n.342 del 30.12.2015 periodico (Parte Seconda)

L.R. 26/01: Criteri di riparto delle risorse regionali e requisiti per l'assegnazione delle borse di studio. A.S. 2015/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’ istruzione” e ss.mm.;
  • la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;
  • la legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;
  • la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l'art. 51, lett. e);

Richiamato l’articolo 4, “Borse di studio”, della sopracitata L.R. n. 26/2001, ed in particolare:

  • il comma 4, ove si stabilisce che la Giunta regionale individua i beneficiari delle borse di studio e l’importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito;
  • il comma 5, ove si stabilisce che la Giunta regionale, a garanzia di uniformità di trattamento nella concessione dei benefici di legge agli aventi diritto, determina le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all’assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole;

Visti:

  • il D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 con il quale si è approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7/11/2014 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 17/11/14) con il quale si è approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 39 del 20 ottobre 2015 avente per oggetto “Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 ‘Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999,n. 10’- Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19”(proposta della Giunta Regionalein data 14 settembre 2015, n. 1299);

Considerato che la citata delibera dell'Assemblea Legislativa n. 39/2015, con riguardo alla concessione delle borse di studio, prevede, in continuità con le annualità precedenti, in considerazione della natura dell'intervento finalizzato a sostenere gli allievi meritevoli e a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale, di concentrare annualmente le risorse rese disponibili sul bilancio regionale sulle annualità ritenute più critiche per la prosecuzione degli studi, al fine di favorire gli studenti nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e nel completamento del percorso formativo;

Richiamato in particolare il paragrafo 1.A) “Borse di studio” dell’Allegato alla citata deliberazione dell’A.L. n. 39/2015 nel quale si confermano nell’a.s. 2015/16 i criteri e le modalità dell’annualità precedente per la concessione delle borse di studio;

Richiamata la propria deliberazione n. 243 del 16 marzo 2015 “L.R. 26/01: criteri di riparto delle risorse regionali e requisiti per l'assegnazione delle borse di studio. A.S. 2014/2015” che, in particolare:

  • individua quali beneficiari delle borse di studio dell'a.s. 2013/14 gli studenti delle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado e del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) di cui alla L.R. 5/2011 e inoltre prevede che le risorse regionali siano finalizzate alla copertura del totale fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica;
  • approva nell'Allegato A) parte integrante della medesima deliberazione le disposizioni per la concessione delle borse di studio per l'a.s. 2014/15, definendo i requisiti per l'accesso al beneficio, le modalità di presentazione delle domande, le caratteristiche e la tempistica riferita ai bandi provinciali, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni economiche con riferimento alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/13 e al D.M. 7 novembre 2014 e al Dpcm 106/01 di attuazione della L. 62/2000;

Richiamata la Legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l'art. 1 comma 88;

Preso atto altresì che dal 1/01/2015 la Città Metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia, ai sensi della Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Ritenuto, in coerenza con quanto previsto dalla sopracitata deliberazione AL n. 39/2015, di confermare per l’a.s. 2015/16 i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio per l’a.s. 2014/15, di cui alla propria deliberazione n. 243/2015, che con il presente atto si riapprovano nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale, apportandovi aggiornamenti di natura operativa riferiti alla tempistica della pubblicazione dei bandi e degli adempimenti istruttori successivi; 

Ritenuto opportuno prevedere che le risorse regionali a disposizione, evidenziate nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016, siano finalizzate alla copertura del totale fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

Dato atto dei pareri già espressi in merito agli Indirizzi regionali per il diritto allo studio, approvati dall’A.L. con delibera n. 39 del 20 ottobre 2015, dalla Conferenza regionale per il sistema formativo di cui all’articolo n. 49 della L.R. 12/03 e dalla Commissione regionale Tripartita di cui all'articolo n. 51 della L.R. n. 12/03, nelle sedute rispettivamente del 28 e 31 luglio 2015;

Dato atto altresì che il Consiglio delle Autonomie Locali in data 7/09/15 aveva espresso parere favorevole sugli Indirizzi regionali di cui alla delibera A.L. 39/2015;

Sentiti i referenti tecnici provinciali e della Città Metropolitana di Bologna;

Viste: 

  • la L.R. n. 40 del 15/11/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
  • la L.R. n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamati: 

