n.71 del 26.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sulla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata "Valverde" in comune di Cesenatico (FC), attivata da Parco Levante Srl - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sulle attività previste dalla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Valverde” in comune di Cesenatico (FC), proposte da Parco Levante Srl, poiché il progetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 1 luglio 2011, è nel complesso ambientalmente compatibile; 

b) di ritenere, quindi, possibile rilasciare la concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Valverde” in Comune di Cesenatico (FC), a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte: 

1. la realizzazione delle pertinenze necessarie alla messa in esercizio del pozzo Valverde, è subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione paesaggistica ed alla presentazione di apposita SCIA; 

2. Parco Levante Srl dovrà fornire al Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, al termine dei primi due anni di attività, sperimentazioni cliniche controllate, rigorosamente disegnate, eseguite secondo protocolli specifici, atte a valutare l’efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte; le predette relazioni cliniche saranno sottoposte alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità perchè verifichi se sussistono le condizioni per il mantenimento del riconoscimento; 

3. le acque minerali e termali utilizzate a fini terapeutici non potranno essere trattate con prodotti chimici nel rispetto della normativa vigente; 

4. dovrà essere mantenuto un vincolo di tutela assoluta in prossimità del pozzo Valverde in modo da tutelare la risorsa; 

5. nel programma lavori da approvarsi contestualmente al rilascio della concessione di coltivazione di acque minerali e termali “Valverde” da parte del competente Servizio della Provincia di Forlì-Cesena, è esclusa la messa in esercizio del nuovo pozzo in previsione; 

6. coerentemente con quanto indicato in progetto dalla Società proponente, si stabilisce in 2.5 l/s la portata massima emungibile; 

7. durante l’esercizio del pozzo (artesiano) Valverde dovranno essere mantenute condizioni tali da garantire la salvaguardia delle condizioni di naturale prevalenza (livello piezometrico superiore alla quota del piano campagna)della falda in pressione interessata dall’emungimento, secondo i parametri indicati nel SIA a conclusione del paragrafo “Subsidenza”; a tal fine dovrà essere effettuato un rilievo orario e contestuale della portata del pozzo, del livello piezometrico, della conducibilità e della temperatura delle acque del pozzo; i dati che verranno rilevati dovranno essere trasmessi con cadenza semestrale all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-.Romagna ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio; 

8. vista la situazione particolarmente delicata del paraggio ed il permanere di tassi di subsidenza non trascurabili, dovrà essere attuato un sistema di monitoraggio della subsidenza costituito da:

- una stazione GPS permanente; in particolare la stazione GPS dovrà essere di classe geodetica e a doppia frequenza; la sua monumentazione e le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati dovranno essere concordati con ARPA Direzione Tecnica;

- un assestimetro posizionato subito al di sotto delle falde acquifere sfruttate dai pozzi presenti in loco, caratterizzati da una profondità massima di circa 180 metri ed un ulteriore assestimetro ancorato a circa 20 metri di profondità; entrambi gli assestimetri dovranno assicurare una lettura oraria dell’abbassamento del suolo, ed una precisione sub millimetrica della misurazione di questo fenomeno;

- due piezometri in affiancamento agli assestimetri e circa alla stessa profondità, con misurazione oraria di livello, temperatura e conducibilità elettrica;

tutta la strumentazione citata dovrà essere mantenuta in esercizio per tutto il periodo di esercizio dell’attività; la stazione GPS così come gli assestimetri ed i piezometri dovranno essere installati esternamente all’area che sarà interessata dal cantiere, e la messa in opera di detta strumentazione di monitoraggio dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e con ARPA Direzione Tecnica; i risultati dei monitoraggi, che dovranno iniziare almeno un anno prima dell’inizio dell’emungimento dal pozzo termale, dovranno essere forniti semestralmente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, ad ARPA Direzione Tecnica ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, e potranno comportare la rimodulazione delle portate previste nell’atto di concessione; 

9. qualora l’attività di ricerca abbia esito positivo, l’autorizzazione della messa in esercizio del nuovo pozzo è subordinata al mantenimento di condizioni che consentano di minimizzare gli abbassamenti del suolo ed all’emungimento di volumi complessivi idonei a limitare la perdita di carico idraulico locale dell’acquifero o degli acquiferi profondi interessati dal prelievo della risorsa utilizzata a scopo termale; a tal fine sarà necessario condurre uno specifico studio idrogeologico, i cui esiti (in caso di rilascio di autorizzazione al nuovo prelievo) andranno verificati attraverso un monitoraggio successivo; i risultati del monitoraggio condizioneranno il mantenimento o l’eventuale rimodulazione delle portate complessivamente emunte, già autorizzate o da autorizzare; 

c) di dare atto che il parere della Provincia sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che l’analogo parere dovuto da parte del Comune di Cesenatico, non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato espresso con lettera prot. n. 19405 del 30 giugno 2011 anticipata tramite e-mail, ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

e) di dare atto che il parere inerente il bilancio idrico, espresso ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

f) di dare atto che la Concessione di coltivazione di acque minerali e termali, rilasciata ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina n. 501 del 5 marzo 2012, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

g) di dare atto che gli Allegati 1 e 2 alla suddetta determina n. 501 del 5 marzo 2012, che costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono disponibili al pubblico sul sito web regionale al seguente link http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche;

h) di dare atto che il parere in merito alla suddetta concessione di coltivazione, dovuto da parte del Comune di Cesenatico non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato espresso con lettera prot. n. 19405 del 30 giugno 2011 anticipata tramite e-mail, ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

i) di dare atto che l’Autorizzazione Paesaggistica ed il permesso di costruire, non necessario nel caso in esame essendo sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), non sono accorpati all’interno della presente procedura: come dal citato parere del Comune di Cesenatico, la realizzazione delle pertinenze necessarie alla messa in esercizio del pozzo Valverde, è subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione paesaggistica ed alla presentazione di apposita SCIA; 

j) di dare atto che il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna con lettera prot. n. 1252 pos. B/4 del 31 gennaio 2011, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Parco Levante Srl; 

l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione all’Ufficio Attività Estrattive - Geologia della Provincia di Forlì-Cesena; all’Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Cesenatico; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Forlì-Cesena; ad ARPA - Direzione Tecnica; ad AUSL Forlì - Dipartimento Sanità Pubblica; all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica; 

m) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni sei (sei), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge; 

n) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

o) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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