n.84 del 24.05.2012 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, che concerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 2 – Composizione

(omissis)

4. Il CAL ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.».

Comma 2

2) il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 4 - Organizzazione

(omissis)

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.».

Comma 3

3) il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica

(omissis)

3. Nell’ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all’articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani.».

Comma 4

4) il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica

(omissis)

4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l’assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell’articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.».

Comma 5

5) il testo del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne Istituzione del Consiglio delle autonomie locali, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica

(omissis)

7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.».

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