n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. – Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo 24 “San Carlo” in comune di Cesena, loc. San Carlo, Via San Mamante, presentato da CI.BI. S.r.l., CO.GE.RO. S.r.l., C.B.R. Società Cooperativa Braccianti Riminese

L'Autorità competente: Comune di Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di Valutazione d’impatto ambientale relativa a:

  • progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo 24 “San Carlo”
  • presentato da: CI.BI. S.r.l., CO.GE.RO. S.r.l. e C.B.R. Società Cooperativa Braccianti Riminese
  • localizzato: in via San Mamante, loc. San Carlo, in Comune di Cesena.

Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della provincia di Forlì-Cesena.

Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l'Autorità competente Comune di Cesena con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 30 gennaio 2018, esecutiva dal 30 gennaio 2018, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA

(omissis)

delibera:

a) la VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE POSITIVA, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., sul progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo 24 “San Carlo” sito in Via San Mamante, località San Carlo, Comune di Cesena, poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24 gennaio 2018, è nel complesso ambientalmente compatibile;

b) DI RITENERE, quindi, possibile la realizzazione del progetto in argomento a condizione che siano rispettate le prescrizioni citate nei punti 3.1, 3.2 e 3.3 del Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo 24 “S. Carlo”, sito in Via San Mamante, località San Carlo, sottoscritto il 24 gennaio 2018 nell’apposita Conferenza di Servizi, Rapporto che costituisce allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c) DI DARE ATTO che, al fine di fornire un quadro riassuntivo, le prescrizioni da ottemperare vengono di seguito elencate ai punti dal n. 1 al n. 35:

1) Il parere positivo dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna è subordinato alle seguenti prescrizioni:

  • Resta a carico del Comune di Cesena la verifica degli elaborati tecnici ed amministrativi da allegarsi alle diverse convenzioni con le Ditte CI.BI. S.r.l., CI.BI. S.r.l. sulla U.M.I. di proprietà Cianfano Giuseppe e Vito, CO.GE.RO. S.r.l, C.B.R. Società Cooperativa Braccianti Riminese. Ogni convenzione dovrà essere redatta in conformità allo schema tipo approvato dalla Regione e sulla base dei contenuti reali dei rispettivi piani di coltivazione, gli allegati dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art.13 della L.R. n. 17/91 e s.m.i.. Resta a carico del Comune di Cesena l’acquisizione di ulteriori nulla osta, pareri, etc. prodromici al rilascio delle autorizzazioni;
  • La durata di ogni autorizzazione dovrà essere pari a complessivi anni 5;
  • Siano rispettate le N.T.A. del P.A.E. e del P.S.C.;
  • Siano rispettate le prescrizioni contenute negli esiti della procedura di V.I.A.;
  • Si adempia alle procedure relative all’esistenza di vincoli di cui al D.Lgs 42/2004;
  • I rispettivi Piani di Gestione dei Rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. 117/2008, dovranno essere esplicitamente approvati dal Comune congiuntamente alle autorizzazioni all’attività estrattiva; Il Comune verifichi inoltre il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2008 per i cumuli derivanti da precedenti attività estrattive;
  • Siano realizzate e mantenute efficienti, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, su tutta l’area interessata, adeguate opere di regimazione idrica superficiale atte a prevenire infiltrazioni, ristagni e fenomeni erosivi, idoneamente dimensionate e raccordate agli impluvi naturali;
  • Qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e consolidamento, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
  • Relativamente al traffico indotto dall’attività di cava, siano stipulate eventuali apposite convenzioni con gli Enti proprietari delle strade interessate ai transiti medesimi;
  • Durante l’esecuzione dei lavori, siano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
  • Il Direttore dei Lavori sia in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 128/59 e successive modificazioni;
  • Sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell’art. 891 del Codice Civile;
  • Sia garantito il rispetto delle distanze delle infrastrutture di cui all’art. 104 del D.P.R. 128/59; per l’eventuale deroga dalle distanze, nei casi previsti, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione.

