n.12 del 22.01.2020 periodico (Parte Seconda)

DGR n. 977/2019 autotutela in parte qua Bayer

  LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista:

la propria deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 Parte seconda n. 180 del 9 luglio 2019 recante “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019”, nella parte Allegato B “GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2019” paragrafo 2 “Assistenza territoriale” punto 2.15.2 “Obiettivi di appropriatezza ed equità dell’assistenza farmaceutica territoriale” punto “Farmaci anti VEGF: tra i farmaci antiVEGF per uso intravitreale, in generale favorire l’utilizzo dei farmaci che a parità di efficacia e sicurezza presentano il minor costo per terapia. Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del bevacizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”;

Dichiarato

che la volontà regionale non era quella di prevedere per determinate patologie l’utilizzo di un solo medicinale (bevacizumab);

Visto

- che per ottenere l’annullamento in parte qua della suddetta DGR 977/2019 Bayer S.p.a. ha presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna Bologna ivi pendente Sez. II r.g. n. 823/2019;

- che il suddetto ricorso premette: “Ora, se il primo inciso appare in sé un criterio di indirizzo ammissibile, integrando una raccomandazione non cogente, o comunque non in contrasto con l’autonomia del medico,- il quale rimane libero di operare una diversa scelta, in rapporto alle condizioni cliniche del singolo paziente - la seconda parte della delibera, ponendo un obiettivo di carattere “rigido” ed “assoluto”, sostanzialmente cogente, il cui raggiungimento non tollera possibilità di deroga, concreta, nei fatti, una illegittima compressione della libertà prescrittiva. Prevedere, infatti, come “obiettivo di risultato” l’impiego (off label) di bevacizumab nel 100% dei casi…”

Considerato

che la formulazione alla lettera della delibera, estrapolata dal complesso contesto degli atti regionali che governano l’uso dei farmaci anti-VEGF, si presta ad una interpretazione sbagliata, così da far apparire fondato il I° Motivo di ricorso dichiarato assorbente: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 comma 2, lett. M) e comma 6 della Costituzione e degli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione. Violazione e Falsa Applicazione dell’art. 15 comma 11-TER del D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012;

Considerato

che è pubblico interesse della Regione Emilia-Romagna fare ogni chiarezza sul punto, eliminare ogni possibile equivoco ed evitare con certezza e da subito effetti presenti e futuri che dalla lettura della delibera potessero derivare,

Richiamato

l’art. 3 della Legge n. 444/1994, “Proroga degli organi - Regime degli atti”, ed in particolare il comma 2 che stabilisce che “nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”;

Ritenuto

necessario, pur nell’attuale assetto istituzionale, caratterizzato dall’affievolimento dei poteri della Giunta regionale, assumere il presente provvedimento, che, alla luce del ricorso presentato assume carattere di urgenza e indifferibilità in considerazione della necessità di fornire indicazioni di corretta interpretazione a valere sia in termini applicativi sia in termini valutativi circa l’obiettivo sull’uso intra vitreale dei farmaci inibitori del fattore di crescita dell’endotelio endovascolare nelle patologie degenerative retiniche, denominati “Farmaci anti VEGF”;

Visti

gli articoli 21 octies comma 1 e 21 nonies comma 1 L. 241/1990 ss.mm., per le ragioni su esposte;

Dato atto

che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati:

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

 delibera

1) di annullare d’ufficio la DGR n. 977 del 18 giugno 2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 Parte seconda n. 180 del 9 luglio 2019 recante “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2019”, nella parte Allegato B “GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 2019” paragrafo 2 “Assistenza territoriale” punto 2.15.2 “Obiettivi di appropriatezza ed equità dell’assistenza farmaceutica territoriale” punto “Farmaci anti VEGF” per quanto riguarda la frase: “…Nei pazienti incidenti con indicazioni inserite nella legge 648/96, l’impiego del bevacizumab dovrà riguardare il 100% dei casi”;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

3) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all’immediata comunicazione della presente Deliberazione:

- alle Direzioni aziendali e ai Commissari di cui alla DGR n. 2098/2019

- a tutte le parti del procedimento giurisdizionale attualmente pendente al TAR Emilia-Romagna Sez. II R.G. n. 823/2019;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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