n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Modifica del PRT 2011 approvato con deliberazione di Giunta n. 2145 del 27/12/2010 (L.R. 10/08)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le Leggi regionali 11/01, 10/08, 22/08 e 7/10 che disciplinano le forme ordinarie e straordinarie di incentivazione alle gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e Comunità Montane e di sostegno al riordino delle Comunità Montane;

Richiamata la propria deliberazione n. 2145 del 27/12/2010 avente ad oggetto “Aggiornamento del Programma di riordino territoriale (di seguito PRT) per il 2011. Disciplina dei contributi in conto corrente e dei contributi in conto capitale a favore delle gestioni associate. Ricognizione delle forme associative e dei loro ambiti ottimali (L.R. 10/08)”, che all’Allegato A disciplina i requisiti per l’annualità 2011 per accedere ai contributi correnti a favore delle gestioni associate nonché i criteri di riparto tra le unioni e le comunità montane delle risorse a tal fine disponibili;

Richiamato altresì l’Allegato B della suddetta deliberazione recante “Modalità, modulistica e documentazione da presentare per accedere ai contributi correnti a favore delle gestioni associate” che al punto a) specifica che le nuove Unioni che nascono nel corso del 2011 possono accedere ai contributi solo se sono già formalmente costituite, hanno insediato gli organi e risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal §1, co. 3 del PRT (All. A) alla data indicata al successivo punto c), ossia al 29 aprile 2011;

Rilevato:

- che sono in corso processi di costituzione di alcune nuove Unioni e che tali processi sono talora molto complessi e richiedono per il loro perfezionamento tempi prolungati;

- che l’Amministrazione regionale favorisce tali processi, finalizzati ad una migliore gestione delle funzioni e dei servizi comunali;

- che il Sindaco del Comune di Sassuolo, a nome anche degli altri Sindaci dell’Associazione intercomunale del Distretto ceramico e altresì del Sindaco del Comune di Prignano sulla Secchia, i cui Comuni stanno portando a compimento la costituzione fra di loro di una nuova Unione con la formalizzazione degli atti necessari, ha segnalato con lettere prot. 9650 del 25 marzo 2011 (protocollo regionale PG/2011/78644) prot. 10269 del 31 marzo 2011 (protocollo regionale PG/2011/83085) la difficoltà di poter rispettare, con riferimento alla costituenda Unione dei Comuni del Distretto ceramico, tutte le condizioni, previste per le neonate Unioni, dal punto a) dell’Allegato B del PRT per poter accedere ai contributi del 2011 a favore delle gestioni associate, penalizzando così sul nascere gli sforzi compiuti da tempo dalle Amministrazioni comunali interessate per addivenire all’ obiettivo della costituzione dell’Unione e del conferimento ad essa delle gestioni associate;

Ravvisato opportuno accogliere la richiesta avanzata dal Sindaco di Sassuolo e modificare conseguentemente come segue la seconda parte del punto a) dell’All. B del PRT 2011 al fine di agevolare alla costituenda Unione dei Comuni del Distretto ceramico e ad ogni altra Unioni in via di costituzione l’accesso ai contributi di cui trattasi, annualità 2011 nonché l’avvio dell’attività associativa:

- «le nuove Unioni che nascono nel corso del 2011 possono accedere ai contributi a condizione che tutti i Comuni che ne fanno parte abbiano deliberato l’atto costitutivo e lo statuto nonché le convenzioni di conferimento integrale di almeno tre delle funzioni elencate nell’art. 14, co. 1 della L.R. 10/08, alla data indicata al successivo punto c), anche se a tale data lo statuto non è ancora esecutivo ed i conferimenti non sono ancora stati recepiti dal Consiglio dell’Unione (ove tale recepimento sia previsto dallo statuto dell’Unione) e altresì a condizione che sussistano i requisiti di cui al §1 punto 3, 1°, 3° e 4° alinea; per le sole Unioni costituite nel 2011 la verifica dell’effettività delle gestioni associate ammissibili a finanziamento nel 2011 sarà effettuata nel 2012, in sede di istruttoria della domanda di contributo di tale annualità o, in mancanza di presentazione di domanda, entro lo stesso termine di presentazione delle domande per il 2012 e attraverso la medesima documentazione prevista dal PRT per tutte le forme associative; la verifica negativa comporta la revoca dei contributi corrisposti»;

Dato atto del parere allegato;

a

voti unanimi e palesi

delibera:

a) di sostituire il punto a) dell’Allegato B al PRT 2011, approvato con deliberazione 2145/10, come segue:

- «Possono presentare domanda per accedere ai contributi correnti, annualità 2011, disciplinati dal PRT i Presidenti delle Unioni di Comuni, del Nuovo Circondario Imolese e delle Comunità Montane; le nuove Unioni che nascono nel corso del 2011 possono accedere ai contributi a condizione che tutti i Comuni che ne fanno parte abbiano deliberato l’atto costitutivo e lo statuto nonché le convenzioni di conferimento integrale di almeno tre delle funzioni elencate nell’art. 14, co. 1 della L.R.10/08, alla data indicata al successivo punto c), anche se a tale data lo statuto non è ancora esecutivo ed i conferimenti non sono ancora stati recepiti dal Consiglio dell’Unione (ove tale recepimento sia previsto dallo statuto dell’Unione) e altresì a condizione che sussistano i requisiti di cui al §1 punto 3, 1°, 3° e 4° alinea; per le sole Unioni costituite nel 2011 la verifica dell’effettività delle gestioni associate ammissibili a finanziamento nel 2011 sarà effettuata nel 2012 in sede di istruttoria della domanda di contributo di tale annualità o, in mancanza di presentazione di domanda, entro lo stesso termine di presentazione delle domande per il 2012 e attraverso la medesima documentazione prevista dal PRT per tutte le forme associative; la verifica negativa comporta la revoca dei contributi corrisposti»;

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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