n. 21 del 07.02.2011 (Parte Seconda)

Eccezionali avversità atmosferiche nel mese di aprile 2009 in provincia di Piacenza e dal 26 al 30 aprile 2009 in provincia di Parma. Modifiche alla Direttiva riportata nel Piano degli interventi approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato n. 137/2010. Riapertura dei termini per le domande di contributo relative ad abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili. (O.P.C.M. n. 3835/2009 e n. 3904/2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Premesso che:

- nel mese di aprile 2009 il territorio della provincia di Piacenza, oltre che il territorio della regione Piemonte e della provincia di Pavia in Lombardia, e nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 il territorio della provincia di Parma, oltre che quello di Lodi, sono stati interessati da intense ed eccezionali avversità atmosferiche che hanno causato l’esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alla viabilità, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti, nonché alle strutture ed infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;

- nei giorni 26 e 27 aprile 2009 una violenta mareggiata ha interessato i territori delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, provocando un’importante ingressione marina, perdita di materiale sabbioso, arretramento del fronte mare e abbassamento del piano di spiaggia;

Visti i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 15 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2009, con il quale è stato dichiarato fino al 30 aprile 2010 lo stato di emergenza per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 e per la violenta mareggiata del 26-27 aprile 2009 di cui sopra;

- 26 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2009, con cui è stata estesa la dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al DPCM del 15/05/2009, ai territori delle province di Lodi e Parma, per le avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

- 30 aprile 2010, pubblicato nella G.U. n. 114 del 8 maggio 2010, con il quale lo stato di emergenza per tutti gli eventi di cui trattasi è stato prorogato fino al 30 aprile 2011;

- 29 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010, con il quale è stata adottata l’ordinanza n. 3835 concernente gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni e le conseguenze degli eventi di cui ai decreti di dichiarazione dello stato di emergenza sopra indicati;

Evidenziato che la citata ordinanza n. 3835/2009 ha nominato Commissari delegati i Presidenti delle tre Regioni interessate, prevedendo, in particolare, che gli stessi:

- provvedono, previa individuazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi, alla ricognizione dei danni ed alla predisposizione, anche per stralci, e, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, di un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità danneggiati, ivi comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e delle opere di difesa idraulica (art.1);

- sono autorizzati ad erogare alle attività produttive e ad altri soggetti privati contributi per i danni subiti in conseguenza degli eventi di cui trattasi (artt. 4 e 5);

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010, pubblicata nella G.U. n. 82 del 9 aprile 2010, con la quale è stata assegnata allo scrivente, in qualità di Commissario delegato, la somma di euro 5.000.000,00 per l’attuazione dell’ordinanza n. 3835/2009 per gli ambiti di propria competenza;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 4, dell’ordinanza n. 3835/2009 è stata istituita un’apposita contabilità speciale intestata allo scrivente, in qualità di Commissario delegato, per la gestione delle risorse finanziarie di cui sopra;

Richiamati i propri decreti:

- n. 106/2010, con il quale è stato costituito, ai sensi del’art. 9 della L.R. n. 1/2005, un apposito Comitato istituzionale, composto dall’Assessore regionale e Assessori delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con delega alla protezione civile, da un rappresentante della sezione regionale dell’ANCI, da un rappresentante della sezione regionale dell’UNCEM, dal Presidente dell’Unione regionale Bonifiche dell’Emilia-Romagna (URBER) e dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, con il compito, in particolare, di assicurare il necessario raccordo istituzionale tra gli enti interessati; di proporre allo scrivente, per l’approvazione, un elenco dei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi in parola; nonché di concordare le misure, iniziative ed interventi finalizzati al superamento dell’emergenza nell’ambito di una proposta di piano di protezione civile da sottoporre allo scrivente per l’approvazione, anche per stralci successivi;

- n. 137/2010, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 18 giugno 2010, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi urgenti riguardante, per quanto qui rileva, il territorio delle province di Piacenza Parma colpito dagli eventi atmosferici di cui alla premessa;

Evidenziato che al punto 2 del dispositivo del richiamato decreto 137/2010 si è dato atto che:

- i comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi, individuati al capitolo 3 del Piano degli interventi sono stati suddivisi, in base alla diffusione ed alla gravità dei danni verificatisi, in comuni gravemente danneggiati, comuni danneggiati e comuni con situazioni puntuali di danno alle sole opere ed infrastrutture pubbliche;

- i danni ai beni privati si sono verificati nei territori dei soli comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati ivi specificati e riportati, ad ogni buon conto, anche di seguito:

- eccezionali eventi atmosferici del mese di aprile in provincia di Piacenza: comuni gravemente danneggiati: Gropparello, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo, Vernasca; comuni danneggiati: Agazzano, Bettola, Bobbio, Borgonovo, Val Tidone, Cadeo, Caminata, Caorso, Castell’Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Cortemaggiore, Ferriere, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano, Val d’Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Ponte dall’Olio, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino;

- eccezionali eventi atmosferici del periodo 26- 30 aprile 2009 in provincia di Parma: comuni danneggiati: Bardi, Bedonia, Bore, Fidenza, Medesano, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme;

- al Capitolo 10 del Piano degli interventi è riportata la direttiva, di seguito denominata direttiva commissariale, disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiati dagli eventi verificatisi nel mese di aprile 2009 in provincia di Piacenza e dagli eventi verificatisi dal 26 al 30 aprile 2009 in provincia di Parma;

- le domande di contributo per i danni ai beni privati fossero presentate dai soggetti interessati, nei termini ivi indicati, nei comuni sopra specificati;

Evidenziato, altresì, che la direttiva commissariale:

- alla lettera A.7 prevede che l’assegnazione dei contributi è disposta secondo quattro classi di priorità – classi a), b), c) e d) –; che l’ammissibilità a contributo di tutte o parte di tali classi è subordinata al rapporto tra l’importo dei danni dichiarati dagli interessati e le risorse complessivamente disponibili; che la determinazione dell’ammissibilità di tutte o solo una parte di tali classi è rinviata ad un apposito decreto del Presidente della Regione – Commissario delegato, previo esame da parte del Comitato istituzionale;

- alla lettera B.1 prevede, in applicazione dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835/2009, la concessione, in caso di distruzione o di inagibilità totale dell’abitazione principale del proprietario, di un contributo pari al 70% del costo di demolizione e successiva ricostruzione in sito o, qualora non consentito dai piani di assetto idrogeologico e strumenti urbanistici vigenti, del costo di costruzione o acquisto di una unità abitativa principale nello stesso comune o in un comune limitrofo, e comunque non oltre l’importo di Euro 30.000,00;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2010, ed in particolare l’art. 9, che modifica l’art. 5 della citata ordinanza n. 3835/2009, prevedendo la soppressione dal relativo primo comma delle parole “distrutte o” e “distrutta o” e aggiungendo il seguente comma:

1-bis: “Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato i Commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, a concedere, per il tramite dei comuni interessati, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalità e le procedure per l’attuazione del presente comma sono definite dai Commissari delegati”;

Preso atto che in applicazione della direttiva commissariale, tra i 38 Comuni sopra indicati, hanno trasmesso all’Agenzia regionale di protezione civile gli elenchi riepilogativi preliminari delle domande di contributo presentate nei termini prescritti i seguenti 17 Comuni:

- Bore in provincia di Parma e, per la provincia di Piacenza, i Comuni di Bettola, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dall’Olio, Sarmato, Travo, Vernasca e Ziano Piacentino;

Preso atto che dai predetti elenchi preliminari risultano presentate nei termini prescritti ai Comuni di Lugagnano, Pianello Val tidone e Piozzano domande di contributo per abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili;

Preso atto, altresì, che il Comitato istituzionale, convocato in seduta ristretta alle province di Piacenza e Parma per gli eventi di aprile 2009, ha proposto nella seduta del 15 dicembre 2010, come da relativo verbale agli atti dell’Agenzia regionale di protezione civile:

  • di dare attuazione all’art. 9 dell’ordinanza n. 3904/2010, procedendo conseguentemente alla riapertura dei termini per la presentazione delle sole domande di contributo per l’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile;
  • di procedere, ai sensi di quanto previsto alla lett. A.7 della direttiva commissariale, in relazione all’ammontare complessivo dei danni riepilogati nei suddetti elenchi preliminari ed alle risorse finanziarie disponibili:

- in via prioritaria ed eventualmente, in base anche al numero di domande, in via esclusiva al finanziamento - sulla base dei nuovi parametri fissati dalla citata ordinanza n. 3904/2010 e dettagliati nelle disposizioni in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto - della sola classe a) prevista dalla direttiva commissariale, riguardante le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dei proprietari distrutte o totalmente inagibili, e di equiparare a tali abitazioni anche le abitazioni distrutte o totalmente inagibili costituenti abitazione principale di terzi, ferma restando la concessione del contributo - qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale - limitatamente ad una sola unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile del proprietario, costituente abitazione principale del terzo;

- al finanziamento delle altre classi b), c) e d), previste dalla direttiva commissariale, nel solo caso in cui residuassero a tal fine risorse finanziarie, in misura proporzionale ai limiti percentuali e massimali ivi indicati;

Ritenuta la proposta del Comitato istituzionale meritevole di approvazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere, a parziale modifica di quanto previsto nella direttiva commissariale, all’approvazione delle disposizioni di dettaglio attuative dell’art. 9 dell’ordinanza 3904/2010, riportate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in provincia di Piacenza e dal 26 al 30 aprile 2009 in provincia di Parma. Disposizioni attuative dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904/20010. Modifiche alla direttiva di cui al capitolo 10 del Piano degli interventi approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato n. 137/2010”;

Ritenuto di stabilire che, ai fini della concessione dei contributi previsti dalle disposizioni di cui all’Allegato 1 al presente atto:

- i proprietari di unità immobiliari distrutte o totalmente inagibili costituenti abitazione principale propria o di terzi - ubicate in uno dei comuni danneggiati o gravemente danneggiati individuati nel capitolo 3 del Piano degli interventi approvato con proprio decreto n. 137/2010 e specificati anche in precedenza - possano presentare al Comune di riferimento, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, domanda di contributo, utilizzando l’apposito modulo DC/AD, allegato alle disposizioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- i proprietari che hanno presentato, entro il termine perentorio prescritto al punto 2 del dispositivo del proprio decreto n. 137/2010, domanda di contributo per abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili, possono non ripresentare la domanda, intendendosi, in tal caso, confermata quella già presentata, salvo eventuali integrazioni che dovessero essere richieste dall’amministrazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’Allegato 1 al presente atto;

Dato atto che nella parte narrativa del proprio decreto n. 137/2010, con riferimento alla contabilità speciale aperta ed intestata allo scrivente, è stata indicato, per mero errore materiale, il numero 5263 in luogo del n. 5419;

Dato atto del parere allegato; 

d e c r e t a:

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare attuazione all’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2010, e di approvare pertanto, su proposta del Comitato istituzionale costituito con proprio decreto n. 106/2010, a parziale modifica di quanto previsto nella direttiva commissariale riportata al capitolo 10 del Piano degli interventi approvato con proprio decreto n. 137/2010, le disposizioni di dettaglio riportate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in provincia di Piacenza e dal 26 al 30 aprile 2009 in provincia di Parma. Disposizioni attuative dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904/20010. Modifiche alla direttiva di cui al capitolo 10 del Piano degli interventi approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato n. 137/2010”;

2. di stabilire che, ai fini della concessione dei contributi previsti dalle disposizioni di cui all’Allegato 1 al presente atto:

- i proprietari di unità immobiliari distrutte o totalmente inagibili, costituenti abitazione principale propria o di terzi - ubicate in uno dei comuni danneggiati o gravemente danneggiati individuati nel capitolo 3 del Piano degli interventi approvato con proprio decreto n. 137/2010 e specificati nella parte narrativa del presente atto - possono presentare al Comune di riferimento, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, domanda di contributo, utilizzando l’apposito modulo DC/AD, allegato alle disposizioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- i proprietari che hanno presentato, entro il termine perentorio prescritto al punto 2 del dispositivo del proprio decreto n. 137/2010, domanda di contributo per abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili, possono non ripresentare la domanda, intendendosi, in tal caso, confermata quella già presentata, salvo eventuali integrazioni che dovessero essere richieste dall’amministrazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’Allegato 1 al presente atto;

3. di stabilire che i Comuni a cui venissero presentate domande di contributo relative ad abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili entro il termine perentorio di 15 giorni stabilito al punto 2 del presente decreto, ne devono dare comunicazione entro i successivi 15 giorni all’Agenzia regionale di protezione civile, con la precisazione che, scaduto tale termine, si prenderà atto della mancata presentazione di tali domande;

4. di dare atto che nella parte narrativa del proprio decreto n. 137/2010 con riferimento alla contabilità speciale aperta ed intestata allo scrivente è stato riportato, per mero errore materiale, il numero 5263, in luogo del n. 5419;

5. di pubblicare il presente atto e l’Allegato 1, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Vasco Errani

Allegato 1

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in provincia di Piacenza e dal 26 al 30 aprile in provincia di Parma.   Disposizioni attuative dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904/2010. Modifiche alla direttiva di cui al capitolo 10 del Piano degli interventi approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato n. 137/2010

1. Modifiche alla lettera B.1 della direttiva commissariale

La disposizione prevista alla lettera B.1 della direttiva riportata al capitolo 10 del Piano degli interventi approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato n. 137/2010, di seguito denominata direttiva commissariale, è sostituita dalla seguente disposizione:

Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è concesso un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata,  pari ad Euro 1.032,91, determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e del relativo decreto ministeriale attuativo del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 metri quadrati [1]. Il predetto limite di costo è aggiornato ad Euro 1.336,71 sulla base dell’ultima variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell’art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994.

