n.354 del 17.12.2014 periodico (Parte Seconda)

Procedura di VIA – relativa all'attività di trattamento/recupero rifiuti speciali mediante impianto mobile in località Le Mose del comune di Piacenza

L’Autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il

  • progetto: trattamento/recupero rifiuti con impianto mobile per la produzione di “terre ricostituite”;
  • localizzato: nel comune di Piacenza – Polo Logistico - loc. Le Mose;
  • presentato da: m.c.m. Ecosistemi Srl.

Il progetto appartiene alla seguente Categoria (allegati a L.R. n. 9/99): B.2. 57).

Il progetto interessa il territorio del comune di Piacenza e della provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e loro successive modificazioni, l’autorità competente - Provincia di Piacenza - con provvedimento del Presidente n. 6 del 24 novembre 2014, ha assunto la seguente decisione: 

delibera per quanto indicato in narrativa: 

A. la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva, ai sensi dell’art. 16 della L. R. 18/5/1999, n. 9, e dell’art. 26 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, e loro successive modificazioni ed integrazioni, del progetto presentato dalla ditta m.c.m Ecosistemi s.r.l., avente sede legale in Podenzano Loc. Faggiola -Gariga P. IVA 01227710330, relativo all'installazione temporanea di un impianto mobile di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nel Polo Logistico in Loc. Le Mose del comune di Piacenza;

B. che la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale positiva, di cui al punto precedente, deve intendersi valida per 5 anni dalla data del presente atto, specificando che oltre tale periodo, qualora non abbiano avuto inizio i lavori previsti per l'installazione dell'impianto, salvo proroga, concessa su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata;

C. di condividere e approvare i contenuti e della seguente documentazione:

  • Verbale della seduta della conclusiva conferenza di servizi tenutasi in data 30/102014, i cui contenuti sono già stati richiamati nella parte narrativa del presente atto, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto come “Allegato 1”;
  • “Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto” aggiornato con le modifiche e le prescrizioni introdotte a seguito della conclusiva conferenza di servizi del 30/10/2014, Rapporto allegato come “Allegato 2” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

D. di dare atto che in ragione di quanto stabilito al precedente punto A., per il caso di specie (il progetto all'esame costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 - comma 2 - del DLgs. n. 152/2006), la valutazione di impatto ambientale positiva ricomprende l'assenso relativo allo svolgimento della campagna di attività, ex art. 208 - comma 15 - del DLgs 152/06, ricompreso nella VIA;

E. di stabilire, sulla base dei contenuti del verbale conclusivo della conferenza di servizi, che la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, come decisa al precedente punto A., è subordinata al rispetto delle prescrizioni e indicazioni come di seguito riportate:

  • la durata effettiva della campagna non potrà comunque superare i 18 mesi comprensivi delle fasi di installazione e dismissione del cantiere, in ogni caso la stessa dovrà essere conclusa entro il 31/12/2016 (come delibera di Giunta comunale n. 274 del 14/10/2014 di concessione dell'area) con il ripristino dell'area utilizzata;
  • l'attività dovrà essere iniziata entro 6 mesi dalla data di notifica della pronuncia di VIA. La Ditta proponente dovrà inviare con adeguato anticipo alla Provincia, al Comune ed all'Arpa apposita comunicazione dell'inizio e della fine della campagna. La sezione Arpa provvederà a verificare la conformità di quanto realizzato rispetto alla proposta progettuale;
  • il quantitativo massimo di rifiuti trattabili nel corso della campagna di attività è pari a 80.000 tonnellate, mentre quello di terre utilizzabili è pari a 88.333 tonnellate;
  • l'attività dovrà essere svolta nel rispetto dei seguenti limiti:
    • quantitativo massimo giornaliero di rifiuti trattati: 500 tonnellate/giorno;
    • quantitativo massimo giornaliero di terre trattate: 750 tonnellate/giorno;
    • numero massimo giornaliero di carichi di terre conferite in cantiere: 25 carichi/giorno;
    • numero massimo giornaliero di carichi di rifiuti conferiti in cantiere: 15 carichi/giorno;
    • numero massimo giornaliero di carichi di “terre ricostituite” in uscita dal cantiere: 35 carichi/giorno;
  • le terre ricostituite essendo un prodotto (e non un rifiuto) dovranno rispettare (oltre alle norme UNI contenute in autorizzazione) i valori di colonna A della tabella 1 - Allegato 5 - alla Parte quarta del DLgs 152/06;
  • l’area di rimboschimento in località Camposanto Vecchio a Borgotrebbia (così come concordato tra Amministrazione comunale e Ditta), destinata a compensare le emissioni di CO2, dovrà avere le dimensioni di 1 ettaro, essere piantumata entro il 2016, vincolata a tale destinazione e mantenuta per almeno 20 anni, con conservazione, per il medesimo periodo, del numero di piante; le relative modalità specifiche di attuazione dovranno essere definite nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica che il Comune di Piacenza dovrà rilasciare per l’intervento;
  • i limi potranno essere considerati sottoprodotto qualora rispettino i requisiti previsti dal DLgs 152/06 e purché non derivino da impianti di trattamento degli scarichi (in corpo idrico o sul suolo) derivanti dal lavaggio degli inerti;
  • dovrà essere chiaramente delimitata l’area di intervento con apposito sistema di recinzione e, pertanto, ove presente la siepe verde dovrà essere apposta debita cartellonistica recante la dicitura “vietato l’accesso ai non addetti ai lavori”;
  • i terreni da utilizzare dovranno provenire da cave autorizzate o da “terre e rocce da scavo” rispettando tutti i requisiti previsti per il loro utilizzo;
  • nel caso di utilizzo del rifiuto CER 200201 (attualmente non previsto), dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni già presenti nell’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto mobile;
  • l'impianto mobile “mcm01” di trattamento per il recupero R3 di rifiuti speciali non pericolosi dovrà essere conforme all'autorizzazione dell’impianto stesso D.D. n. 1255 del 09 luglio 2009;
  • durante tali orari non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) > o uguale 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi (non si applicano i limiti di immissione differenziale);
  • durante gli orari in cui non è consentita l’esecuzione delle lavorazioni disturbanti e l’impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle 7,00 alle 8,00, dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 19,00 alle 20,00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica (limiti Classe V), mentre restano derogati i limiti di immissione differenziale;
  • se l'attività in questione rispetta i limiti d'orario e di rumore di cui ai precedenti punti non necessita di alcuna deroga. Nel caso in cui si ritenesse che in alcune situazioni tali limiti non siano rispettati, dovrà essere richiesta espressamente deroga tramite modulistica pubblicata sul sito web del Comune di Piacenza, o messa a disposizione dall'U.O. Ecologia del Comune medesimo;
  • i rifiuti utilizzati dovranno essere sottoposti, preventivamente all’inizio dei conferimenti e, successivamente, con frequenza bimestrale, al test di cessione secondo Allegato 3 del DM 5/2/1998 e s.m.i. e utilizzati nel caso che le concentrazioni riscontrate nell’eluato rispettino i limiti stabiliti;
  • le terre ricostituite prodotte dovranno essere analizzate per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 m3 circa per verificare che posseggano le caratteristiche richieste dalle norme UNI e che non contengano metalli pesanti in concentrazioni superiori ai limiti di colonna A della tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006;
  • dovrà essere approntato e mantenuto un registro di produzione nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali impiegati (terre naturali e rifiuti), nonché alla quantità ed alla destinazione delle terre ricostituite prodotte;
  • l’area di stoccaggio temporaneo delle terre ricostituite in attesa di analisi dovrà essere realizzata come indicato nella Tavola 06 rev. 01 allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 14/08/2014;
  • attorno ai cumuli di terre naturali e di terre ricostituite già analizzate con esito positivo dovranno essere realizzati dei piccoli cordoli di regimazione per contenere le acque meteoriche all’interno dell’area;
  • al termine della campagna di attività dell’impianto mobile dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell’impianto stesso. La sez. prov.le dell'Arpa provvederà a verificare che la dismissione sia stata eseguita correttamente;
  • l'utilizzo di terre provenienti da siti agricoli esausti dovrà rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di “terre e rocce da scavo”;
  • i terreni naturali utilizzati dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici al fine di consentire il rispetto dei limiti per le terre ricostituite;

F. di dare atto che è già stato assolto l'obbligo del pagamento delle spese istruttorie calcolate in euro 1000 (mille) ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.9/99 e s.m.i.;

G. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento (conferenza di servizi);

H. di pubblicare nel B.U.R. per estratto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. R. n. 9/99 nonché integralmente sul sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art. 27 del DLgs 152/06, copia del presente provvedimento;

I. che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

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