n.344 del 16.11.2016 periodico (Parte Seconda)

Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la Legge Regionale n.3 del 21 aprile 1999 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in particolare la Sezione II “Disciplina dei canoni idrici”;

- il Regolamento Regionale n.41 del 20 novembre 2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" ed in particolare l' art. 20 “Criteri per la determinazione del canone”;

- la Legge Regionale n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali" ed in particolare il comma 2 dell'art. 3 “Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico”;

- la Legge Regionale n.2 del 30 aprile 2015, "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per il 2015" ed in particolare il comma 2 dell'art.8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;

- la Legge Regionale n.40 del 15 novembre 2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la Legge Regionale n.24 del 22 dicembre 2009 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012”;

- la Legge Regionale n.24 del 29 dicembre 2015, "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018";

Visti altresì:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

- il Piano di tutela delle acque approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/
2008 ed in particolare il comma 1, lettera a) dell’art. 93 “Regole di condizionalità” e l’Allegato II “Regole di condizionalità di cui all’art. 93”, Settore Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno, Tema principale Acque;

- i Piani di Gestione dei Distretti idrografici 2015-2021 adottati il 17 dicembre 2015 ed approvati in sede di Comitato Istituzionale il 3 marzo 2016;

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, Sezione 2 “Condizionalità ex-ante tematiche FESR, FSE, FEASR e FEAMP”, punto 6.1 “Settore delle risorse idriche”, conforme all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.39 del 24 febbraio 2015 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua";

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

Atteso che:

- il citato Decreto n.39/2015 approva i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, in attuazione degli obblighi della Direttiva 2000/60/CE e dispone che tale approccio metodologico sia ricompreso nelle fasi di pianificazione e programmazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici permettendone, comunque, per la programmazione 2015 - 2021 una applicazione progressiva nei casi in cui le Autorità già utilizzino metodologie che consentano di conseguire risultati equivalenti;

- i Piani di Gestione dei Distretti idrografici prevedono l'applicazione del sopracitato decreto con conseguente revisione e regolamentazione progressiva dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero dei costi ambientali e della risorsa;

Considerato che:

- nell'Allegato A del sopracitato Decreto n.39/2015 sono definite quali "utilizzi idrici" tutte le attività che impiegano la risorsa e/o impattano sullo stato delle acque e che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva 2000/60/CE, comprendendo, tra essi, sia gli usi idrici sia i servizi idrici;

- nel medesimo allegato sono considerati "usi idrici" quelli indicati dall'art.6 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (T.U. 1775/1933), ovvero gli usi soggetti al regime di concessione, autorizzazione, permessi o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti;

- il canone di concessione, conseguentemente, dovrà essere definito sulla base del "costo ambientale" e del "costo della risorsa" intendendo:

a) per "costo ambientale" - il costo legato ai danni che l'utilizzo della risorsa idrica causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché il costo connesso alla alterazione/riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell'acqua, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa;

b) per "costo della risorsa" - il costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale tenendo conto: della disponibilità idrica spazio - temporale, dei fabbisogni attuali e futuri, della riproducibilità della risorsa e della qualità della stessa, dei vincoli di destinazione e degli effetti economico - sociali e ambientali producibili dai diversi usi e non-usi;

- ai sensi dell'art.12bis del T.U. 1775/33 può provvedersi al rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica solo se il prelievo assentito non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ed è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

- ai fini della definizione del "canone di concessione" possa in prima battuta considerarsi il solo "costo della risorsa", non generando la singola derivazione, assentita nel rispetto del sopra riportato art.12bis, alcun costo ambientale;

Considerato altresì che:

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, Sezione 2 “Condizionalità ex-ante tematiche FESR, FSE, FEASR e FEAMP”, punto 6.1 “Settore delle risorse idriche”, conforme all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’emanazione di Linee guida statali applicabili al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) volte alla definizione di criteri omogenei, in base ai quali le Regioni regolamentano le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per gli usi irrigui, al fine di promuovere l’impiego dei misuratori e l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l’autoconsumo;

- questa Amministrazione, in osservanza al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, con Delibera n. 1415 del 5 settembre 2016, ha regolamentato le modalità di quantificazione dei fabbisogni irrigui per gruppi colturali, espressi in volumi stagionali per ettaro;

- i prezzi dell'acqua per l'autoconsumo sopra richiamati sono da intendersi quali canoni di concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo in capo ad utenze diverse dai Consorzi di Bonifica, in quanto non fruitori direttamente ma fornitori di risorsa, attualmente determinati, per quanto attiene ai prelievi effettuati a bocca tassata, sulla base di quanto stabilito dal R.R. n.41/01 nonché dalla L.R. 4/2007, sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s);

