n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)

Accordo Regione Emilia-Romagna/HERA SpA per la gestione amministrativa di occupazioni di aree del demanio idrico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

1) di approvare lo schema di accordo tra Regione Emilia-Romagna e HERA S.p.A, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e la quantificazione di quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna da Hera S.p.A a titolo di canoni e arretrati per le occupazioni di aree demaniali con le reti relative a relative a gas, energia elettrica e teleriscaldamento nella seguente misura:

  • canone annuo per il 2012: Euro 389.308,00;
  • occupazione pregressa: Euro 991.852,00; 

2) di stabilire che la somma dovuta per l’occupazione pregressa potrà essere corrisposta, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 luglio 2102, n. 9, in 5 rate da Euro 198.370,40 contestualmente al versamento del canone per le annualità 2012-2016; 

3) di dare atto che lo schema approvato si basa su un conteggio e una valutazione delle interferenze delle linee elettriche, Gas e teleriscaldamento con il demanio idrico fondato su un criterio statistico di stima, la cui documentazione è agli atti della Direzione Generale competente; 

4) di precisare che le risultanze della metodologia basata su criteri statistici, usata per determinare la consistenza delle interferenze,pur avvicinandosi al valore reale complessivo delle interferenze realmente presenti sul territorio (e dei canoni relativi) possono discostarsi da esso per una percentuale stimabile in meno del 10% e che pertanto risulta necessario proseguire con l’acquisizione di dati mano a mano che si rendono disponibili in modo da arricchire e rendere più preciso il quadro conoscitivo del territorio rispetto alle occupazioni di aree del demanio idrico; 

5) di precisare che per le nuove occupazioni e per tutte quelle comunque non ricomprese nel presente Accordo lo stesso sarà integrato tramite determinazione del Direttore Generale All’ambiente e Difesa del Suolo e della Costa dell’elenco delle nuove interferenze o delle dismissioni, sulla base dei dati relativi alle nuove interferenze, delle eventuali dismissioni comunicate da Hera S.p.a. e delle ulteriori interferenze esistenti accertate anche attraverso controlli diretti sul territorio, e verrà determinato il canone annuale dovuto; 

6) di precisare che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze i Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti potranno integrare in relazione alle specificità dell’area interessata dall’interferenza o dalle caratteristiche della stessa le prescrizioni tecniche contenute nei documenti tecnici che dovranno essere allegati all’Accordo; 

7) di individuare il Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa quale soggetto competente alla sottoscrizione dello stesso; 

8) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel BURER.

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