n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di VIA – Impianto di produzione fertilizzanti mediante il trattamento/recupero di rifiuti costituiti da fanghi di depurazione

L’Autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il:

  • progetto: impianto di produzione fertilizzanti mediante il trattamento/recupero di fanghi di depurazione;
  • localizzato: nel comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto;
  • presentato da: Sereco S.c.r.l.

Il progetto interessa il territorio del comune di Piacenza e della provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo I della Parte Seconda del DLgs n. 152 e del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e loro successive modificazioni, l’Autorità competente – Provincia di Piacenza – con atto di Giunta provinciale n. 210 del 18 ottobre 2013, ha assunto la seguente decisione:

delibera:

per quanto indicato in narrativa:

A. la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, ai sensi dell’art. 16 della L. R. 18/5/1999, n. 9, e dell’art. 26 del DLgs 3/4/2006, n. 152, e loro successive modificazioni ed integrazioni, del progetto presentato dalla ditta Sereco S.c.r.l., avente sede legale in Piacenza Via del Capitolo n. 54 - P. IVA 00920360336, relativo ad un impianto di produzione fertilizzanti mediante il trattamento/recupero di rifiuti costituiti da fanghi di depurazione, da ubicarsi in comune di Piacenza - loc. Cà Morta;

B. che la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale positiva, di cui al punto precedente, deve intendersi valida per 60 mesi dalla data del presente atto, specificando che oltre tale periodo, qualora non abbiano avuto inizio i lavori previsti per la realizzazione dell'impianto, salvo proroga, concessa su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata;

C. di condividere e approvare i contenuti e della seguente documentazione:

  • Verbale della seduta della conclusiva Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/8/2013, i cui contenuti sono già stati richiamati nella parte narrativa del presente atto, verbale che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto come “Allegato 1”;
  • “Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto” aggiornato con le modifiche e le prescrizioni introdotte a seguito della conclusiva Conferenza di Servizi del 20/8/2013, Rapporto allegato come “Allegato 2” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

D. di dare atto che in ragione di quanto stabilito al precedente punto A., per il caso di specie (opera di pubblica utilità), ai sensi dell'art. 26 del DLgs n. 152/2006 e dell’art. 17 della L.R. n. 9/99, la Valutazione di impatto ambientale positiva ricomprende gli atti necessari per la realizzazione del progetto e la gestione dell'impianto di trattamento/recupero rifiuti in base alla vigente normativa e precisamente:

  • autorizzazione unica ex art. 208 del DLgs 152/2006 (che sostituisce anche il permesso di costruire, l’autorizzazione allo scarico e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera);
  • concessione ai sensi del R.D. n. 368 dell'8 maggio 1904 e s.m.i. come rilasciata con il relativo atto del Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. n. 6825 del 4/9/2013, richiamato in premessa, e con le prescrizioni contenute nel Disciplinare, allegato alla stessa concessione e trasmesso dal medesimo Consorzio con nota prot. n. 7028 dell'11/9/2013;

E. di stabilire, sulla base dei contenuti del verbale conclusivo della conferenza di servizi, che la Valutazione di impatto ambientale positiva, come decisa al precedente punto A., è subordinata al rispetto delle prescrizioni e indicazioni come di seguito riportate:

Carattere generale (permesso di costruire e realizzazione impianto)

  • prima dell’inizio lavori la Ditta richiedente dovrà presentare allo SUEAP un atto unilaterale registrato con il quale si obbliga a rimuovere le costruzioni esistenti nella fascia di rispetto stradale come indicato all’art. 40.07 delle NTA del PRG vigente;
  • le altezze interne dei prefabbricati adibiti ad ufficio e spogliatoi non dovranno essere inferiori a 2,70 m.;
  • l'impianto di trattamento per il recupero R3 ed R5 di rifiuti speciali di cui al comma 3 dell'art. 184 del DLgs 152/2006 dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione prodotta dalla Ditta proponente. Tale impianto di fatto risulta composto da n. 2 vasche coperte (tramite nuova struttura metallica) ospitanti i fanghi da trattare (mc 2.020 totali) ed eventualmente i rifiuti “integratori”, n. 2 vasche coperte per materie prime (solfato di calcio e carbonato di calcio) da utilizzare come integratori (200 mc totali), silos reagente CaO (15 mc), silos reagente gesso emiidrato (15 mc), serbatoio reagente H2SO4 (15 mc), serbatoio perossido di idrogeno (15 mc), serbatoio cloruro ferrico (1 mc), reattore con scrubber e cella elettrolitica, n. 2 vasche scoperte per i cumuli di prodotto finito (mc 3.700 totali), n. 2 prefabbricati comprendenti spogliatoi, uffici e servizio igienico, cabina elettrica di trasformazione e pesa a ponte. La movimentazione dei rifiuti/materiali avverrà tramite pala gommata ed escavatore con benna mordente;
  • i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del DLgs n. 152/2006 ricompresa nella pronuncia di VIA. Gli stessi dovranno essere ultimati entro 14 mesi dalla medesima data. La Ditta proponente dovrà inviare alla Provincia, al Comune ed all'Arpa apposita comunicazione dell'inizio (con almeno una settimana di anticipo) e della fine dei lavori;
  • in fase di cantiere dovranno essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Piacenza come previsto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/1995 n. 447 e dal DPCM 1/3/1991 e succ. mod.; in caso si verifichi la necessità di superare tali limiti potrà essere richiesta apposita deroga al Comune, cosi come previsto dalla DGR n. 45/2002;
  • sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia sismica, in materia di sicurezza degli impianti e dalle norme tecniche per le costruzioni (calcestruzzo armato e strutture metalliche);
  • le terre e rocce da scavo dovranno essere recuperate/smaltite nel rispetto della normativa vigente in materia (DLgs 152/2006, D.M. 161/2012 e Legge 71/2013);
  • i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione dovranno essere smaltiti/recuperati presso terzi autorizzati nel rispetto della normativa di settore;
  • per l'utilizzo del centro di trattamento la Ditta dovrà acquisire dal Comune di Piacenza il certificato di agibilità e trasmetterlo in copia alla Provincia ed all'Arpa;
  • prima dell’avvio dell’attività gestionale dovranno essere realizzati n. 2 piezometri, secondo modalità da concordare con la sez. prov.le dell’Arpa di Piacenza, a monte e a valle del centro di trattamento, per verificare, attraverso il controllo delle acque di falda, che non vi siano perdite dal sistema di raccolta dei reflui;
  • lo scarico a canale delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, depurate mediante impianto di fitodepurazione a vassoi assorbenti (eventuale troppo pieno), dovrà essere realizzato ad una distanza di almeno m. 5, misurati dal ciglio superiore del canale Mortizza, in cui le stesse confluiscono, di pertinenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza;
  • la Ditta dovrà realizzare le opere di mitigazione a verde così come illustrato nell’apposita tavola prodotta come “Allegato 3” alla nota di integrazione del 18/4/2013 ed indicate (da ultimo) anche nella tavola “Allegato 1” alla nota del 23/7/2013. Tale mitigazione dovrà essere realizzata anche sul lato Nord-Ovest (in prossimità del mappale n. 70) con edera rampicante sulle vasche e con specie arboree ed arbustive nella “zona permeabile”. La Ditta dovrà garantirne nel tempo la costante e puntuale manutenzione, provvedendo a sostituire le eventuali fallanze;
  • al termine della vita tecnica dell’impianto dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione con la nota del 21/9/2012 (prot. prov.le n. 60909 del 24/9/2013).

Gestione rifiuti

  • le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento consistente nelle operazioni di recupero R3 ed R5 sono le seguenti:

a matrice organica

  • 020106 - feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito;
  • 020204 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
  • 020305 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
  • 020403 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
  • 020502 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
  • 020603 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
  • 020705 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
  • 030305 - fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta;
  • 030310 - scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;
  • 030311 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10;
  • 040220 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19;
  • 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
  • 190812 - fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11;

a matrice inorganica (integratori)

  • 010413 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
  • 060314 - sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313;
  • 060503 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502;
  • 060603 - rifiuti contenenti solfuri diversi da quelli di cui alla voce 060602;
  • 061101 - rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio;
  • 100105 - rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi;
  • 100107 - rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi;
  • 100324 - rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323;
  • 101210 - rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209;
  • i “fanghi” oggetto di trattamento dovranno di norma rispettare i limiti riportati nella delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2773/2004;
  • nel caso i “fanghi” oggetto di trattamento presentino parametri con valori superiori ai limiti della citata delibera regionale, considerato che il processo di recupero determina una trasformazione delle sostanze organiche contenute, il prodotto finale dovrà essere sottoposto, oltre che alle analisi già prescritte per conformità ai sensi del DLgs 75/2010, anche ad analisi per la determinazione dei parametri risultati superiori e potrà essere utilizzato solo nel caso di conformità ai limiti della delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2773/2004;
  • le analisi sui rifiuti in ingresso dovranno essere eseguite ad ogni cambio di fornitore e comunque almeno una volta all’anno;
  • la potenzialità massima dell'impianto di trattamento rifiuti è pari 35.000 t/anno e con il limite di 150t/g;
  • i rifiuti a matrice organica e inorganica in ingresso dovranno essere depositati nella vasca coperta n. 1 avente capacità di 1175 mc e nella vasca coperta n. 2 di capacità di 845 mc. La quantità massima di rifiuti in attesa di trattamento non potrà superare, pertanto, 2.020 mc, pari a circa 2.222 t, ed il loro stazionamento dovrà essere limitato ad un periodo massimo di mesi 3;
  • all'interno di ognuna delle vasche coperte n. 1 e n. 2 potrà essere depositata una sola tipologia di rifiuto essendo vietata la miscelazione degli stessi in tali strutture. La vasca n.1 dovrà essere utilizzata solo per il deposito del fango di cui al CER 190805;
  • le materie prime costituite da carbonato di calcio e solfato di calcio dovranno essere depositate nelle apposite n. 2 vasche prefabbricate, anche esse presenti sotto tettoia, aventi una capacità di oltre 100 mc ciascuna;
  • il prodotto finito - “gesso di defecazione” o “bio solfato” - dovrà essere stoccato nelle n. 2 vasche scoperte aventi capacità di circa 1.850 mc ciascuna. Il prodotto finito non potrà essere detenuto nell’impianto per un periodo superiore a 3 mesi riferito a ciascun lotto di produzione che non potrà superare i 1.000 mc;
  • dovrà essere tenuto un apposito “Registro di produzione” che descriva giornalmente le quantità di rifiuti e di materie prime lavorate e di prodotti ottenuti. Nel “Registro di produzione” dovrà essere indicata la chiusura dei singoli lotti del correttivo prodotto - denominato “gesso di defecazione” - e l’ubicazione degli stessi;
  • le caratteristiche del “gesso di defecazione” dovranno essere conformi alle specifiche di cui al DLgs 75/2010, Allegato 3, punto 2.21. Le analisi di controllo dovranno essere eseguite almeno su ogni singolo lotto e copia dei referti dovrà essere conservata unitamente al “Registro di produzione”;
  • i reflui provenienti dai rifiuti (percolati) e dal dilavamento del gesso di defecazione dovranno essere convogliati al sistema di raccolta e stoccaggio, avente capacità di 120 mc circa;
  • dovrà essere eseguita una frequente pulizia periodica delle tubazioni drenanti superficiali al fine di evitare intasamenti e garantire l’efficienza del sistema di raccolta;
  • dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico;
  • dovranno essere effettuate, almeno nel periodo primaverile ed autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione onde prevenire rischi per la salute pubblica;
  • i rifiuti prodotti dall’attività dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 152/2006, art. 183 - lettera bb), ed avviati a centri autorizzati al loro smaltimento/recupero;
  • ai sensi dell’art. 208, comma 11 - lettera g) - del DLgs n. 152/2006 – il titolare dell'autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di avvio dell'attività, pena la revoca - previa diffida - dell’autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all’interno dell’impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell’area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa. Tale garanzia finanziaria, a termini di cui all’art. 5 - punto 5.2.4 - della deliberazione di G.R. n. 1991 del 13/10/2003, viene quantificata in € 420.000,00 (capacità di trattamento 35.000 t. x 12,00 €/t.); si specifica che la stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall’art. 1 della L. 10/6/1982, n. 348:
  • da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria provinciale gestita dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, via Poggiali n. 18, Piacenza sul c/c IBAN - IT33H0623012601000030718008;
  • da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375, e successive modificazioni;
  • da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
  • di dare atto che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al 28 febbraio 2021);
  • di riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini di cui alla precedente punto, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
  • di precisare che qualora si verifichi l’utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell’attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
  • il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del DLgs n. 152/2006 relativamente agli adempimenti per il catasto rifiuti (MUD), della tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione;
  • il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto nel DLgs 29/4/2010, n. 75;
  • durante l’attività dovranno essere costantemente rispettati i limiti stabiliti dalla normativa vigente per il contenimento delle emissioni acustiche, a tal fine dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare tali impatti;
  • la Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente all’Amministrazione provinciale, all’Arpa, al Comune ed all’Azienda USL qualunque anomalia gestionale suscettibile di provocare inconvenienti ambientali e/o sanitari;
  • la Ditta dovrà dare attuazione al piano di monitoraggio secondo le modalità e le frequenze indicate nella tabella di seguito riportata. I dati rilevati dovranno essere conservati presso l’impianto e resi prontamente disponibili agli organi di controllo.

(omissis) 

Emissioni in atmosfera

  • sono autorizzate le emissioni in atmosfera con le modalità e secondo quanto previsto nel seguente quadro riassuntivo:

EMISSIONE E1 SILOS CaCO

Portata massima 1500 Nm3/h - Durata massima annua 46 gg/anno - Durata massima giornaliera 2 h/g - Altezza minima 5 m. - Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare 10 mg/Nm3

EMISSIONE E2 SILOS GESSO EMIDRATO

Portata massima 1500 Nm3/h - Durata massima annua 46 gg/anno - Durata massima giornaliera 2 h/g -Altezza minima 5 m. - Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare 10 mg/Nm3

EMISSIONE E3 REATTORE

Portata massima 1000 Nm3/h - Durata massima annua 230 gg/anno - Durata massima 8 h/g - Altezza minima 7 m. - Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare 10 mg/Nm3 - NH4 2 mg/Nm 3 - H2SO4 tracce mg/Nm3

  • per le emissioni E1 ed E2 non sono previsti controlli (trattandosi di sfiati non campionabili), mentre per il camino E3, dovrà essere disposto in sede di messa a regime un autocontrollo mirante alla ricerca dell’inquinante H2SO4;
  • il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato entro il 30/11/2014;
  • il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato entro il 31/12/2014;
  • qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. o PEC allo Sportello Unico, alla Provincia di Piacenza ed all’Arpa Sez. Prov.le di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
  • deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, in particolare di quelle odorigene durante le operazioni di carico-scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e del gesso di defecazione;
  • entro il 31/12/2014 dovrà essere effettuata una campagna mirante alla ricerca di ammoniaca e idrogeno solforato. Le modalità di effettuazione di tale campagna e i punti di misura dovranno essere preventivamente concordate con Arpa Sezione Provinciale di Piacenza. Della campagna effettuata dovrà essere redatta una relazione che andrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Piacenza, al Comune di Piacenza, all'AUSL di Piacenza ed all'Arpa Sezione Provinciale di Piacenza. Sulla base dei risultati ottenuti potrà essere integrata l’autorizzazione con la prescrizione di ulteriori interventi di mitigazione e/o svolgimento di attività di controllo.

Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico

  • le opere dovranno essere eseguite conformemente agli elaborati grafici presentati e il numero degli abitanti equivalenti serviti non dovrà risultare, in alcun caso, superiore alla potenzialità dell’impianto proposto di n. 2 AE (arrotondati);
  • dovranno essere realizzati, a monte ed a valle del vassoio assorbente, pozzetti di ispezione che risultino in ogni momento accessibili per i controlli da parte delle autorità competenti;
  • dovrà essere effettuata una periodica e regolare manutenzione di tutte le parti dell’impianto di scarico che preveda la pulizia del degrassatore, la rimozione dei fanghi dalla vasca Imhoff (ed il loro conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento) e la pulizia della condotta di adduzione ai vassoi assorbenti; la documentazione attestante tali operazioni deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
  • dovranno essere effettuati controlli periodici che attestino il corretto funzionamento di tutte le sezioni dell’impianto, con particolare riferimento alla manutenzione della vegetazione al fine di garantire la capacità depurativa delle essenze impiegate;

F.di dare atto che è già stato assolto l'obbligo del pagamento delle spese istruttorie calcolate in Euro 1000 ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/99 e s.m.i.;

G. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

I.di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento (Conferenza di Servizi);

L. di pubblicare nel BUR, per estratto, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 9/99 nonché integralmente sul sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art. 27 del DLgs n. 152/2006, copia del presente provvedimento.

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