n.36 del 06.02.2014 (Parte Seconda)

Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le proprie deliberazioni n. 821/2002, n. 827/
2003, n. 2010/2003, n. 910/2004, n. 1357/2004, 1735/2004, n. 154/2005, n. 527/2005, n. 1194/2005, n. 1963/2005 e n. 830/2006 che, ai sensi dell'art. 4, 1° comma del Decreto Legislativo n. 530/92, hanno definito, e successivamente aggiornato, la classificazione delle zone marine e delle acque interne ove avviene la produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini;

Richiamato il Regolamento CE n. 854/2004, allegato II, laddove al Capo I si definisce il campo di applicazione, al Capo II, lettera A, punti 1, 2, 3, 4 e 5 si stabiliscono i criteri per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione e alla lettera B i criteri per il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione classificate;

Dato atto che con Determinazione regionale n. 16348/2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti regionale "Sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi", successivamente integrata dalla Determinazione regionale n. 199/2010, si è provveduto a disciplinare modalità e procedure del sistema di sorveglianza;

Richiamata inoltre la propria Deliberazione n. 1498/2010 avente ad oggetto “Recepimento dell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni l’08/7/2010 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi”. Revoca parziale della propria Deliberazione n. 696/2007”;

Precisato che alle Aziende UU.SS.LL. costiere è demandato il compito di svolgere, attraverso i Dipartimenti di Sanità pubblica, l’attività di sorveglianza sanitaria;

Considerato che le normative sopra richiamate prevedono un aggiornamento periodico della classificazione delle zone marine e delle acque interne ove avviene la produzione e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi anche sulla base dei risultati dell’attività di sorveglianza;

Acquisiti i dati relativi alle concessioni del Pubblico Demanio Marittimo rilasciate, per il mantenimento di impianti di acquacoltura, dal Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica e attività faunistico venatoria;

Acquisiti i dati relativi ai nulla osta esclusivi alla raccolta dei molluschi bivalvi vivi rilasciate dalle Provincie di Ferrara e Ravenna in base all’articolo 2 comma 8 bis del Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n. 29 e s.m.i.;

Elaborati, in collaborazione con il Servizio regionale Geologico, sismico e dei suoli della Direzione Ambiente e difesa del suolo e della costa, con il Servizio regionale Sviluppo dell’Economia Ittica e delle produzioni animali, con le Provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e con le Aziende UU.SS.LL. di Ferrara, Ravenna, Cesena e Rimini, i dati relativi alla georeferenziazione e le cartografie delle aree classificate;

Rilevato che le Aziende USL sotto indicate hanno provveduto a confermare l’idoneità delle zone di produzione di molluschi bivalvi e gasteropodi marini secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria soprarichiamata e dalla deliberazione n. 1498/2010 di recepimento dell’intesa sulle Linee guida adottate in attuazione della medesima e segnatamente:

  • AUSL di Ferrara con nota prot. n. 0069123 dell’11/11/2013, recepita con prot. Regione Emilia-Romagna PG/2013/279449 dell’11 novembre 2013;
  • AUSL di Ravenna con nota prot. n. 82590 del 12/12/2013, recepita con prot. Regione Emilia-Romagna PG/2013/0311833 del 16 dicembre 2013;
  • AUSL di Cesena con nota prot. n. 0061855 del 17/12/2013, recepita con prot. Regione Emilia-Romagna PG/2014/3269 del 8/1/2014;
  • AUSL di Rimini con nota prot. n. Ve1.0126951.15.28.0100/2 dell’11/12/2013, recepita con prot. Regione Emilia-Romagna PG/2013/308968 del 12 dicembre 2013;

Ritenuto di dover procedere, in attuazione della mutata normativa di riferimento sopra richiamata, alla approvazione della classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini sia delle acque interne del territorio regionale che delle acque marine antistanti la costa regionale secondo i criteri attualmente vigenti;

Rilevato che le linee guida comunitarie e nazionali richiedono che ogni tre anni sia aggiornata la classificazione o si proceda alla revisione della medesima alla luce del monitoraggio effettuato qualora vengano acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici programmi di indagine, nuovi elementi conoscitivi o qualora vengano individuate da parte delle competenti amministrazioni nuove aree per lo svolgimento dell’attività di molluschicoltura;

Ritenuto pertanto di demandare ad una determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali la revisione o l’aggiornamento della classificazione di cui trattasi, avuto a mente anche l’aggiornamento della titolarità delle concessioni rilasciate agli impianti di acquacoltura;

Richiamata la propria Deliberazione n. 2416/2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera n. 450/2007” e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. per quanto in premessa esposto, di approvare, ai sensi dell’Allegato II, Capo I e Capo II, lettera A del Regolamento (CE) n. 854/2004, la classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi sia delle acque interne del territorio regionale che delle acque marine antistanti la costa regionale secondo la suddivisione di cui all’allegato 1) ”Classificazione delle zone delle acque interne del territorio regionale e delle acque marine antistanti la costa della Regione Emilia-Romagna per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini”, contenente le concessioni demaniali marittime indicate nell’Allegato 2) ”Indicazione delle coordinate dei vertici delle aree demaniali marittime in concessione per il mantenimento degli impianti di acquacoltura con indicazione delle imprese titolari dei singoli specchi acquei” e riportata nelle cartografie dell’Allegato 3) ”Tavole cartografiche”, parti sostanziali ed integranti del presente atto;

2. di stabilire conseguentemente che detta classificazione di cui al punto 1 sostituisce integralmente quella approvata dalle proprie Deliberazioni n. 821/2002, n. 827/2003, n. 2010/2003, n. 910/2004, n. 1357/2004, 1735/2004, n. 154/2005, n. 527/2005, n. 1194/2005, n. 1963/2005 e n. 830/2006, che qui si intendono revocate;

3. di demandare ad una determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio veterinario e igiene alimenti della direzione generale Sanità e Politiche Sociali, la definizione delle classificazioni complementari, l’aggiornamento e/o la revisione della classificazione di cui trattasi, nonché l’aggiornamento della titolarità delle concessioni rilasciate agli impianti di acqua coltura;

4. di stabilire che la presente classificazione, valevole solo per fini igienico sanitari, non deroga ai divieti di pesca e di raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini, permanenti e temporanei, previsti da altri Enti competenti;

5. di vietare la commercializzazione per il consumo umano dei molluschi bivalvi vivi provenienti da zone non classificate;

6. di pubblicare il presente atto e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

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application/pdf Allegato 2.pdf - 186.0 KB

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