n.113 del 20.07.2011 periodico (Parte Seconda)

Marchio collettivo "Prodotto certificato dell'Alto Adriatico" - PCAA - modifica dei disciplinari PCAA di cui alle determinazioni n. 15947/08 e 6607/09

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di modificare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare Prodotto Certificato dell’Alto Adriatico - PCAA - “Prodotti della Pesca Freschi”, allegato A) alla determinazione n. 15947/2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 gennaio 2009, n. 11, con riferimento alla scheda di prodotto 5.8 Engraulis encrasicolus - Acciuga, di cui alla pag. 71 del summenzionato BURER, come segue:

1) a pag. 73, nel secondo capoverso è abrogata la frase «La taglia non deve essere a 12 cm (< 100 a pezzi kg)» e sostituita con la frase: «La taglia non deve essere inferiore a 10 cm. (> 120 pezzi/kg)»;

2) a pag. 73, nel riquadro in basso, in corrispondenza del “Confezionamento”, è abrogato il termine «cassette» che è sostituito con il termine «contenitore»;

3) a pag. 73, è eliminato il periodo «il contenitore deve essere costruito in modo tale da favorire l’evacuazione dell’acqua di fusione del ghiaccio»;

2. di modificare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare Prodotto Certificato dell’Alto Adriatico - PCAA - “Prodotti della Pesca Freschi” - allegato A) alla determinazione 15947/08, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 gennaio 2009, n. 11, con riferimento alla scheda di prodotto 5.9 Sardina pilchardus - Sardina, di cui alla pag. 75 del citato BURER, come segue:

1) a pag. 77, nell’ultimo capoverso del primo riquadro, è abrogata la frase «La taglia non deve essere a 13 cm (< 90 pezzi/ Kg)» e sostituita con la frase: «La taglia non deve essere inferiore a 11 cm. (> 60 pezzi/kg)»;

2) a pag. 78, nel riquadro in alto, in corrispondenza del “Confezionamento”, è abrogato il termine «cassette» che è sostituito con il termine «contenitore»;

3) a pag. 78, nel riquadro in alto, è eliminato il periodo «il contenitore deve essere costruito in modo tale da favorire l’evacuazione dell’acqua di fusione del ghiaccio»;

3. di modificare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare Prodotto Certificato dell’Alto Adriatico - PCAA - “Molluschi bivalvi” - allegato B) alla determinazione n. 15947/2008, in relazione alla scheda di prodotto Chamelea gallina (= Venus gallina), di cui alla pag. 164 del summenzionato BURER a pag. 166, nel paragrafo «Confezionamento», sotto il secondo capoverso con l’inserimento dei seguenti periodi:

«Nel caso di confezionamento del prodotto in atmosfera protettiva, che lascia inalterata la vitalità del prodotto e permette di considerarlo come fresco, esso può essere venduto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento. 

La predetta durata di conservazione del prodotto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento, dovrà essere verificabile attraverso studi di shelf-life effettuati dal richiedente che dovrà trasmetterne gli esiti al competente Servizio Economia Ittica della Regione Emilia-Romagna»;

4. di modificare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare Prodotto Certificato dell’Alto Adriatico - PCAA - “Molluschi bivalvi” - Allegato B) alla suddetta determinazione 15947/08, in relazione alla scheda di prodotto Mytilus galloprovincialis, di cui alla pag. 167 del summenzionato BURER, a pag. 169 nel paragrafo “Confezionamento”, sotto il secondo capoverso con l’inserimento dei seguenti periodi:

«Nel caso di confezionamento del prodotto in atmosfera protettiva, che lascia inalterata la vitalità del prodotto e permette di considerarlo come fresco, esso può essere venduto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento. 

La predetta durata di conservazione del prodotto per non oltre 5 giorni dalla data di confezionamento, dovrà essere verificabile attraverso studi di shelf-life effettuati dal richiedente che dovrà trasmetterne gli esiti al competente Servizio Economia Ittica della Regione Emilia-Romagna»;

5. di modificare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il disciplinare “Prodotto Certificato dell’Alto Adriatico - PCAA - “Ristorazione” - Allegato 1) alla determinazione 6607/09, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 agosto 2009, n. 152, alla pag. 15 nel paragrafo 11., il cui primo capoverso è sostituito con il seguente: “Il prodotto fresco a marchio PCAA deve essere preparato e servito al consumatore entro i termini previsti dagli specifici disciplinari di produzione PCAA; nella medesima pagina, dopo il terzo capoverso, nel riquadro, inserendo la frase: «Tali prescrizioni non si applicano al prodotto ittico preparato e servito in occasione di sagre, fiere, manifestazioni ed eventi promozionali»;

6. di confermare, ad eccezione di quanto previsto ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4., del dispositivo del presente atto, la propria determinazione 6996/08;

7. di confermare, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 5., del dispositivo del presente atto, la propria determinazione 6607/09;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

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