  • il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26, comma 1;
  • la propria Delibera n. 1621 dell’11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 14 marzo 2013, n. 33”;
  • la propria Delibera n. 57 del 26 gennaio 2015 “Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Dato atto che all’assegnazione e all'assunzione dell’impegno di spesa delle risorse regionali che si renderanno disponibili sul bilancio regionale 2016, si provvederà con successivo atto in esito alla definizione ed alla comunicazione alla Regione del fabbisogno da parte delle Province/Città Metropolitana di Bologna; 

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

  • nn. 1057/2006, 1663/2006, 2060/2010, 1377/2010, così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 1642/2011, 221/2012, 335/2015 e 905/2015;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali: adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di confermare per l'a.s. 2015/2016 i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio dell'a.s. 2014/2015 di cui alla propria deliberazione n. 243/2015, che con il presente atto si riapprovano nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale, apportandovi alcuni aggiornamenti, di natura esclusivamente operativa, riferiti alla tempistica della pubblicazione dei bandi e degli adempimenti istruttori successivi;
  2. di prevedere che all’assegnazione e all’impegno a favore delle Province/Città Metropolitana delle risorse regionali, secondo le disponibilità che si evidenzieranno nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016, finalizzate alla copertura del totale fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, si provvederà con successivo atto in esito alla definizione ed alla comunicazione alla Regione del fabbisogno da parte delle Province/Città Metropolitana di Bologna;
  3. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013 e dalla delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi previsti;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione.

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione delle borse di studio nell'a.s. 2015/2016

La Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera dell’A.L. 39/2015, per ridurre il rischio di abbandono scolastico e favorire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, con riferimento al Sistema regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale (IeFP) istituito con L.R. n. 5/2011, intende concentrare le risorse disponibili per la concessione delle borse di studio a favore degli studenti delle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado e del Sistema regionale dell’IeFP.

In considerazione, inoltre, della natura dell’intervento, finalizzato a sostenere gli allievi in disagiate condizioni economiche, quindi più esposti al rischio di dispersione e di abbandono, nel proseguimento del percorso formativo intrapreso, si conferma la previsione che connette la concessione della borsa di studio al completamento dell’anno scolastico/formativo di riferimento ed ai risultati scolastici raggiunti.

La Regione intende perseguire gli obiettivi della L.R. 26/01, ed in particolare la concessione di borse di studio alle fasce socialmente più deboli della popolazione regionale. Si conferma quindi quale priorità la copertura del fabbisogno delle famiglie rientranti nella 1^ fascia ISE e si stabilisce di concentrare le risorse disponibili per soddisfare il fabbisogno delle famiglie rientranti in tale fascia.

Nell’intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, la definizione dell’importo delle borse di studio è rinviata ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale che verrà assunta a seguito della comunicazione, da parte delle Province/Città Metropolitana, dei dati definitivi degli aventi diritto.

Il valore delle borse di studio sarà quindi determinato dal rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili.

Con il presente atto, si provvede pertanto alla determinazione dei criteri per l’attribuzione delle borse di studio per l’a.s. 2015/2016.

1. Beneficiari

Sono beneficiari di borsa di studio tutti gli studenti residenti sul territorio regionale, frequentanti:

- le prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

- il secondo anno dell’IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

- le prime due annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 2. riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza e che risultino aver completato l’anno scolastico/formativo 2015/2016.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

2. Requisito della situazione economica

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2015/2016 l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore a euro 10.632,94. 

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L’ISEE è valido dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Pertanto l’Attestazione ISEE valida è quella rilasciata dopo il 15/01/2016.

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell’allegato A al DM 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 - supplemento ord. n. 87.

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9).

I valori ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = indicatore della situazione reddituale (ISR) + 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) (art. 2, c.3 DPCM 159/2013).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013.

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente erogatore del beneficio, Sedi INPS, in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line”- “Servizi per il cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell’ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta. 

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione riportante l'ISEE, può essere presentata la domanda di borsa di studio allegando copia delle ricevuta di presentazione della DSU.

