n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Partecipazione al finanziamento a favore del Consorzio Formedil Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto "Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili". Approvazione Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 209

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

 - le vigenti leggi, in un’ottica di evoluzione in senso federalista dell’assetto delle funzioni pubbliche, attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;

 - la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

 - il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, reso esecutivo con D.P.C.M. 17/12/2007, diretto a garantire su tutto il territorio nazionale livelli omogenei di tutela, ha individuato tra i settori prioritari di intervento l’edilizia e l’agricoltura e ha impegnato le Regioni e lo Stato alla predisposizione del Piano nazionale di prevenzione in edilizia e del Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e silvicoltura ed alla successiva elaborazione dei rispettivi piani regionali;

 - il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, nell’ottica della riduzione del 15% degli infortuni nel triennio di vigenza del Piano, rifacendosi a quanto stabilito dal citato D.P.C.M. 17/12/2007 ha previsto che siano definiti ed attuati -attraverso piani di lavoro - organici programmi di informazione, assistenza, formazione e controllo da realizzarsi nei settori lavorativi a maggior rischio, individuando quali settori prioritari l’edilizia e l’agricoltura;

Richiamate le seguenti leggi regionali che promuovono livelli aggiuntivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rispetto a quanto previsto dalla specifica normativa statale: 

- 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, la Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;

- 26 novembre 2010, n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”;

Richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti regionali: 

- il Piano straordinario della formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, approvato con propria deliberazione n. 744 del 3/6/2009, che definisce un quadro complessivo ed unitario degli interventi formativi e garantisce, in accordo con le Province, una regia degli interventi formativi;

 - il Piano regionale della prevenzione 2010-2012 approvato con propria deliberazione n. 2071 del 27/12/2010 che, relativamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro, ha previsto la realizzazione di specifici interventi di prevenzione nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura;

Preso atto che:

 - il DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni innova la materia prevedendo che alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori concorra un complesso di soggetti istituzionali con la fattiva collaborazione delle parti sociali;

 - tale funzione è assegnata dal D.Lgs. 81/08 al Comitato Regionale di Coordinamento della Pubblica Amministrazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e al relativo Ufficio operativo di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e all’articolo 7 del citato decreto legislativo, istituti in questa Regione con propria delibera n. 963 del 23 giugno 2008, ai quali sono attribuiti compiti di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione, di vigilanza e di promozione dell’attività di informazione, formazione, assistenza e comunicazione;

 - l’attività di vigilanza congiunta o coordinata con gli altri soggetti titolari della funzione è diretta dal richiamato Ufficio operativo ed è realizzata da specifici Organismi provinciali (istituiti ai sensi del comma 3, articolo 2 del citato D.P.C.M. 21/12/2007) collocati presso le Aziende Usl e composti dalle Unità operative Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Usl stesse, da Inail, Inps e Comando provinciale dei Vigili del fuoco;

Rilevato che, sulla base delle previsioni normative sopra riportate e delle esperienze maturate nella realizzazione del citato Piano regionale della prevenzione 2010-2012, si è provveduto ad approvare con propria deliberazione n. 691 del 23 maggio 2011, in coerenza con quanto previsto dai rispettivi Piani nazionali, il Piano regionale 2011-2013 per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni e il Piano regionale per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni in agricoltura e silvicoltura 2011-2013. Tali Piani prevedono:

 - il potenziamento dell’attività di assistenza, informazione, formazione e comunicazione finora realizzata, sentito il Comitato regionale di coordinamento della pubblica Amministrazione e tenuto conto, quanto all’edilizia, delle indicazioni dettate dalla citata Legge regionale n. 2/09; 

- il potenziamento dell’attività di vigilanza, pianificata sulla base di quote annuali e di programmi diretti alla riduzione delle cause degli infortuni più gravi, effettuata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL regionali;