2) il terreno vegetale e il materiale litoide in eccedenza rispetto ai fabbisogni calcolati per la sistemazione finale della cava potrà essere gestito ai sensi dell’art. 29, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. qualora il proponente dimostri il vantaggio ambientale di tale utilizzo in relazione al minor consumo di risorse vergini;

3) antecedentemente all’utilizzo del terreno vegetale e del materiale litoide in eccedenza, il proponente dovrà predisporre e trasmettere all’Amministrazione Comunale, apposita documentazione che permetta di valutare la rispondenza ai requisiti sopra indicati;

4) ogni anno, contestualmente alla dichiarazione relativa ai quantitativi estratti, le ditte dovranno relazionare in merito al quantitativo di materiale di scarto eventualmente fatto uscire dalla cava per usi diversi specificando se si tratta di materiale già accantonato e derivante da attività estrattive precedenti o se lo stesso deriva invece dal progetto attuale;

5) nel caso in cui non tutto il materiale di scarto in esubero venga gestito ai sensi dell’art. 29, comma 3 delle NTA del P.A.E., sei mesi prima del termine del periodo di durata dell’autorizzazione all’attività estrattiva, sarà necessario procedere alla sua quantificazione e a darne comunicazione al Comune al fine di valutare l’eventuale necessità di modifica del piano di sistemazione finale;

6) nel corso dell’attività estrattiva si dovrà evitare nel modo più assoluto di pervenire a superfici di fine scavo non più recuperabili dal punto di vista morfologico. Pertanto i fronti di scavo nell’approssimarsi alla superficie morfologica finale dovranno progressivamente allinearsi a questa in modo che la superficie di fine scavo venga a coincidere con la superficie di sistemazione finale;

7) per i fronti di scavo che interessano le coltri detritiche si devono prevedere pendenze moderate e non superiori a 1/1 (45°), mentre per i fronti di scavo in roccia devono essere previste e verificate pendenze non superiori a 2/1 (63°) con altezze e pedate massime, come prescritto dal vigente PAE comunale; sarà comunque compito del progettista valutare e ricercare la pendenza adeguata e compatibile con le verifiche di stabilità;

8) eseguire adeguata pulizia dei fossi e delle “vasche” di decantazione;

9) per ciò che riguarda la regimazione delle acque nella sistemazione finale, si preveda di seguire l’andamento morfologico delle superfici del terreno e di raccordarsi ai ricettori naturali;

10) entro la distanza di 150 m da ciascuno dei recettori 1, 1bis, 4, 5, 6, 6 bis e 7, le attività di escavazione dovranno avvenire in maniera schermata. Quindi l’escavazione dovrà procedere in modo da mantenere un rilevato/barriera in materiale lapideo/terra che dovrà essere di altezza non inferiore ai 5 metri;

11) per quanto riguarda l’impianto di frantumazione CBR (sorgente denominata H), esso va schermato attraverso un rilevato o barriera mobile di dimensioni adeguate a protezione dei ricettori maggiormente prossimi. Dovranno essere acquisiti dall’azienda gli eventuali titoli autorizzativi;

12) per quanto riguarda l’altro impianto di frantumazione (impianto CIBI sorgente denominata G) si ritiene necessario che anche esso sia schermato attraverso un rilevato o barriera mobile di dimensioni adeguate. Dovranno essere acquisiti dall’azienda gli eventuali titoli autorizzativi;

13) devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimità dei ricettori 1-1bis, 4, 5-6-6bis. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attività estrattiva ed il livello equivalente di rumore ambientale con attività estrattiva in funzione nelle condizioni maggiormente gravose per ciascun ricettore;

14) devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) in continuo, in prossimità dei ricettori 1-1bis, 4, 5-6-6bis e 7, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in fase di coltivazione durante le condizioni di lavorazione maggiormente gravose per i singoli ricettori monitorati, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni vigenti nelle aree monitorate;

15) i rilievi di cui ai punti precedenti devono essere eseguiti, per ciascun recettore, in 2 momenti:

  • un primo monitoraggio nel momento in cui le attività di coltivazione arrivino a 150 m e cioè nel momento in cui l’escavazione dovrà continuare in maniera schermata; tale monitoraggio risulterà propedeutico a misurare sul campo l’efficacia della mitigazione proposta e a verificare che essa sia sufficiente anche per distanze minori tra sorgenti e recettori;
  • un secondo monitoraggio dovrà avvenire nel momento in cui le attività di escavazione si troveranno ad essere alla minima distanza di coltivazione da ciascun ricettore.

