n. 48 del 30.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura in materia di impatto ambientale (L.R. 18 maggio 1999 n. 9 come modificata dalla L. 16 novembre 2000, n. 35) - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening). (Titolo II)

L’autorità competente: Comune di Sarsina – Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena).

Il progetto è presentato da: Ditta Bernabini Emanuele con sede in Comune di Sarsina, Via Castel D’Alfero, 12 (FC).

Il progetto è localizzato: in Località Castel D’Alfero

Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e torbiere.

Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina Prov. di Forlì-Cesena

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 Maggio 1999,. 9 come modificato dalla L.R. 16 Novembre 2000 n. 35 l’Autorità competente con atto G.C. n. 13 del 17/2/2011 ha assunto la seguente decisione:

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto di coltivazione relativo alla prosecuzione ed ampliamento di una cava di arenaria in Loc. Castel D’Alfero, presentato dalla Ditta Bernabini Emanuele dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1) a compensazione dei valori compromessi il rimboschimento previsto e rappresentato alla alla tavola V1/i “Opere a verde per il ripristino ambientale tavola integrativa”, datata Ottobre 2010, dovrà essere esteso all’intera area classificata alla tav. 3 del P.T.C.P. quale “Formazione boschiva del piano basale submontano”;

2) l’utilizzo di terreno proveniente da aree esterne all’area di cava nella fase di recupero agro-vegetazionale dovrà essere effettuato con materiali di cui dovrà essere costantemente verificata la composizione e qualità, escludendo quelli provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

3) l’eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all’utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovrà avvenire in apposite aree opportunamente confinate e impermeabilizzate;

4) i fossi di guardia temporanei per lo smaltimento delle acque meteoriche previsti nel 2° settore di coltivazione dovranno essere estesi alla zona di stoccaggio ubicata nella zona NW dell’ambito estrattivo;

5) dovranno essere previste opere di manutenzione periodiche dei fossi di scolo in progetto, al fine di garantirne l’efficienza idraulica. Dovranno essere inoltre previste opere di svuotamento periodico delle vasche di calma;

6) per favorire il mantenimento della microflora presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione ai compattamenti eccessivi ed ai processi di asfissia, prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi o fogliame o semina di colture da sovescio;

7) l’impianto di rimboschimento e la semina per le essenze erbacee, dovranno essere realizzati nella prima stagione utile al termine dell’attività di coltivazione e di ripristino morfologico del versante;

8) dovranno essere effettuate opere di manutenzione, comprendenti il risarcimento delle fallanze, le ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti e l’irrigazione di soccorso da effettuare ogni qualvolta se ne presenti la necessità andranno durante i primi cinque anni successivi l’impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

9) l’importo della fideiussione, a garanzia finanziaria dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da stipularsi secondo le modalità previste dall’art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, dovrà essere computato integrandolo dei costi di tutte le aree di ripristino vegetazionale da prevedere sull’area, in relazione alle prescrizioni sopra riportate;

10) durante le attività di estrazione e lavorazione (movimentazione materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività;

11) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona. In particolare dovranno essere previste le seguenti misure di mitigazione:

  • asportazione periodica dello strato di polvere formatosi lungo il tratto sterrato percorso dai mezzi in entrata/uscita dall’area di cava;
  • copertura degli accumuli di materiale di scarto, mediante teloni, nei periodi di inattività;

12) l’impresa esercente dovrà provvedere all’immediato ripristino e manutenzione a regola d’arte degli eventuali danni provocati al tratto di strada comunale interessato al transito degli automezzi di cava e dovrà impegnarsi altresì a presentare al Comune apposita fideiussione di importo adeguato per i succitati lavori di ripristino e manutenzione.

b) di quantificare in Euro 96,06 pari allo 0,02 % del valore dell’intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del Proponente;

c) di liquidare il 90% dell’importo sopra richiamato, pari a Euro 84,65 all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena per l’attività istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata in premessa.

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