n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Indicazioni tecnico-operative per l'applicazione delle sanzioni amministrative dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale a norma dell'art. 40 della L.R. 30/98, come modificata dalla L.R. 20/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Preso atto che l’Assemblea legislativa ha approvato la L.R. n. 20 del 13 dicembre 2011 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

Dato atto che l’intervento normativo delinea una modifica, quella al sistema del trasporto pubblico regionale, utile sia per dare risposte più consone ad un quadro mutato e maturato nel corso negli anni - partendo dalla necessità di correggere gli errori e le inadeguatezze emerse - sia per razionalizzare l’uso di risorse sempre più scarse, la cui insufficienza rischia di minare alla base l’esistenza stessa di un settore di primaria importanza sociale quale quello del trasporto pubblico;

Considerato che:

- tra gli interventi risulta aggiornato l’art. 39 della L.R. 30/98 che entra nel tema dell’integrazione tariffaria, che trova in legge il coronamento di un percorso iniziato già da qualche anno ed il cui scopo è quello di creare un’unica modalità tariffaria integrata valida per tutti i mezzi pubblici, per tutti i gestori e sull’intero territorio regionale;

- contestualmente alle modifiche apportate alle modalità tariffarie, sono inserite prescrizioni anche per il regime sanzionatorio all’articolo 40 della Legge regionale 30/98, che viene integrato con previsioni collegate all’introduzione della bigliettazione elettronica unica integrata, disponendo l’obbligo di validazione del titolo di viaggio oltre che al primo accesso al servizio anche ad ogni cambio di modalità ed altri oneri a carico dell’utente la cui inottemperanza viene sanzionata anche in misura fissa per specifiche violazioni;

Preso atto che la legge regionale 20/11 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 181 - Parte Prima - del 13 dicembre 2011 e che la medesima legge è entrata in vigore in data 28 dicembre 2011;

 Rilevato che ai fini della corretta applicazione delle norme relative alle sanzioni amministrative in tema di bigliettazione elettronica per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le Società di trasporto hanno richiesto -note agli atti del competente Servizio regionale - elementi di chiarimento utili anche a predisporre una informazione puntuale all’utenza;

Ritenuto a tal fine di fornire le necessarie indicazioni tecnico-operative richieste come meglio specificate in Allegato, parte integrante del presente atto;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente” e s.m.i.;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente ”Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e s.m.;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente “Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

 Visto il Decreto del Presidente n. 101 del 10/5/2010 avente ad oggetto “Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze” e n. 130 del 3/6/2010 di modifica ed integrazione allo stesso”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, Logistica e Trasporti;

a voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare le indicazioni tecnico-operative richieste dalle società di trasporto, come meglio specificate in Allegato, parte integrante del presente atto, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme relative alle sanzioni amministrative previste all’art. 40 della L.R. 30/98 come modificate dalla L.R. 20/11, ai servizi di trasporto pubblico della Regione Emilia-Romagna;

2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Indicazioni tecnico-operative per l’applicazione delle sanzioni amministrative dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale a norma dell’art. 40 della L.R. 30/98, come modificata dalla L.R. 20/11

L’art. 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 come modificato dall’art. 21 della L.R. 20/11, dispone relativamente alla materia sanzionatoria dei servizi di TPL. Si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni tecnico-operative.

1) Commi 2 e 6: regolamentano il caso generale, riguardante l’obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio, convalidarlo, conservarlo ed esibirlo su richiesta agli agenti accertatori. La violazione comporta il pagamento dell’importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito, nonché la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria. Con tariffa pari a euro 1,20 la forbice applicabile varia tra 60 e 240 Euro.

2) Commi 3 e 6: in caso di tariffazione elettronica relativa alla mobilità multimodale delle persone (tariffazione “Mi muovo”), l’obbligo di validazione è previsto in occasione di ogni salita su un mezzo di trasporto aderente al sistema.

Sono pertanto comminate le seguenti sanzioni:

1.1 mancata validazione del titolo magnetico/elettroni­co in occasione del primo accesso al servizio: sanzione prevista al comma 6) - (60 Euro);

1.2 mancata validazione ad ogni successiva salita sul mezzo: sanzione prevista al comma 8) - (misura fissa pari a 6 Euro).

3) Commi 3, 4 e 8: in caso di tariffazione elettronica relativa alla mobilità multimodale delle persone effettuata tramite abbonamenti di tipo forfettario magnetico/elettronico(“Mi muovo anno”, “Mi muovo mese”, “Mi muovo citypiù”, ecc.), fatto salvo l’obbligo di validazione dell’abbonamento in occasione del primo giorno di accesso al servizio, l’obbligo di validazione in occasione di tutte le salite successive per l’intera validità dell’abbonamento(mese, anno) potrà essere disposta dalle autorità competenti (Comuni capoluogo e Province per quanto riguarda il TPL su gomma, Regione per quanto riguarda il trasporto ferroviario regionale). Pertanto, a eccezione dell’obbligo di validazione in occasione del primo giorno di validità dell’abbonamento, la cui mancanza è sanzionata ai sensi del comma 6) (60 Euro), la mancanza di validazione in occasione di tutte le salite successive, se espressamente disposta dalle suddette autorità competenti, è sanzionata, ai sensi del comma 8, in misura fissa pari a 6 euro.

4) Commi 5 e 7: la medesima sanzione in misura fissa di 6 euro si applica anche quando l’utente, titolare di abbonamento personale (cartaceo/elettronico), non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore, a condizione che l’utente stesso presenti il documento di viaggio valido entro i successivi cinque giorni lavorativi. Qualora il regolare possesso dell’abbonamento risulti all’agente accertatore tramite terminali elettronici, il pagamento della sanzione di 6 euro potrà essere effettuata nelle mani dell’agente stesso, senza che l’utente debba successivamente esibire nei 5 giorni previsti, il regolare documento di viaggio. Decorsi i 5 giorni lavorativi dall’accertamento dell’irregolarità in mancanza di esibizione del titolo, si applicano le sanzioni di cui al comma 9).

5) Comma 9: Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni di cui al precedente punto 1.1, potrà essere effettuato nella misura minima di cui al comma 6 (50 volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria: 60 Euro) immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, ovvero entro i successivi cinque giorni lavorativi. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta (80 Euro) ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 21/84 che dispone: «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione».

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