16) il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovrà essere effettuato, con oneri a carico delle società proponenti da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato da ciascuna Società proponente. Il primo monitoraggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui le attività di escavazione arrivino a 150 m; il secondo monitoraggio entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui le attività di escavazione arrivino alla minima distanza dai recettori. La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e preventivamente comunicati al Comune di Cesena;

17) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, al Comune di Cesena, all’ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;

18) le comunicazioni che le attività sono arrivate, rispetto a ciascun recettore, alla distanza di 150 m e alla minima distanza, dovranno essere effettuate, a cura dei proponenti, al Comune di Cesena, ad ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;

19) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente titolare dell’attività estrattiva nel settore specifico, a proprio carico, ulteriori idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti; al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione realizzate di cui sopra, dovrà essere eseguito, presso il/i ricettore/i interessato/i, un ulteriore monitoraggio acustico (dei limiti assoluto e differenziale) secondo i criteri definiti ai punti precedenti entro 1 mese dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate, i cui risultati andranno tempestivamente inviati al Comune di Cesena, all’ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena; dovrà infine essere consegnata, entro e non oltre 1 mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio, ad ARPAE Sezione Provinciale di Forlì-Cesena al Comune di Cesena, idonea relazione acustica che descriva gli interventi di mitigazione eseguiti e attesti il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;

20) durante l’attività di cava dovranno comunque essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di ulteriori misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei periodi di loro attività;

21) in riferimento all’ultima fase di coltivazione, che prevede la demolizione dell’ultimo tratto di rilevato/barriera il quale costituiva lo schermo verso i recettori abitativi, andrà prodotta, almeno 30 giorni prima rispetto alla fase di lavorazione, una relazione previsionale di impatto acustico che descriva in dettaglio i tempi necessari per lo svolgimento di tali attività ed i livelli acustici attesi ai recettori. Questo al fine di individuare le opportune limitazioni d’orario e le mitigazioni idonee al rispetto dei limiti vigenti;

22) per quanto riguarda i monitoraggi, si specifica che i punti in cui effettuare le misurazioni sono 4:

  • una postazione rappresentativa dei recettori 1 e 1bis,
  • una postazione presso il recettore 4,
  • una postazione rappresentativa dei recettori 5, 6 e 6 bis,
  • una postazione presso il recettore 7.

23) si ritiene necessario prescrivere un programma di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente della zona, a carico delle Ditte proponenti, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate. Il monitoraggio da promuovere in corso di esercizio dovrà essere effettuato, in relazione con le previsioni del piano di coltivazione, secondo i criteri di seguito esposti definiti dalla Conferenza dei Servizi, e dovrà essere svolto qualora l’attività di cava preveda di superare i 100.000 mc di estrazione di materiale annui;

