n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato S. Antonio di Bologna

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere al Poliambulatorio privato S. Antonio, sito in Via D’Azeglio 92, Bologna, il rinnovo dell'accreditamento per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

- Cardiologia

- Ortopedia e traumatologia

- Ostetricia e ginecologia

b) Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica/ematologia/ immunoematologia e microbiologia);

2. l’accreditamento concesso decorre dal 12/3/2013, data di scadenza dell’accreditamento precedentemente concesso con determinazione n. 1830 del 12/3/2009, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al punto 4. seguente;

3. di dare mandato all’ Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare, nel periodo di validità del presente rinnovo, la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra;

4. di stabilire che l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3. comporta la revoca dell’accreditamento già concesso;

5. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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