n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione e concessione contributi previsti dall'art. 15, comma 1, lettera B), della L.R. 24/2003 per l'anno 2011, in attuazione della propria deliberazione n. 1294/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e succ. mod. “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed in particolare il Capo I “Principi generali” ed il Capo III “Polizia amministrativa locale”; 

Richiamato in particolare l’art. 15 della suddetta legge regionale il quale prevede al comma 1, lettera b), che “la Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale ai sensi dell’art. 14” e al comma 2 che “i contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili”; 

Considerato che l’art. 15, al comma 3, prevede che i contributi sopraddetti siano concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale; 

Richiamata la propria deliberazione n. 1294 del 12 settembre 2011 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità, per l’anno 2011, per la concessione dei contributi previsti all’art. 15, comma 1 lettera b), della L.R. 24/03 e succ. mod.; 

Rilevato:

 - che i destinatari dei contributi, indicati al punto 1) dell’Allegato A della citata deliberazione n. 1294/2011, risultano essere gli Enti locali e loro associazioni che realizzano progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 24/2003; 

- che per i Comuni, la condizione per poter accedere ai contributi è che il servizio o la funzione di polizia locale non siano state conferite ad altra forma associativa con convenzione (Unioni, Associazioni intercomunali e Comunità Montane); 

- che per le Unioni e le Associazioni intercomunali la condizione per poter accedere ai contributi è che il servizio o la funzione di polizia locale siano stati conferiti alla forma associativa con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione delle domande di contributo; 

- che per le Comunità Montane si precisa che la concessione dei contributi è subordinata alla conclusione di convenzioni fra la Comunità Montana ed i Comuni che ne fanno parte o all’adozione di atti di delega della funzione/servizio di polizia locale da parte dei Comuni aderenti, o di quelli appartenenti a una zona della Comunità Montana, entro la data di presentazione delle domande di contributo; 

- che ogni Ente locale o forma associativa non poteva presentare più di un progetto riferito alla medesima struttura di polizia locale; 

Considerato che le domande per la concessione dei contributi in oggetto dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 14 ottobre 2011 se inviate tramite raccomandata postale (per queste faceva fede il timbro di spedizione) o consegnate direttamente al Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, ed entro il 23 ottobre 2011 se inviate tramite posta certificata; 

Preso atto: 

- delle 53 domande di contributo pervenute da parte degli Enti locali e loro associazioni, complete della documentazione richiesta dalla propria delibera 1294/2011 ed elencate nell’allegato prospetto A facente parte integrante della presente deliberazione; 

- che il Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale ha esaminato ed istruito le domande presentate, di cui all’allegato A facente parte integrante della presente deliberazione, secondo i criteri e le modalità determinate con propria deliberazione 1294/2011 per la concessione dei contributi per l’anno 2011 e ai sensi delle citate disposizioni di legge; 

- dei verbali redatti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, conservati agli atti del Servizio medesimo, a disposizione degli organi di controllo, in cui si stabilisce: 

- che, a conclusione dell’istruttoria effettuata, tra i 53 progetti presentati dagli Enti locali e loro associazioni emerge un gruppo di 31 progetti, elencati nell’allegato prospetto B, che risultano ampiamente rispondenti ai criteri di priorità indicati nella tabella di cui all’Allegato B della delibera di Giunta 1294/2011, poiché raggiungono la soglia minima individuata quale limite per stabilire la corrispondenza a tali criteri; 

- che si ritiene opportuno, in considerazione delle risorse disponibili sui Capitoli 2698 e 2773 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, determinate rispettivamente in €. 505.361,36 per le spese di investimento e in €. 169.000,00 per le spese correnti, ammettere al finanziamento i 31 progetti presentati dagli Enti locali e loro associazioni, indicati nell’allegato prospetto B facente parte integrante della presente deliberazione, che raggiungono la soglia minima individuata; 

- che, ammettendo al finanziamento i suddetti progetti indicati nell’allegato prospetto B sarà possibile riconoscere agli Enti locali una percentuale di contribuzione pari al 44% sia per le spese correnti che per le spese di investimento ritenute ammissibili; 

- che n. 21 progetti, elencati nell’allegato prospetto C parte integrante del presente atto, non sono stati ammessi al finanziamento in quanto non raggiungono il punteggio minimo di ammissibilità; 

- che n. 1 progetto, indicato nell’allegato prospetto C1 parte integrante del presente atto, è stato ritenuto non ammissibile per presentazione della relativa domanda oltre i termini previsti al punto 3) dell’Allegato A della delibera di Giunta 1294/2011; 

Richiamati integralmente i requisiti ed i criteri per l’accesso ai contributi contenuti nella propria deliberazione 1294/2011; 

Visto l’art. 3, comma 18, lett. g), della L. 24 dicembre 2003, n. 350; 

Verificato che, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di concessione dei contributi di cui all’art. 15, comma 1, della L.R. 24/03, presentate dagli Enti locali indicati nell’allegato prospetto B, acquisite agli atti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le spese di investimento per la realizzazione dei progetti a loro relativi e che si ammettono a contribuzione con il presente atto, rientrano nell’ambito delle spese di investimento ammissibili ai sensi dell’art. 3, comma 18), lettera g), della Legge 350/2003, in quanto si riferiscono a opere/lavori e acquisti/forniture di beni inerenti al patrimonio pubblico; 

Dato atto che dall’esame istruttorio condotto dal Servizio regionale competente sulle schede progettuali presentate, si evince la natura degli interventi da realizzare, correnti o di investimento, e che tali progetti sono riportati in sintesi nei sopra richiamati Allegati; 

Viste: 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40; 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod., ed in particolare l’art. 37, comma 4; 

- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 

- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”; 

- le LL.RR. n. 14 e 15 del 23 dicembre 2010; 

- le LL.RR. n. 10 e 11 del 26 luglio 2011; 

Visti altresì: 

- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, avente ad oggetto “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che introduce il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici ed evidenziata la necessità per gli Enti interessati di acquisire, qualora il progetto finanziato rientri nelle previsioni della norma citata; 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

Dato atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Politiche per la Sicurezza e della Polizia Locale, i soggetti beneficiari dovranno provvedere, ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) con specifico riferimento agli interventi di investimento finanziati col presente provvedimento; 

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/2001 nonché dell’art. 4, comma 2, della L.R. 15/2010 e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto; 

Richiamate: 

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/8/2011; 

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e succ. mod.; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta del Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza”, Simonetta Saliera; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1) di prendere atto delle domande presentate dagli Enti locali e loro associazioni ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. 24/2003 e a’ termini dei criteri e delle modalità fissati dalla propria deliberazione 1294/2011, riportate nell’allegato prospetto A parte integrante della presente deliberazione; 

2) di dichiarare ammissibili a finanziamento, sulla base degli esiti istruttori compiuti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le richieste di contributo corredate dai relativi progetti presentati da parte degli Enti locali e loro associazioni di cui all’allegato prospetto B, parte integrante della presente deliberazione; 

3) di escludere le domande di contributo presentate dagli Enti locali riportate negli allegati prospetti C e C1, facenti parti integranti della presente deliberazione, per le motivazioni per ciascuno di essi indicate; 

4) di assegnare e concedere ai 31 Enti locali elencati nell’allegato prospetto B, il contributo a fianco di ciascuno indicato per l’importo complessivo di €. 168.988,37 relativamente alle spese correnti e di €. 504.108,75 relativamente alle spese di investimento; 

5) di imputare la conseguente spesa complessivamente determinata in €. 673.097,12 nel seguente modo: 

- quanto a €. 504.108,75, registrata al n. 4701 di impegno sul Capitolo 02698 “Contributi a Enti locali per la realizzazione di progetti per investimenti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale (art. 15, comma 1 lett. b), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)”, U.P.B. 1.2.3.3.4420; 

- quanto a €. 168.988,37, registrata al n. 4700 di impegno sul Capitolo 2773 “Contributi a Enti locali per la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale (art. 15, comma 1, lett. B), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)”, U.P.B. 1.2.3.2.3830, 

del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità; 

6) di dare atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Politiche per la Sicurezza e della Polizia Locale, i soggetti beneficiari dovranno provvedere, ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) con specifico riferimento agli interventi di investimento finanziati col presente provvedimento; tale Codice Unico di Progetto, che sarà acquisito dai citati soggetti e comunicato alla Regione, dovrà essere indicato nei provvedimenti regionali di liquidazione della spesa; 

7) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente in applicazione dell’art. 51, comma 3, della L.R. 40/2001 nonché della propria deliberazione 2416/2008 e succ. modifiche, secondo le modalità previste al punto 9) dell’Allegato A della propria deliberazione n. 1294 del 12 settembre 2011 e tenuto conto di quanto precisato al precedente punto 6); 

8) di prendere atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecnico operative e di dettaglio indicate nella deliberazione 1294/2011 sopracitata; 

9) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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