  • il piano di monitoraggio della qualità dell’aria in corso d’opera dovrà avere una durata almeno annuale e dovrà essere caratterizzato da due campagne di monitoraggio stagionali (invernale ed estiva) ciascuna della durata non inferiore a 15 giorni consecutivi per singolo punto, in modo da poter verificare il livello di qualità dell’aria nei periodi monitorati e l’eventuale impatto prodotto dall’attività estrattiva. La durata e il periodo di ogni singola campagna dovrà comunque essere rapportata alle effettive attività svolte nel sito di cava (escavazione vera e propria, transito mezzi, traffico di carico autocarri, sistemazione piazzali, movimento terre, attività frantoi, ecc.), al fine di comprenderle tutte ed avere una sostanziale significatività relativamente all’attività in atto. Tali campagne dovranno essere effettuate in periodi caratterizzati da operazioni di coltivazione particolarmente gravosi in termini di emissioni di inquinanti e di contemporaneità di attività svolte, in relazione alla ubicazione dei punti di monitoraggio e di vicinanza dei ricettori esistenti;
  • le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate in prossimità dei ricettori 1-1bis, 2, 3, 4 e 9 indicati nell’elaborato 1.4 del S.I.A., con modalità esecutive (durata e tipologia di inquinanti analizzati) identiche a quelle delle campagne già eseguite;
  • in particolare dovranno essere monitorati i parametri PM10 e PTS, mediante mezzo mobile, od attraverso altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo scopo prefissato;
  • i periodi di misura (caratterizzati dalle condizioni meteoclimatiche e lavorative maggiormente sfavorevoli presso i ricettori considerati), i criteri e le metodologie di campionamento, di analisi ed elaborazione dati dovranno essere preventivamente concordati con A.R.P.A.E., al fine di ottenere, a seguito degli esiti delle campagne di monitoraggio, dati rappresentativi per i parametri monitorati, della realtà estrattiva in zona collinare e degli eventuali impatti prodotti dalla stessa;
  • le misure andranno sempre eseguite contemporaneamente nei ricettori sopra indicati ed utilizzando la stessa tipologia strumentale, specificando che, qualora il mezzo mobile eventualmente utilizzato in uno dei due punti disponga di strumentazione di campionamento automatica delle polveri e non sia possibile dotare l’altro punto monitorato della stessa strumentazione, il mezzo mobile suddetto dovrà essere dotato anche di strumentazione a metodo gravimetrico o comunque uguale a quella utilizzata nell’altro punto suddetto;
  • in entrambi i punti e in ogni campagna dovranno essere monitorati, come medie orarie, direzione e velocità del vento e temperatura;
  • nell’eventualità che durante le campagne di monitoraggio si verifichino condizioni (sia in termini di presenza e modalità di lavorazioni e coltivazioni sia in termini di condizioni meteo o eventi di altro genere) che possano causare l’acquisizione di dati non significativi per gli scopi prefissati, la campagna specifica dovrà essere ripetuta o prolungata;
  • nell’eventualità che le campagne di misura effettuate durante la coltivazione della cava non evidenzino (secondo quanto valutato da A.R.P.A.E.) alcuna situazione di criticità in termini di qualità dell’aria e di protezione della salute umana e della vegetazione, verranno considerate concluse le indagini conoscitive in merito alla qualità dell’aria medesima; in caso contrario verranno immediatamente identificate misure di mitigazione opportune in grado di garantire l’eliminazione delle criticità riscontrate e il rispetto dei limiti di legge e verranno valutati, in accordo con il Comune di Cesena e A.R.P.A.E. nuovi e ulteriori piani di monitoraggio da effettuare sul sito;
  • la comunicazione di inizio attività di monitoraggio dovrà essere effettuata al Comune e ad A.R.P.A.E.;

24) gli esiti dei monitoraggi di cui al punto precedente, corredati da idonea relazione tecnica descrittiva degli esatti punti di monitoraggio, delle tecniche di rilevamento e analisi e tipologie strumentali utilizzate, delle modalità di elaborazione dati, dei risultati sia di concentrazione polveri che di dati meteoclimatici e delle effettive attività giornaliere di cava svolte durante i singoli giorni monitorati nonché la loro ubicazione, dovranno essere inviati, entro 15 giorni dal termine di ciascuna campagna, ad A.R.P.A.E. ed al Comune;

25) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:

  • copertura del carico trasportato mediante teloni;
  • si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
  • gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
  • poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell’anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con l’andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell’imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell’area-estrattiva mediante autobotti;
  • si dovrà provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dall’area di cava.

26) deve essere garantita la costante manutenzione ed efficienza dell’impianto di frantumazione, così come previsto dai libretti d’uso e manutenzione a corredo della macchina. In particolare l’attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all’impianto di abbattimento delle polveri;i cumuli dei materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;

27) le aree di stoccaggio dei rifiuti inerti e la zona del frantumatore dovranno essere delimitate da reti frangivento e/o da idonea alberatura;

28) dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantoio;

29) l’altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri;

30) prima dell’inizio dell’attività estrattiva, dovrà essere acquisita la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e alle emissioni acustiche; pertanto ogni ditta dovrà presentare apposita domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) della Unione dei Comuni Valle del Savio, conformemente a quanto disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. n. 59/13 (AUA – Autorizzazione Unica Ambientale);

31) gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali da eseguire nei primi cinque anni dall’impianto devono consistere nell’accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con astoni della stessa specie o di specie diversa avente la stessa potenzialità di sviluppo, nello sfalcio del cotico erboso permanente nei mesi di maggio e settembre, nella potatura di allevamento, nel ripristino, se necessario, dei sistemi di dissuasione o di difesa dai selvatici (ungulati) e nella manutenzione o ripristino della rete idraulica di regimazione delle acque meteoriche. Le operazioni colturali per i successivi cinque anni devono consistere nelle spalcature ove necessario, nello sfalcio del cotico erboso e nella manutenzione o ripristino della rete di regimazione delle acque meteoriche;

