n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) per attività di trattamento per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno presentato da Vetrucci Srl nel comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Attività di macinazione per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”, presentato dalla Ditta “Vetrucci Srl” nel Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC) da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. possono essere effettuate campagne di trattamento al fine del recupero di sostanze inorganiche (R5) caratterizzate da un quantitativo massimo giornaliero da sottoporre a macinazione non superiore a 900 ton ed un quantitativo massimo complessivo di rifiuti da sottoporre a campagna pari a 11.700 ton, pari alla somma dei quantitativi di stoccaggio istantaneo massimo autorizzato nell’area di messa in riserva, relativamente alle seguenti tipologie di rifiuti afferenti alle tipologie di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

  • 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (CER 170101, 170904): stoccaggio istantaneo 7.800 ton;
  • 7.4 Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa (CER 101203): stoccaggio istantaneo 900 ton;
  • 7.6 Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo (CER 170302): stoccaggio istantaneo 1.500 ton;
  • 7.11 Pietrisco tolto d’opera (170508): stoccaggio istantaneo 1.500 ton;

b. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero i rifiuti di cui al punto precedente, per un quantitativo massimo non superiore a 25.000 ton/anno, così come previsto dall’atto di iscrizione del 4 dicembre 2009 della Ditta al n. 174 nel “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, relativamente all’attività di messa in riserva (R13) per la sede di via della Stradella 10 Lugagnano Val d’Arda (PC);

c. l’attività di recupero di rifiuti inerti dovrà essere finalizzata alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata conformi alle specifiche tecniche descritte nell’Allegato C alla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 e con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M: 5 febbraio 1998 e s.m.i.; qualora al termine delle operazioni di recupero i prodotti ottenuti non dovessero possedere le caratteristiche richieste, dovranno essere conferiti, quali rifiuto, ad impianti autorizzati ai sensi della Parte Quarta del DLgs 152/06;

d. eventuali omogeneizzazioni e integrazioni dei prodotti ottenuti dalle operazioni di frantumazione, macinazione, vagliatura con materia prima inerte per la produzione di materie prime per l’edilizia possono essere effettuate soltanto una volta che sia stata effettivamente ottenuta materia prima secondaria dalle operazioni di recupero dei rifiuti;

e. l’attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;

f. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

g. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;

h. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);

i. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;

j. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia, fatta salva la facoltà della Ditta di richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici all’Autorità Competente per territorio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia;

k. deve essere mantenuta in perfetto stato la pavimentazione impermeabile su tutta l’area dell’impianto interessata da manovre dei mezzi e attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti;

l. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

m. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di rifiuti, di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;

n. deve essere sempre disponibile la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle MPS prodotte;

o. qualora sia previsto uno scarico in acque superficiali, la Ditta deve presentare apposita richiesta di autorizzazione allo scarico con le procedure previste dagli uffici competenti;

p. tutta l’area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l’accesso agli estranei;

q. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • lo stoccaggio di rifiuti e materie prime secondarie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione; in ogni caso l’impianto mobile potrà operare solo all’interno dell’area di messa in riserva assentita dall’Amministrazione Provinciale;
  • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, agli eventuali bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare la presenza di contaminazione nelle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento, per il caso di specie, alle disposizioni di cui all’art. 208, comma 15, del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Vetrucci Srl; alla Provincia di Piacenza; al Comune di Lugagnano Val d’Arda; all’ARPA sezione provinciale di Piacenza; all’AUSL di Piacenza;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina