trasmettere il presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale 9/99 e s.m.i;

g) di trasmettere il presente atto al Comune di Meldola per il seguito di competenza;

h) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

i) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

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