- fermo restando quanto sopra stabilito, ovvero che il canone di concessione è determinato sulla base della portata istantanea massima assentita (l/s), ai sensi dell'art. 3, comma 2, secondo capoverso della citata L.R. 4/2007 "Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore";

- il comma 2 dell'art.8 della L.R. 2/2015 dispone " Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone";

- risulta opportuno avvalersi di quanto sopra disposto per determinare i canoni di concessione di derivazione d'acqua pubblica sulla base dei volumi annui concessi, prevedendo altresì condizioni incentivanti per coloro che effettuano un risparmio della risorsa concessa risultante da apposito misuratore;

Valutato che:

- l’art.44 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 dispone “la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge”;

- ai sensi dell’art. 51 della L.R. 22 dicembre 2009, n.24 in caso di mancato pagamento del canone, questa Amministrazione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute con la procedura di ruolo prevista dal DPR 29 settembre 1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

- l’art.5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 dispone "La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- risulta opportuno per un efficientamento dell’azione amministrativa fissare l'importo minimo dei canoni di concessione ad uso irriguo in euro 12 (dodici);

Valutato altresì che:

- l'art.36 del R.R. 41/01 disciplina le modalità di rilascio di “concessione con procedura semplificata”, che essendo più ristretta in termini di tempi ed incombenze procedurali, riconosce a particolari tipologie di utenze la scarsa incidenza sullo stato del corpo idrico derivato;

- relativamente ai prelievi destinati all'uso irriguo rientrano tra le soprarichiamate tipologie assentibili con procedura semplificata, i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447:

1) i prelievi di acqua superficiale, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 l/s o che non superino il volume complessivo di 3.000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo;

2) i prelievi di acqua sotterranea, quando il volume annuo di prelievo non superi i 3.000 metri cubi all’anno e la profondità della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o ad ingressione salina;

- risulta opportuno fissare nel volume annuo di 3.000 metri cubi il quantitativo sulla base del quale determinare i canoni di concessione;

Ritenuto quindi di:

- stabilire il canone annuo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica destinate ad uso irrigazione agricola effettuate a bocca tassata in euro 12 (dodici) ogni 3.000 metri cubi anno;

- riconfermare che i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, destinate ad uso irriguo ed in capo ai Consorzi di Bonifica sono determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s);

- riconfermare che i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, destinate ad uso irriguo, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata sono determinati sulla base degli ettari di terreno;

- dare atto di quanto stabilito all'art.8, comma 3, della L.R. 2/2015 relativamente alle modalità di aggiornamento dei soprariportati canoni;

- fissare l'importo minimo dei canoni di concessione ad uso irriguo in euro 12 (dodici), dando atto di quanto stabilito all'art.8, comma 1 ultimo capoverso della L.R. 2/2015;

- avvalersi, per incentivare un uso della risorsa idrica indirizzata al risparmio e al rinnovo delle stessa e promuovere l’impiego dei misuratori e per "l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi utilizzati", di quanto disposto dal secondo capoverso del comma 2, dell'art.3 della L.R. 4/2007, ovvero disponendo che qualora al 31 dicembre, il misuratore installato evidenzi volumi di prelievo inferiori a quanto concesso, il canone verrà determinato sulla base del volume d’acqua prelevato;

- imputare la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo sopra riportato;

Visti infine:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 1621/2013 dell’11 novembre 2013 avente ad oggetto: “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25/07/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2016 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n.66”;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 56/2016 del 25 gennaio 2016, n. 270/2016 del 29 febbraio 2016, n. 622/2016 del 28 aprile 2016, n. 702/2016 del 16 maggio 2016 e n. 1107/2016 del 4 luglio 2016, nonché la determinazione n. 7283 del 29/4/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate,

  1. di stabilire il canone annuo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica destinate ad uso irrigazione agricola effettuate a bocca tassata in euro 12 (dodici) ogni 3.000 metri cubi anno;
  2. di confermare che i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, destinate ad uso irriguo ed in capo ai Consorzi di Bonifica sono determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s);
  3. di confermare che i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica, destinate ad uso irriguo, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata sono determinati sulla base degli ettari di terreno;
  4. di fissare in euro 12 (dodici) l'importo minimo dei canoni di concessione ad uso irriguo, riconfermando quanto stabilito all'art.8, comma 1, ultimo capoverso della L.R. 2/2015;
  5. di stabilire, per promuovere l’installazione di idonei misuratori dei volumi derivati, che qualora al 31 dicembre, il misuratore installato evidenzi volumi di prelievo inferiori a quanto concesso, il canone sia determinato sulla base del volume d’acqua prelevato;
  6. di stabilire pertanto che la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sia imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo di cui al punto 5);
  7. di stabilire che la presente deliberazione trova applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2017;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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