n.347 del 30.10.2019 periodico (Parte seconda)

Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell'art. 2, comma 2-bis della L. n. 475/1968

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l’art. 380, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e in particolare:

  • l’art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e la popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
  • l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro;

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n.244/2016;

- l’art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18;

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali”, così come modificata dalla L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 e dalla L.R. 1 agosto 2017, n. 18 e, in particolare:

  • l’art. 4, che detta disposizioni per il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni;
  • l’art. 6, che disciplina lo svolgimento del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

Rilevato che la normativa nazionale e regionale sopra richiamata disciplina un complesso sistema volto ad assicurare il soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica territoriale mediante l’attivazione di una rete capillare di esercizi farmaceutici aperti sull’intero territorio regionale, attraverso i seguenti procedimenti, strettamente concatenati:

a) la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da adottare entro il 31 dicembre degli anni pari, che evidenzia, tra l’altro, le sedi farmaceutiche prive di farmacie aperte (vacanti e di nuova istituzione), disponibili per il privato esercizio in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all’art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;

b) la procedura di trasferimento di farmacie di cui all’art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, nominata, nel seguito del presente provvedimento, per brevità, “Procedura di trasferimento”, che consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla lettera a);

c) la procedura, quadriennale, di concorso ordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all’art. 6 della L.R. n. 2/2016, da avviare successivamente al perfezionamento della “Procedura di trasferimento”, nominata, nel seguito del presente provvedimento, per brevità, “Concorso ordinario”;

Considerato pertanto che ai fini dell’ordinato e consequenziale svolgimento dei procedimenti sopra esposto occorre adottare le disposizioni necessarie per poter espletare la Procedura di Trasferimento, preservando la coerenza del complesso sistema sopra descritto;

Evidenziato che:

- l’art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 consente il trasferimento al “farmacista titolare”, escludendo dalla Procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società;

- in applicazione dell’art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18 che prevede che non si applichino le tasse sulle concessioni regionali per l'apertura e l'esercizio di farmacie, non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 8730 del 20/5/2019 che ha individuato, per l’anno 2019, i Comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione;

Preso atto che dalla sopra richiamata determinazione si deduce, per il 2019, l’esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati al trasferimento, circoscritto ai farmacisti titolari di farmacia non sussidiata ubicata in uno dei comuni individuati;

Considerato che è ragionevole presumere che la numerosità dei soggetti potenzialmente interessati al trasferimento resterà simile anche negli anni successivi;

Considerato necessario prevedere criteri e modalità procedurali:

- proporzionati a tale esiguità, in coerenza ai principi di ragionevolezza, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e a beneficio di tutti i soggetti interessati;

- omogenei a quelli che regolano la procedura di Concorso ordinario, in modo da preservare la coerenza del complesso sistema sopra descritto;

Ritenuto, in particolare:

- di adottare criteri che agevolino il trasferimento dei farmacisti aventi maggiore anzianità nella titolarità e nell’esercizio della farmacia e che siano titolari di farmacie ubicate in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte;

- di consentire il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all’art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;

Considerato coerente con il complesso sistema di procedimenti sopra descritto stabilire inoltre che:

- la Procedura di trasferimento sia attuata a cadenza biennale, negli anni dispari, ove in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all’art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;

- in coerenza al termine perentorio previsto dall’art. 6 comma 7 della L.R. n. 2/2016 per l’apertura delle farmacie nelle sedi farmaceutiche assegnate con il Concorso ordinario, anche il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a Procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel medesimo termine perentorio di 180 giorni dall’assegnazione;

- le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio debbano “transitare” per la Procedura di trasferimento per un tempo circoscritto, in modo da poter poi diventare oggetto del Concorso ordinario;

- conseguentemente, le sedi assegnate con la Procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall’assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, devono essere assegnate mediante la procedura di Concorso ordinario;

Evidenziato in particolare che il meccanismo di “transito” delle sedi sopra descritto è coerente con la finalità di consentire l’acquisizione della titolarità di farmacia mediante la partecipazione a concorso ordinario anche a nuovi farmacisti, in sintonia con i principi generali dell’ordinamento giuridico;

Considerato inoltre coerente con il quadro giuridico che disciplina il complesso sistema di procedimenti sopra richiamato stabilire che il farmacista che si trasferisce debba rinunciare alla titolarità della farmacia nei modi previsti dalla legge, non potendo, invece, venderla in quanto:

- tale preclusione è connaturata alla fattispecie del trasferimento, in cui il farmacista porta con sé l’autorizzazione necessaria per l’apertura e la gestione della “sede farmaceutica” di cui era già titolare spostandola dalla sede dalla quale si trasferisce alla sede in cui si trasferisce; in altre parole l’autorizzazione ad aprire la farmacia non si duplica ma, unica, permane in capo al medesimo soggetto cambiando solo l’oggetto (la sede farmaceutica in cui può aprire la farmacia);

- la circostanza che la sede resti vacante lascia libero il Comune, in occasione della successiva revisione della pianta organica, di esercitare pienamente la propria competenza volta alla migliore allocazione degli esercizi farmaceutici all’interno del proprio territorio, anche sopprimendo le sedi soprannumerarie ai sensi dell’art. 380 comma 2 del RD n. 1265/1934;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le successive circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;

- n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

 delibera: 

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di adottare le disposizioni necessarie per il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, previsto dall’art. 2 comma 2 bis della Legge n. 475/1968, approvando i criteri e le modalità indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, in particolare, che:

- la procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, sia avviata con cadenza biennale, negli anni dispari, ove in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all’art. 10 della L. n. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;

- la prima procedura per il trasferimento di farmacie ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, sia avviata entro il 2019;

- con provvedimento dirigenziale regionale, prima dell’avvio della procedura di trasferimento biennale, sia approvato l’elenco dei comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie;

- possano presentare domanda di trasferimento esclusivamente i farmacisti titolari di farmacia non sussidiata, ubicata in un comune incluso nell’elenco di cui al paragrafo precedente;

- siano escluse dalla procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società;

- per la formazione della graduatoria di cui all’art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 siano utilizzati criteri che agevolano il trasferimento dei farmacisti aventi maggiore anzianità nella titolarità e nell’esercizio della farmacia e che siano titolari di farmacie ubicate in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte;

- sia consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all’art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968;

- il farmacista assegnatario di sede a seguito di partecipazione a Procedura di trasferimento debba aprire la farmacia nel termine perentorio di 180 giorni dall’assegnazione;

- il farmacista che si trasferisce porti con sé l’autorizzazione necessaria per l’apertura e la gestione della “sede farmaceutica” di cui era già titolare spostandola dalla sede dalla quale si trasferisce alla sede in cui si trasferisce e, pertanto il farmacista che si trasferisce debba rinunciare, nei modi previsti dalla legge e nei tempi indicati nell’Allegato A, alla titolarità della farmacia di cui è titolare al momento della presentazione della domanda, non potendo, invece, venderla;

- le sedi assegnate con la Procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall’assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, entrino nell’elenco delle sedi assegnabili mediante la procedura di Concorso ordinario;

3. di dare atto che, in applicazione dell’art. 1 comma 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18, non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai comuni del territorio regionale e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sulla pagina dedicata del portale E-R Salute consultabile all’indirizzo: http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie;

6. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

application/pdf Allegato A - 121.2 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina