n.17 del 25.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Fornitura di servizi idrici alla Repubblica di San Marino

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

  • lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005 e s.m.i.) ed, in particolare, l’articolo 13;
  • la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale” ed, in particolare, l’art. 17;
  • la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 2 luglio 2013, n. 131 “Ratifica, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello Statuto, dell’Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 14 giugno 2013)”;
  • l’Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino (di seguito Accordo), sottoscritto il 10 giugno 2013 ed, in particolare, l’articolo 6;

Considerato che: 

  • il comma 2 dell’art. 6 dell’Accordo prevede che la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, per ogni scambio di servizi idrici, sulla base della disponibilità di risorsa e tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinino i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento dei reflui, la ripartizione degli oneri di gestione e/o realizzazione di reti ed impianti e dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche;
  • il comma 3 dell’art. 6 dell’Accordo attribuisce all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per conto della Regione, la definizione degli importi corrisposti per le prestazioni in materia di risorse idriche ai fini del calcolo della tariffa a vantaggio degli utenti del servizio idrico integrato;
  • sulla base dei dati forniti dai gestori del servizio idrico Hera S.p.A. e A.A.S.S. risulta necessario uno scambio di risorsa idrica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino ai fini dell'approvvigionamento dei propri territori;
  • in particolare il quantitativo massimo annuo necessario per la fornitura al territorio della Repubblica di San Marino da parte della Regione Emilia-Romagna è pari a 570.000 metri cubi, mentre quello richiesto dalla Regione Emilia-Romagna alla Repubblica di San Marino risulta pari a 93.000 metri cubi;
  • con nota PG.2016.0743567 del 30/11/2016 la Regione Emilia-Romagna ha richiesto alla Repubblica di San Marino la disponibilità a concedere il quantitativo suddetto e si è resa disponibile a fornire a sua volta quanto ad essa necessario;
  • con delibera del Congresso di Stato n. 33 del 6/12/2016 la Repubblica di San Marino ha confermato i quantitativi di scambio di risorsa idrica proposti dalla Regione Emilia-Romagna con la nota di cui al punto precedente;

Valutato di poter fornire alla Repubblica di San Marino la risorsa idrica necessaria all'approvvigionamento del proprio territorio; 

Ritenuto pertanto opportuno definire le seguenti caratteristiche e modalità della fornitura idrica: 

  • quantitativo massimo annuo pari a 570.000 mc/anno, quantitativo minimo annuo pari a 510.000 mc/anno e quantitativo massimo giornaliero pari a 3.200 mc/giorno;
  • possibilità di interruzione della fornitura idrica alla Repubblica di San Marino in caso di eventi imprevisti e non prevedibili o per cause di forza maggiore;

Ritenuto, inoltre, opportuno di: 

  • dare mandato ad ATERSIR, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 dell’Accordo, di definire gli aspetti tariffari e di gestione e realizzazione di reti ed impianti secondo quanto disposto dalla normativa italiana in materia;
  • stabilire la durata della fornitura pari a 10 anni e, quindi, fino al 31 dicembre 2026 salvo revoca anticipata su richiesta di una delle parti da comunicarsi almeno 6 mesi prima dell'interruzione della fornitura;

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di approvare la fornitura idrica alla Repubblica di San Marino con le seguenti caratteristiche e modalità:

  • quantitativo massimo annuo pari a 570.000 mc/anno, quantitativo minimo annuo pari a 510.000 mc/anno e quantitativo massimo giornaliero pari a 3.200 mc/giorno;
  • possibilità di interruzione della fornitura idrica alla Repubblica di San Marino in caso di eventi imprevisti e non prevedibili o per cause di forza maggiore;

2. di dare mandato ad ATERSIR, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 dell’Accordo, di definire gli aspetti tariffari e di gestione e realizzazione di reti ed impianti secondo quanto disposto dalla normativa italiana in materia;

3. di stabilire la durata della fornitura pari a 10 anni e, quindi, fino al 31 dicembre 2026 salvo revoca anticipata su richiesta di una delle parti da comunicarsi almeno 6 mesi prima dell'interruzione della fornitura;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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