In caso di particolari impedimenti dipendenti dagli organi deputati al rilascio dell'attestazione ISEE (CAF, INPS, Comuni) e comprovati dagli organi stessi, l'Amministrazione considererà effettuate in tempo utile anche le attestazioni recanti data di rilascio successiva alla scadenza del temine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, purchè non oltre il termine necessario all'Ente erogatore per lo svolgimento dell'istruttoria. A tal fine il richiedente dovrà allegare alla domanda di partecipazione al bando una dichiarazione sottoscritta da uno dei suddetti organi, da cui risulti la data dell'appuntamento fissato per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Nei sopra indicati casi l'Ente erogatore acquisirà successivamente l'attestazione o, qualora vi siano impedimenti, la richiederà al dichiarante.

3. Modalità e tempi di presentazione delle domande

Le amministrazioni provinciali / Città metropolitana di Bologna provvederanno ad emanare il proprio bando contenente i criteri di cui al presente allegato, l’esplicito riferimento all’attivazione da parte della Provincia/Città Metropolitana di Bologna di controlli a campione sulle domande ritenute ammissibili, in collaborazione con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, nonché il termine entro il quale gli eventuali beneficiari dovranno provvedere al ritiro della borsa di studio secondo le modalità specificate nel bando.

La Provincia/Città Metropolitana di Bologna provvederà a pubblicare sul proprio sito l'indicazione dei contatti per richiedere informazioni, l'ufficio a cui inviare la domanda con l'informativa per il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tutte le comunicazioni pubbliche o rivolte a scuole, famiglie e studenti dovranno riportare il logo della Regione Emilia-Romagna.

La domanda per la borsa di studio viene presentata da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando in autocertificazione i moduli predisposti e diffusi dalla Provincia/Città Metropolitana di Bologna in base al format regionale.

Il bando sarà emanato dalla Provincia/Città Metropolitana di Bologna il 27 gennaio 2016 e dovrà rimanere aperto fino al 4 marzo 2016, termine ultimo per la presentazione delle domande all'Amministrazione provinciale/Città metropolitana di Bologna in relazione alla residenza dello studente o alla segreteria dell'Istituto scolastico / Organismo di formazione frequentato dallo studente.

Qualora la Provincia/Città Metropolitana di Bologna acquisisca la collaborazione delle scuole e degli Organismi di formazione professionale accreditati per l’obbligo di istruzione che operano nel Sistema regionale IeFP, nella distribuzione della modulistica e nella raccolta delle domande, si precisa che le scuole e gli Organismi di formazione professionale accreditati dovranno trasmettere le domande alla Provincia/Città Metropolitana, entro e non oltre il 18 marzo 2016 . Si invitano le Province, Città Metropolitana di Bologna, le istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione professionale accreditati a rispettare tale termine per consentire il corretto e puntuale svolgimento degli adempimenti successivi.

L’erogazione del beneficio avverrà previa verifica del completamento da parte dello studente beneficiario dell’anno scolastico/formativo 2015-2016, da comunicarsi alle Province/Città Metropolitana di Bologna a cura della scuola o dell’Organismo di formazione professionale accreditato frequentati. 

4. Istruttoria delle domande

Le Province/Città Metropolitana di Bologna provvederanno all’istruttoria delle domande ed alla predisposizione dei relativi elenchi di beneficiari.

I dati consuntivi relativi al numero di beneficiari, saranno inviati dalle Province/Città Metropolitana di Bologna al Servizio Istruzione della Regione tassativamente entro il 30/06/2015, al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti successivi, con particolare riferimento alla predisposizione della delibera di Giunta Regionale relativa alla determinazione dell’importo delle borse di studio.

5. Importi delle borse di studio

Nell'intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, l'importo unitario delle borse di studio verrà determinato a consuntivo, a seguito della comunicazione dei dati da parte delle Province/Città Metropolitana di Bologna alla Regione, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili, tenuto conto delle maggiorazioni della borsa di studio come di seguito indicate.

Maggiorazioni della borsa di studio:

- pur non essendo il merito una condizione di partecipazione, l’aver conseguito nell’anno scolastico precedentemente frequentato (2014/15) la media dei voti pari o superiore al 7 dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale media.

- per gli studenti in situazione di handicap certificato ai sensi della normativa vigente, si prescinde dal requisito del merito, pertanto tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo maggiorato del 25%, ferma restando la condizione di aver completato l’anno scolastico o formativo in corso.

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