n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (1/8/2018 - 31/10/2020)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna” che all’art. 27 riconosce l’autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell’Assemblea legislativa;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal d.lgs. 97 del 2016;

Visti, inoltre, per quanto concerne l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito “RPCT”):

  • del Dipartimento della Funzione pubblica la circolare n. 1/2013 “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
  • dell’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC): PNA 2013, delibera CIVIT n. 72/2013, determinazione n. 12/2015 Aggiornamento 2015 del PNA, determinazione n. 831/2016 Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

Visti in particolare, all’art. 1 della l. 190 del 2012, sopra citata:

- il comma 59 che stabilisce che “Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;

- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”;

- il comma 8, che stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

Visto, inoltre, in particolare l’art. 43 del d.lgs. 33 del 3013 il quale prevede che:

a) all'interno di ogni amministrazione “il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;

b) il RPCT “svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”;

Considerato che la delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2015, alla luce del d.lgs. 97/2016, ha fornito precisazioni sulla figura del RPCT e sulle caratteristiche che questi deve rivestire. In particolare:

a) in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza è stato unificato in capo ad un unico soggetto, il cui ruolo è stato rafforzato “prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantirne lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività”;

b) il RPCT, oltre ad aver “mantenuto una condotta integerrima”, deve essere un dirigente, non necessariamente di prima fascia, dotato del carattere della stabilità, di ruolo e in servizio; “deve avere un’adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione”; non deve versare in una posizione di conflitto d’interessi; “va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”; “per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari”;

c) il RPCT deve essere in “posizione di indipendenza e di autonomia dall’organo politico”; a tal fine l’organo di indirizzo deve disporre “eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività”. Pertanto “è indispensabile” che l’organo d’indirizzo adotti “misure organizzative dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni”, mediante atti organizzativi generali o mediante lo stesso atto di nomina del RPCT;

d) “anche la durata dell’incarico di RPCT deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione” e del fatto che è “correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale già svolto”. In caso di riorganizzazione o modifica del precedente incarico dirigenziale occorrerà, dunque, prevedere che l’incarico di RPCT prosegua fino al termine della naturale scadenza di questo;

e) l’Autorità ha ritenuto “altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata per qualità del personale e per mezzi tecnici al compito da svolgere” e che “appare necessaria la costituzione di ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT”; “tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica d’integrazione delle attività, essere anche a disposizione di ci si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione”, “a tal riguardo è opportuno prevedere un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT”;

Visto, altresì, il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” che prevede da parte del RPCT un’attività di vigilanza sul rispetto di tali norme e di contestazione per situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 15, comma 1 del decreto legislativo stesso, secondo la procedura descritta nell’allegato parte integrante alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12/2016, a cui si rinvia;

Visto, inoltre, l’art. 15 del d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che all’art. 15 prevede che “Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”;

Visto l’art. 52 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, rubricato “Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione”, che, ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che:

“a) la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza”;

Richiamata la delibera di Giunta n. 783 del 17 giugno 2013 recante “Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione” per la parte in cui sono state dettate linee guida per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, che si ritengono applicabili anche all’Assemblea legislativa;

Vista l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancita il 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata, che stabilisce gli adempimenti di competenza di Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamata la deliberazione di Giunta, adottata d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, n. 967 del 30/6/2014 “Determinazione di criteri per la rotazione degli incarichi dirigenziali nei settori maggiormente esposti a rischio corruzione” e la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 115 del 23/06/2015 “Linee guida della Direzione generale – Assemblea legislativa in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 96 del 30 giugno 2014”;

Richiamate le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza riguardanti precedenti incarichi di Responsabili: nn. 133 del 25 settembre 2013, 153 del 30 ottobre 2013, 81 del 22 luglio 2014, 56 del 10 giugno 2015, 114 del 23 dicembre 2015, 12 del 28 gennaio 2016, 5 del 24 gennaio 2018;

Dato atto del processo di riorganizzazione avviato presso la Direzione generale – Assemblea legislativa a seguito dell’adozione delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:

- n. 102/2015 recante “Linee di indirizzo in materia di organizzazione e gestione del personale della Direzione generale – Assemblea legislativa”;

- n. 103/2015 recante “Istituzione, denominazione e competenze di strutture organizzative di livello dirigenziale e professional della Direzione generale - Assemblea legislativa: 1ª fase di riorganizzazione”;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (PTPC 2018-2020)” approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 30/1/2018;

Preso atto della scadenza al 31 luglio 2018 degli incarichi conferiti con determinazione del Direttore generale n. 72 del 28/1/2016 recante “Attribuzione incarichi dirigenziali presso la Direzione generale-Assemblea legislativa. 1^ fase di riorganizzazione” e del rinnovo degli incarichi – con determinazione del Direttore generale n. 502 del 10/7/2018 - dal 1/8/2018 fino al 31/10/2020;

Considerato che fra gli incarichi rinnovati sopra citati è ricompreso anche quello con denominazione “Supporto alle commissioni e raccordo lavori assembleari conferito a Primarosa Fini”;

Ribadito che:

- l’incarico di RPCT, in ragione degli attuali vincoli legali alla spesa per il personale e al contenimento delle dotazioni organiche, debba essere attribuito a un dirigente già in servizio e che si debba configurare come incarico aggiuntivo a quello di cui il dirigente individuato risulti già titolare, senza che l’ulteriore funzione possa comportare alcuna modifica al suo incarico originario e al relativo contratto di lavoro;

- risulta necessario confermare in un unico dirigente le funzioni di RPCT dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, assicurandogli una posizione di indipendenza e di autonomia dall’organo di indirizzo, nonché adeguato supporto conoscitivo e operativo, poteri di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse, al fine di garantire che possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività;

Esplicitati di seguito i criteri seguiti per la scelta del RPCT, anche secondo le indicazioni della Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica e dell’ANAC precedentemente richiamate, precisando sin d’ora che, in via generale, si intende privilegiare, per il futuro, quello di rotazione dell’incarico, ferma restando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il prescelto non deve appartenere a strutture speciali, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale e degli artt. da 4 a 8 della l.r. 43 del 2001, ossia a uffici di diretta collaborazione politica;

b) l’incarico di RPCT deve essere attribuito a un dirigente appartenente al ruolo regionale e quindi, che si trovi in una posizione di relativa stabilità; pertanto l’affidamento dell’incarico a dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione;

c) il dirigente prescelto non deve essere mai stato destinatario di sentenze penali di condanna, anche non definitive; di condanne da parte della Corte dei conti, anche non definitive, per illeciti amministrativo-contabili; di provvedimenti disciplinari oppure di sanzioni in materia di responsabilità dirigenziale;

d) il dirigente prescelto deve possedere un’elevata preparazione professionale di natura giuridico-amministrativa, in ragione delle tematiche e dei problemi che il RPCT deve istituzionalmente valutare;

e) nell’effettuare la scelta occorre tenere conto dell’esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, quali il settore contratti o patrimonio, nonché il dirigente responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);

Dato atto che la dott.ssa Primarosa Fini, dirigente professional presso il Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari, in considerazione delle competenze possedute, delle funzioni fino ad ora svolte e in particolare del ruolo propulsivo, di coordinamento e di vigilanza che sta svolgendo per la prevenzione della corruzione e per la realizzazione della trasparenza, risponde ai criteri di scelta di cui sopra come emerge dal curriculum vitae pubblicato e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, per il requisito di cui al punto c), acquisiti agli atti del procedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visti i pareri allegati al presente atto;

A voti unanimi

delibera

a) di confermare la nomina della dirigente regionale dott.ssa Primarosa Fini quale “Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza” (RPCT) dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna dal 1 agosto 2018 al 31 ottobre 2020 (data di scadenza dell’incarico dirigenziale attualmente ricoperto);

b) di stabilire, in relazione alla nomina di cui al punto a), che la dott.ssa Primarosa Fini svolgerà la funzione di RPCT, in via aggiuntiva rispetto all’incarico di dirigente professional presso il Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari, senza alcuna modifica a quest’ultimo incarico né al relativo contratto di lavoro, compreso il profilo del trattamento economico;

c) di precisare che i compiti spettanti all’RPCT sono quelli previsti dalla l. 190/2012, dal d.p.r. 62/2013, dal d.lgs. 33/2013 e dal d.lgs. 39/2013;

d) di stabilire che per l’espletamento della sua funzione possa agire in modo autonomo ed effettivo, rapportandosi direttamente con l’organo di indirizzo politico, anche per l’espressione dei pareri di regolarità amministrativa in ordine alle proposte di atti, che in ragione del proprio ruolo dovrà presentare all’Ufficio di Presidenza; di garantire che lo stesso RPCT sia dotato di uno staff di collaboratori adeguato, in termini quali/quantitativi e dei necessari mezzi tecnici e informatici;

e) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nel sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”

f) di disporre infine che il nominativo del nuovo RPCT dell’Assemblea legislativa sia comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

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