 - il potenziamento dell’attività di vigilanza congiunta o coordinata con gli altri soggetti titolari della funzione, pianificata nell’ambito dell’Ufficio operativo quanto agli obiettivi specifici, agli ambiti territoriali, ai settori produttivi, ai tempi, ai mezzi e alle risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;

 - il monitoraggio delle attività svolte per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti e per orientare, programmare e valutare l’efficacia dell’attività di vigilanza e di promozione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per corrispondere agli obblighi informativi del Comitato regionale di coordinamento verso i Ministeri competenti;

Considerato altresì che:

 - il DLgs 81/2008, così come modificato ed integrato dal DLgs 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, prevede che le Regioni e altre istituzioni ed organismi, tra cui l’INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

 - con propria deliberazione n. 1489 del 12 ottobre 2009 è stato approvato lo schema di “Protocollo Quadro d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Emilia-Romagna” (Allegato A), successivamente sottoscritto in data 23 ottobre 2009, riconoscendo la necessità di porre in essere un efficace sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell’incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per un’efficace programmazione e pianificazione degli interventi;

 - l’art. 4, in particolare, stabilisce che la Regione Emilia-Romagna e l’INAIL si impegnano, altresì, previa sottoscrizione di specifici protocolli con le parti sociali o gli enti bilaterali, a finanziare progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 3 bis del DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

 - l’art. 8, inoltre, prevede che per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del protocollo e sulla base di una pianificazione annuale coerente con le logiche di programmazione, nonché per le azioni collegate, la Regione Emilia-Romagna e l’INAIL costituiscono un gruppo di lavoro permanente, coadiuvato da gruppi di progetto composti da professionalità individuate in base alle esigenze che emergeranno per l’elaborazione e la realizzazione dei singoli progetti attuativi del programma di collaborazione;

Preso atto che:

 - in data 8 luglio 2011 è stato altresì sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra la Direzione regionale INAIL Emilia-Romagna ed il Consorzio Formedil Emilia-Romagna avente lo scopo di realizzare una sistematica collaborazione tra INAIL e Formedil Emilia-Romagna, quale ente bilaterale cui partecipano le parti sociali del settore costruzioni volta alla promozione di interventi a carattere informativo/formativo per la prevenzione degli infortuni nel settore costruzioni, sulla base dei dati infortunistici e della pianificazione nazionale e regionale di settore;

Rilevato che nel sopracitato Protocollo d’Intesa tra la Direzione regionale INAIL Emilia-Romagna ed il Consorzio Formedil Emilia-Romagna l’art. 3 “Finanziamento delle iniziative” stabilisce che per la realizzazione delle iniziative programmate le parti si impegnano a cofinanziare, con le modalità e la misura concordata per singoli progetti, le attività necessarie in relazione agli obiettivi prefisse e prevede, altresì, la possibilità che al finanziamento delle stesse iniziative partecipino Istituzioni, Enti, ed organismi aventi le stesse finalità;

Viste: 

- la nota PG.2011.0187241 del 1/8/2011 trasmessa dal Consorzio Formedil Emilia-Romagna al Servizio regionale Opere e lavori pubblici, Legalità e sicurezza, Edilizia pubblica e privata e conservata agli atti, di richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto “Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili” con la quale si chiedeva alla Regione Emilia-Romagna di finanziare, in parte, la proposta di progetto ed il relativo preventivo di spesa (stimato in complessivi Euro 95.500,00 di cui Euro 10.500,00 a carico dello stesso Consorzio Formedil Emilia-Romagna mentre i restanti Euro 85.000,00 quale quota parte in attesa di finanziamento pubblico);

 - la relazione di ipotesi progettuale prevista in tre fasi: 1) Mappatura, 2) Interventi in cantiere con il coinvolgimento dei titolari, dei preposti e dei lavoratori, 3) Diffusione dei risultati, da espletarsi attraverso interventi in nove cantieri;

 - la nota PG.2011.0221378 del 15/09/2011 trasmessa da INAIL, Direzione generale Emilia-Romagna concernente la richiesta di finanziamento del Consorzio Formedil Emilia-Romagna, per l’iniziativa sopracitata in cui si comunica la disponibilità da parte di INAIL al finanziamento pubblico per una quota parte pari a Euro 45.000,00 in virtù degli accordi stipulati sia con Formedil sia con la Regione Emilia-Romagna finalizzati a promuovere il sostegno alla bilateralità nell’individuazione delle azioni efficaci in materia di prevenzione del fenomeno infortunistico in materia di sicurezza nei cantieri edili;

Rilevato che:

- il Consorzio Formedil Emilia-Romagna, come si evince dal relativo Statuto, è un Ente Bilaterale senza scopo di lucro costituito oltre che da tutte le Scuole Edili provinciali, anche dalle associazioni di categoria e dalle Organizzazioni Sindacali di livello regionale appartenenti al settore delle costruzioni: AGCI, ANCE Emilia-Romagna, ANCPL-Legacoop, CNA, Confartigianato, Confcooperative, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil. È accreditato presso la Regione Emilia-Romagna per la formazione professionale continua, superiore e apprendistato. Promuove progetti di ricerca e di formazione nel campo dell’edilizia, del restauro, della sicurezza e della qualità applicata al settore delle costruzioni;

 - in esecuzione delle proprie deliberazioni n. 1098/2009 e n. 115/2010 sono attualmente in vigore due separati accordi triennali di collaborazione tra la Regione Emilia–Romagna e gli enti sottoscrittori del Consorzio Formedil Emilia-Romagna;

 - la Regione Emilia-Romagna, le organizzazioni sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell’Emilia-Romagna nonché le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell’Emilia-Romagna, in forza dei predetti accordi triennali citati in precedenza, hanno manifestato il comune obiettivo di sviluppare iniziative utili nell’individuare azioni efficaci per prevenire il fenomeno infortunistico in un settore che tradizionalmente si segnala per il triste primato di infortuni quale quello dei cantieri edili;

- il progetto “Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili” sviluppato dal Consorzio Formedil Emilia-Romagna per conto dei propri soci sottoscrittori rientra nel novero degli strumenti utili per la prevenzione degli infortuni nel settore edile;

 - l’art. 3 (Promozione della sicurezza dei cantieri) della Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” al terzo comma espressamente prevede che:

“La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

a) all’informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;

c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;

d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

e) all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all’adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.”

 - l’art. 8 (Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro) della Legge regionale 26 luglio 2011, n. 11 ”Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione” al primo comma espressamente prevede che:

“La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.”;

 - il Consorzio Formedil Emilia-Romagna risulta pertanto, a pieno titolo, tra gli enti pubblici o privati con i quali la Regione Emilia-Romagna può sottoscrivere accordi in applicazione dell’art. 8 della L.R. 10/11 per le finalità ivi indicate;

Ritenuto pertanto opportuno, condividendone le finalità, approvare un accordo con il Consorzio Formedil Emilia-Romagna per al realizzazione delle attività descritte nel progetto che si approva con la presente deliberazione (Allegato 2) previa formalizzazione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 2/09 (Allegato 1) entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione riconoscendo l’importo di Euro 40.000,00 quale partecipazione al finanziamento delle attività ricomprese nell’allegato Accordo a favore del Consorzio Formedil Emilia-Romagna la cui spesa trova copertura sul capitolo 30537 “Spese per l’attuazione di accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro (art. 8, L.R. 26 luglio 2011, n.10)” afferente all’ U.P.B. 1.4.1.2.12131 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

Tenuto conto che per un efficace risultato dell’intero progetto ed un’efficiente azione comune occorre costituire un Comitato di Coordinamento, senza oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, tra i referenti dei soggetti coinvolti: Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna e Consorzio Formedil Emilia-Romagna che dovrà provvedere a validare le seguenti attività di: individuazione delle imprese che aderiranno al progetto, la raccolta dei report dei dati dei nove interventi, le valutazione delle eventuali criticità rilevate, la sintesi dei risultati raggiunti dalla sperimentazione e la predisposizione di un modello definitivo di intervento;

