n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Misure straordinarie per il contenimento delle nutrie (Myocastor coypus) - Modifica dell'Allegato 2 della DGR 1419/13 in merito al controllo della densità di nutrie all'interno dei siti della Rete Natura 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione Degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 19.6.09;

- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07, demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la Legge 189/04, art. 1, che introduce specifiche norme per chi esegue abbattimenti indiscriminati di specie animali;

- la Legge 116/14, art. 11, comma 12 bis, che ha espressamente escluso le nutrie dalla Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

- la Legge Regionale n. 7 del 14/4/2004 denominata “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale n. 6 del 17/2/2005 denominata "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale n. 24 del 23/12/2011 denominata "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 1191/07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l’individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

- n. 893/12, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/13, “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) - Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

- n. 536/15 con la quale sono state approvate le specifiche “Linee guida per il contenimento della nutria”;

Dato atto che l’Allegato 2 della deliberazione regionale n. 1419/13 stabilisce che “nei siti Natura 2000 di pianura e costieri e in tutte le ZPS il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l’uso di esche) con la possibilità della soppressione in gabbia esclusiva con armi con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro (tipo Flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5 Joule durante tutto l’anno; oltre all’utilizzo delle gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel è possibile organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve; al fine di contenere la popolazione di nutrie è possibile, altresì, ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.”;

Considerato che:

- sono pervenute al Servizio Parchi e Risorse forestali alcune note da parte di Enti gestori dei Siti Natura 2000 con cui si segnalano le criticità derivanti dalla presenza di nutrie nel territorio di pianura e, in particolare, la difficoltà di eseguire i piani di abbattimento nei siti Natura 2000 tenuto conto delle limitazioni previste dalla Deliberazione regionale n. 1419/13;

- in certe zone del territorio regionale, soprattutto quelle di pianura e costiere, le condizioni di innevamento indicate nella sopra citata deliberazione regionale n. 1419/13 si verificano sporadicamente e, conseguentemente, si potrebbe verificare che il periodo in cui è ammesso l’abbattimento con sparo sia troppo ristretto, con una probabile insufficiente riduzione del numero di nutrie rispetto a quanto sarebbe necessario per poter contenere i danni da esse provocati alle arginature dei corsi d’acqua ed alle produzioni agricole;

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare il sopra citato Allegato 2 della deliberazione n. 1419/13, limitatamente al paragrafo relativo al controllo della densità delle nutrie (Myocastor coypus) in modo tale da indicare un periodo preciso durante il quale, indipendentemente dalla presenza o meno di neve o ghiaccio sul terreno, si possano concentrare le battute di abbattimento delle nutrie presenti nei SIC di pianura e costieri e in tutte le ZPS, nel rispetto delle esigenze di conservazione delle altre specie presenti nei siti Natura 2000 interessati;

Viste, inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e, in particolare, l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 2060 del 20 dicembre 2010 recante “Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- la determinazione n. 9119 del 21 luglio 2015 avente ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono, pertanto, parte integrante del presente dispositivo;

2. di modificare l’Allegato 2 della propria deliberazione 1419/13, limitatamente al paragrafo relativo al controllo della densità di nutrie (Myocastor coypus), sostituendolo integralmente con il seguente:

“Nei siti Natura 2000 di pianura e costieri e in tutte le ZPS, il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato, durante tutto l’anno, mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l’uso di esche) con la possibilità della soppressione in gabbia esclusivamente con armi con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5 Joule. Al fine di contenere la popolazione di nutrie è possibile ricorrere anche a metodi di sterilizzazione degli individui. E’ possibile, altresì, organizzare battute con sparo dal 1 novembre al 31 gennaio, a condizione di rispettare le giornate e gli orari in cui l’attività venatoria è ammessa (es. nei giorni in cui non vi è il silenzio venatorio, nelle ore diurne, ecc.); dal 1 novembre al 31 gennaio l'abbattimento delle nutrie con sparo è ammesso anche nel caso in cui vi sia presenza di ghiaccio o neve sul terreno, indipendentemente dal fatto che l’attività venatoria possa essere stata sospesa”; nelle aree precluse all'attività venatoria si possono effettuare gli abbattimenti con sparo con le stesse procedure indicate precedentemente, fatte salve le normative vigenti”.

3. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Parchi e Risorse forestali provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti.

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