n.25 del 23.01.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dei criteri per la realizzazione di studi di microzonazione sismica nei comuni caratterizzati da una pericolosità sismica ag inferiore a 0,125g in attuazione dell'art. 8 della L.R. n.19/2008. Approvazione Allegati A1 E A2

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui richiamate:

1) di dare attuazione all’art.8 della L.R. 19 del 2008 e pertanto alla realizzazione di studi di microzonazione sismica nei Comuni caratterizzati da una pericolosità sismica ag inferiore a 0,125g che non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica almeno di secondo livello ai sensi della delibera dell’Assemblea Legislativa n.112/2007 o della propria delibera n.2193/2015 e adeguati agli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione dei dati predisposti dalla Commissione tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM n. 3907/2010, art. 5, comma 7);

2) di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- Allegato A1 “Criteri per l’attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi per studi di microzonazione sismica nei Comuni con ag<0,125g”;

- Allegato A2 “Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza nei Comuni con ag<0,125g”;

3) che il dirigente regionale competente, individuato nel responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, provvederà con propri atti all’approvazione delle graduatorie, all’attribuzione, alla concessione, alla liquidazione e alla eventuale revoca dei contributi, alla concessione delle proroghe dei tempi utili previsti e a quanto altro necessario per la realizzazione degli studi, secondo le disposizioni contenute nei sopra citati Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

4) di stabilire:

a) che il contributo dovrà essere interamente utilizzato per la microzonazione sismica del Comune beneficiario;

b) che il contributo verrà concesso con le modalità indicate all’allegato A1;

c) che il trasferimento dei contributi agli Enti beneficiari avverrà con le modalità indicate all’allegato A1;

d) che come cofinanziamento gli Enti beneficiari dovranno provvedere a proprie spese all’analisi della condizione limite per l’emergenza del Comune in cui sarà effettuato lo studio di microzonazione sismica, da realizzarsi secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) che gli Enti beneficiari dovranno provvedere all’affidamento dell’incarico entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT dell’atto di attribuzione dei contributi;

f) che gli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza dovranno essere completati entro 240 giorni dalla data di affidamento dell’incarico;

5) di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art.26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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