n.147 del 28.09.2011 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 relativamente all'attuazione di parte del comparto urbanistico attuativo denominato "Comparto Stazione AR.2g" relativa alla realizzazione di tre fabbricati a prevalente destinazione residenziale previsti in comune di Sassuolo Via Radici in Piano (fg 24 mapp.346 e 7) lungo la linea Modena-Sassuolo

IL RESPONSABILE

(omissis) 

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’intervento di attuazione di parte del nuovo comparto urbanistico attuativo denominato “Comparto Stazione AR.2g” relativa alla realizzazione di tre fabbricati a prevalente destinazione residenziale previsti in comune di Sassuolo, Via Radici in Piano (fg. 24 mapp. n. 346 e n. 7), nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR; 

2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione, è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) i fabbricati individuati sulle tavole di progetto con le sigle C e G dovranno essere realizzati completamente fuori dalla fascia di rispetto della ferrovia;

b) la parte di recinzione di separazione tra il comparto in oggetto e l’area ferroviaria che si trova a una distanza inferiore ai 5 m. dalla rotaia dovrà essere riposizionata in conformità all’art. 52 del DPR 753/80 con oneri a carico del richiedente o suoi eventuali aventi causa;

c) le opere di urbanizzazione previste nella fascia di rispetto della ferrovia, comprensive di pista pedonale, viabilità, pensiline, impianto di illuminazione, sistemazione delle aree a verde ecc. ecc. dovranno essere oggetto di istanza specifica ai fini dell’autorizzazione ai sensi ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, pertanto non sono oggetto delle previste autorizzazioni;

d) le opere di cui al progetto definitivo per la realizzazione dei fabbricati oggetto di istanza, identificati nelle tavole di progetto con le sigle F1 - F2 ed E, dovranno comunque essere oggetto di istanza specifica ai fini dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80;

e) in sede di autorizzazione di detto progetto definitivo dovrà essere prodotta la documentazione relativa alla verifica dei requisiti relativi al rispetto dei limiti imposti dalla normativa sull’inquinamento acustico, ai sensi del DPR 459/98;

4. di stabilire inoltre quanto segue:

  • l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico; 
  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: 

“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art. 49 e 60 del DPR 753/80”;

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima; 
  • il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi; 
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e l’obbligo della rimozione delle opere arbitrarie a cura e spese della proprietà o aventi causa della costruzione in opera; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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