n. 47 del 17.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Modifiche alla deliberazione n. 1861/2008 concernente disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 491 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), il quale:

- modifica il Reg. (CE) n. 1234/2007, inserendovi il contenuto del Reg. (CE) n. 479/2008;

- abroga il Reg. (CE) n. 479/2008, stabilendo che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Reg. (CE) n. 1234/2007 secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento 1234/2007;

Visti in particolare:

- l’articolo 103 octodecies del più volte citato Reg. (CE) n. 1234/2007 che disciplina la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti;

- gli articoli da 6 a 11 del predetto Reg. (CE) n. 555/2008 che detta le norme di attuazione in merito alle disposizioni relative all’applicazione della ristrutturazione e riconversione vigneti;

Vista la propria deliberazione n. 1861 del 10 novembre 2008 recante “Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dal programma nazionale di sostegno di cui al Reg. (CE) N. 479/2008 in attuazione del Decreto MIPAAF del 8/8/2008” e relativi allegati A) - B) e C);

Considerato:

- che tale deliberazione, all’allegato B), fissa l’importo medio del sostegno ammissibile in 8.600 Euro ad ettaro – riferito alla media regionale - conformemente a quanto a suo tempo previsto dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 relativamente all’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti;

- che l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1990 del 29 luglio 2009, recante “Modifica al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti” prevede che dalla campagna 2009/2010 l’importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna Regione o Provincia autonoma non può superare i 9.500 Euro ad ettaro;

Rilevato, altresì:

- che, relativamente ai criteri per gli impianti nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia, nell’Allegato A) alla citata deliberazione n. 1861/2008 si è prevista la realizzazione di impianti a meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, mentre risulta necessario - per motivi tecnici e con esclusivo riferimento alle operazioni di potatura - permettere la realizzazione di impianti a meccanizzazione parziale;

- che occorre ulteriormente dettagliare – alla luce delle difficoltà emerse in sede di applicazione pratica - i criteri in relazione ai quali applicare la percentuale di tolleranza nelle misurazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti;

Ritenuto, pertanto, necessario – alla luce di quanto più sopra indicato - modificare le disposizioni di cui alla più volte citata deliberazione n. 1861/2008 secondo quanto previsto nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine:

- di adeguare il suddetto importo medio per la quantificazione del sostegno a quanto previsto dal D.M. n. 1990/2009;

- di consentire, nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia, la realizzazione di impianti a meccanizzazione parziale esclusivamente per quanto concerne le operazioni di potatura;

- di dettagliare ulteriormente i criteri in relazione ai quali applicare la percentuale di tolleranza nelle misurazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti;

Vista, inoltre, la propria deliberazione n. 790 del 3 giugno 2009 recante “Modifiche ed integrazioni, relativamente alle spese per l’impianto di vigneti, al “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007” approvato con deliberazione n. 1834/2007”;

Atteso che dalla data di adozione della predetta deliberazione n. 790/2009 deve essere utilizzato come riferimento - ai fini dell’ammissibilità della spesa - quanto in essa previsto;

Considerata l’opportunità di precisare – al fine di evitare ambiguità in fase di applicazione - che dalla predetta data i contenuti della scheda “Costi per la realizzazione di un ettaro di vigneto da prezzario regionale” di cui all’Allegato B) e dell’allegato C) approvati con la citata deliberazione n. 1861/2008 non sono più applicabili;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi delibera:

1) di approvare – sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate – le modifiche alla deliberazione n. 1861 del 10 novembre 2008 concernente disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 secondo quanto stabilito nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di precisare – al fine di evitare ambiguità di interpretazione in sede applicativa - che dalla data di adozione della deliberazione n. 790/2009 “Modifiche ed integrazioni, relativamente alle spese per l’impianto di vigneti, al “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007” approvato con deliberazione n. 1834/2007”:

- deve essere utilizzato come riferimento - ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’applicazione della misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” - quanto in essa previsto;

- che l’allegato B), relativamente alla Scheda “Costi per la realizzazione di un ettaro di vigneto da prezzario regionale” e l’allegato C) approvati con deliberazione n. 1861/2008 non sono più applicabili;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Allegato 1

Modifiche alle “Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013” approvate con deliberazione n. 1861 del 10 novembre 2008  

1  Modifiche all’Allegato A)

1.2 Nel capitolo 10 “Tipologie del sostegno”, il paragrafo:

«Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia le Amministrazioni competenti per territorio possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici(sesti d’impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell’area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di aiuto previsto per la pianura.»

è così sostituito:

«Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia le Amministrazioni competenti per territorio possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d’impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale - o parziale limitatamente alla sola potatura -, alle caratteristiche pedologiche dell’area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di aiuto previsto per la pianura.» 

1.2. Il penultimo periodo del paragrafo “Indicazioni valide per l’intero territorio regionale” del capitolo 9 “Modalità tecniche” è così modificato:

- è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni rilevate in fase di collaudo e i criteri tecnici previsti dalla Regione; 

2 Modifiche all’Allegato B)

2.1 Nel punto 1.6 numero minimo di ceppi/ettaro al punto “In tutto il territorio Regionale” il penultimo periodo è così modificato:

«- è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni rilevate in fase di collaudo e i criteri tecnici previsti dalla Regione;» 

2.2 Al punto 2.4 “Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro: 8600 €/ha” è aggiunto il seguente periodo:

«A partire dalla campagna 2009/2010 l’importo medio del sostegno ammissibile non supera 9.500 €/ha salvo variazioni introdotte a livello ministeriale per l’attuazione della misura.».

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