Viste le Leggi regionali:

 - 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

 - 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

 - 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013”;

 - 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013”;

 - 26 luglio 2011, n. 10 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione”;

 - 26 luglio 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

 - n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

 - n. 1663 del 27 novembre 2006 recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;

 - n. 2220 del 28 dicembre 2009, concernente “Istituzione di un servizio presso la Direzione generale “Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali”;

 - n. 2060 del 20 dicembre 2010, concernente “Rinnovo incarichi a direttori generali della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

 - n. 1048 del 18 luglio 2011, concernente “Riorganizzazione della direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese. relazioni europee e relazioni internazionali. Autorizzazioni relative ai dirigenti professional della direzione generale sanità e politiche sociali e dell’agenzia sanitaria e sociale regionale”;

 - n. 1049 del 18 luglio 2011 “Assunzione di dirigente ai sensi dell’art. 18, L.R. n. 43/2001 per rinnovo dell’incarico di responsabile di servizio presso la direzione generale “Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali”;

 - n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

Acquisito, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della L.R. 10/2011 nel testo vigente, il parere favorevole della III Commissione assembleare Territorio Ambiente Mobilità espresso nella seduta del 6 ottobre 2011;

Dato atto dei pareri allegati;

 Su proposta dell’Assessore regionale alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, autorizzazione unica integrata e dell’Assessore regionale alle Politiche per la salute;

 a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Formedil Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 2/2009 (Allegato 1) nonché il relativo progetto condiviso ivi allegato “Buone prassi per la gestione del rischio nei cantieri edili” (Allegato 2) quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2) di dare atto che alla stipula dell’Accordo di cui al punto 1), anche apportando in sede di sottoscrizione modifiche non sostanziali al testo che si approva con il presente provvedimento, provvederà il Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali; 

3) di dare atto che il Direttore generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali provvederà con proprio atto alla costituzione di un Comitato di Coordinamento, senza oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto di cui al punto 1) (Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna e Consorzio Formedil Emilia-Romagna) che dovrà provvedere a validare le fasi di: individuazione delle imprese che aderiranno al progetto, la raccolta dei report dei dati dei nove interventi, le valutazione delle eventuali criticità rilevate, la sintesi dei risultati raggiunti dalla sperimentazione e la predisposizione di un modello definitivo di intervento; 

4) di dare atto che il costo complessivo delle attività oggetto dell’Accordo ammonta ad E. 95.500,00 di cui E. 10.500,00 a carico del Consorzio Formedil Emilia-Romagna, E. 45.000,00 a carico della Direzione INAIL Emilia-Romagna ed E. 40.000,00 a carico della Regione Emilia-Romagna; 

5) di riconoscere l’importo di E. 40.000,00 a favore del Consorzio Formedil Emilia-Romagna quale partecipazione al finanziamento delle attività ricomprese nell’allegato Accordo finalizzato alla realizzazione di attività consistenti nella promozione di interventi a carattere informativo/formativo per la prevenzione degli infortuni nel settore costruzioni sulla base di dati infortunistici e della pianificazione nazionale e regionale di settore ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 2/09; 

6) di imputare la spesa complessiva di Euro 40.000,00 registrata al n. 3290 di impegno sul capitolo 30537 “Spese per l’attuazione di accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro (art.8, L.R. 26 luglio 2011, n.10) afferente all’U.P.B. 1.4.1.2.12131 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità; 

7) di dare atto che alla liquidazione del finanziamento al Consorzio Formedil Emilia-Romagna provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le modalità previste all’art. 4 dell’accordo; 

8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Si comunica che in data 31 ottobre 2011, in Bologna, è stato sottoscritto dalle Parti l’“Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Formedil Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 2/09” approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 10 ottobre 2011.

Il Responsabile del Servizio

Leonardo Draghetti

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