32) relativamente all’asportazione del suolo si prescrive che tale operazione venga eseguita evitando il rimescolamento tra i diversi orizzonti. Il prelievo di questi dovrà coincidere con il loro immediato carico e deposizione nel sito di conservazione o di riuso finale individuando apposite aree, al fine di favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel terreno. Dovrà sempre essere evitato il calpestio del materiale rimosso da parte delle macchine operatrici pesanti o movimentazioni ripetute. In particolare, per lo strato più superficiale (0-20 cm), si dovrà evitare la creazione di cumuli troppo elevati (al massimo 1m di altezza), si dovrà mantenere umida la massa attraverso irrigazioni, pacciamature, ecc.; si dovrà inoltre mantenere la massa aerata attraverso periodiche lavorazioni e sfalci; si dovrà seminare dei miscugli di leguminose per arricchire il substrato di elementi nutritivi organici. Relativamente alla porzione più fonda (20-50/100 cm) deve essere ancora trattata con cura, realizzando cumuli non elevati (1-2 m di altezza); anche questi dovranno essere mantenuti freschi ed aerati, controllando la vegetazione ruderale e la sua disseminazione. La durata della conservazione dovrà essere comunque commisurata alle esigenze della sistemazione, privilegiando il riuso in tempi brevi. Si prescrive inoltre che, in fase di coltivazione, gli accumuli temporanei di terreno, siano sistemati secondo il criterio del minimo impatto visivo;

33) entro il 30 giugno di ogni anno, e limitatamente ai primi cinque anni dall’impianto, dovrà essere redatta dalla Ditta, una verifica dell’evoluzione della copertura vegetale delle varie aree previste nel progetto. Tale verifica, corredata da relazione descrittiva e fotografie, dovrà essere inviata al Comune di Cesena Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio;

34) la fascia boscata di 20 metri posta nella parte interessata dalla nuova viabilità deve essere realizzata nella prima stagione utile successiva al completamento dei lavori relativi alla viabilità; la comunicazione della fine lavori dell'infrastruttura viaria e la comunicazione dell'avvenuta piantumazione, corredata da apposita relazione descrittiva completa di materiale fotografico, devono essere tempestivamente trasmesse al Comune di Cesena, Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio;

35) entro il primo semestre del 2019 e con cadenza annuale deve essere effettuata la verifica in contradditorio con il Settore Infrastrutture e Mobilità competente e le ditte interessate sulla necessità di realizzare i seguenti interventi concordando modalità e tempistiche:

  • manutenzione del fosso di guardia lungo il confine stradale e del reticolo di fossi realizzato nell’area di cava per la regimazione idraulica;
  • pulizia e spurgo dei fossi stradali del tronco della via S. Mamante interessato dal traffico da e per la cava;
  • interventi di bonifiche della fondazione stradale e ricostruzione del pacchetto bituminoso;
  • interventi di carattere generale quale asfaltatura a tutta strada.

d) DI DARE ATTO che la procedura di V.I.A. in oggetto si conclude con una valutazione degli impatti ambientali, e ricomprende i seguenti:

Autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati

Amministrazioni

Valutazione di Impatto Ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni

Comune di Cesena

Parere di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Regione Emilia-Romagna

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e D.P.C.M. 12/12/2005

Comune di Cesena

e) DI STABILIRE, che, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della L.R. n. 9/99 e s.m.i., tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua conformità e coerenza con le previsioni del medesimo polo estrattivo contenute nel P.A.E. vigente, l’efficacia temporale della presente V.I.A. è fissata in anni 10 (dieci) e, pertanto, il progetto deve essere realizzato entro 10 anni dalla pubblicazione nel BURERT del presente provvedimento, salvo eventuali proroghe concedibili su istanza delle Ditte proponenti;

f) DI QUANTIFICARE in € 19.207,98, le spese istruttorie a carico delle Ditte proponenti, corrispondenti al valore forfettario previsto dal combinato disposto dell'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i. e dell'art. 33, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

g) DI DARE ATTO che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalle Ditte in fase di attivazione della procedura di V.I.A. e risultano accertate in entrata, acc. n. 879 – 1, al cap. 030037 art. 00 del bilancio 2015;

h) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 9/99 e s.m.i., copia del presente atto alle Ditte proponenti ed alle amministrazioni interessate;

i) DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 9/99 e s.m.i., per estratto sul BURERT il presente atto;

j) DI PUBBLICARE integralmente sul sito web del Comune di Cesena, il presente atto;

Inoltre,

LA Giunta, attesa l’urgenza di provvedere; a voti unanimi

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000.

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