Il contributo per la demolizione e ricostruzione in sito è concesso a condizione che l’intervento di ricostruzione sia consentito non solo sulla base degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ma anche subordinatamente alla sussistenza di fatto di condizioni di sicurezza idrogeologica; in caso contrario, il contributo è concesso solo per la costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa in area sicura.

Qualora il costo effettivo per la ricostruzione, la costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa principale sia inferiore a quello determinato ai sensi della presente lettera, la percentuale, nel limite qui previsto, si applica al costo effettivo.

Per la demolizione dell’unità immobiliare non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie è concesso, altresì, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta e comunque entro il limite di euro 10.000,00.

Il contributo di cui alla presente lettera non è soggetto a franchigia”.

Il contributo di cui alla presente lettera, qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale, è concesso per una sola unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile del proprietario, costituente abitazione principale del terzo, il quale vi ha stabilito, sin dalla data dell’evento calamitoso, la propria residenza anagrafica, a titolo di diritto reale o personale di godimento (es.: locazione, comodato, usufrutto)”.

2. Modifiche alla lettera A.7 della direttiva commissariale

La lettera a) di cui alla lettera A.7 della direttiva commissariale è sostituita dalla seguente lettera a): “unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo, distrutta o totalmente inagibile”.

3. Ultimazione degli interventi

Gli interventi di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale, come sostituita dalla disposizione di cui al precedente punto 1, devono essere realizzati e documentati entro il termine perentorio di 24 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto commissariale di assegnazione dei finanziamenti ai comuni per la copertura dei contributi in parola.

4. Determinazione e liquidazione del contributo

Il contributo per gli interventi di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale, come sostituita dalla disposizione di cui al precedente punto 1, è determinato sulla base della sola superficie complessiva dell’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile, qualora in sede di quantificazione del contributo da assegnare non siano già disponibili i dati relativi alla superficie complessiva della nuova abitazione.

Il contributo può essere liquidato in una o due soluzioni.

Per la liquidazione in due soluzioni (acconto e saldo), l’interessato, una volta ricevuta la comunicazione del contributo assegnato, deve richiedere al Comune l’acconto e, a tal fine, presentare, in copia conforme all’originale:

1) contratto preliminare di vendita (atto pubblico o scrittura privata autenticata), nel caso di acquisto dell’unità abitativa;

2) stato di avanzamento lavori pari o superiore al 50% delle opere da eseguire e computo metrico dei lavori, nel caso di ricostruzione o costruzione di una nuova unità abitativa

3) ogni altra documentazione necessaria richiesta dall’amministrazione.

L’acconto è liquidato fino al 50% del contributo spettante e comunque non oltre l’importo della spesa sostenuta e comprovata da relativa documentazione in fase di preliminare di vendita o di avanzamento lavori.

Per la liquidazione del saldo, l’interessato deve presentare al Comune entro il termine di 24 mesi di cui al precedente punto 3, la documentazione prevista per la liquidazione in un’unica soluzione e di seguito indicata.

Per la liquidazione in un’unica soluzione, l’interessato deve presentare al Comune nel predetto termine di 24 mesi copia conforme all’originale della seguente documentazione:

1) planimetria o equivalenti elaborati dell’unità abitativa distrutta o totalmente inagibile e della nuova unità abitativa da cui risulti la superficie (Su, Snr, Sp, Sc) come definita nelle presenti disposizioni;

2) computo metrico dei lavori ultimati;

3) documentazione di spesa valida ai fini fiscali;

4) rogito notarile, in caso di acquisto di nuova unità abitativa.

5) ogni altra documentazione necessaria richiesta dell’amministrazione.

5. Disposizioni specifiche per le unità immobiliari rurali

Nel caso in cui per l’unità immobiliare rurale distrutta o totalmente inagibile, costituente abitazione principale del proprietario o del terzo, sia stata presentata domanda ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, ai fini dell’accesso al contributo di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale, come sostituita dalla disposizione di cui al precedente punto 1, è richiesta la rinuncia espressa alla domanda presentata ai sensi del citato D.Lgs. 102/2004.

6. Indicazioni operative

L’Agenzia regionale di protezione civile fornisce, ove necessario, indicazioni operative in attuazione delle presenti disposizioni.

7. Disposizioni finali

Per tutto quanto non diversamente previsto dalle presenti disposizioni, si applica la direttiva commissariale.

[1] Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo “Parametri di riferimento” dell’Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:

  Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell’unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;

Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell’unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.;

Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell’unità immobiliare;

Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su.

Sc = Su + 60% (Snr + Sp)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina