n. 47 del 17.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti da sversamenti nel fiume Lambro e Po

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2010, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine allo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell’asta principale del fiume Po”;

Vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e, in particolare, l’art. 10;

Visto l’art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che prevede nei casi in cui sia necessario ricorrere in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti un potere di ordinanza del Presidente della Giunta Regionale;

Richiamata la propria ordinanza n. 42 in data 26/02/2010 con la quale si è autorizzato il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, per fare fronte all’emergenza determinatasi a seguito dell’inquinamento dei fiumi Lambro e Po, a reperire automezzi idonei al trasporto del materiale oleoso verso siti appositi, nonché a disporre la realizzazione delle necessarie azioni di trasporto, stoccaggio provvisorio e successivo trattamento dei fluidi;

Considerato che:

- al fine di intercettare la maggior quantità possibile di idrocarburi, sono state quindi disposte dalla Regione Emilia-Romagna azioni volte a dispiegare barre oleoassorbenti, rotoli di panne oleoassorbenti, sacchi di granulare oleoassorbente;

- attualmente i rifiuti raccolti sono stoccati nell’area di ENIA adiacente all’impianto di Tecnoborgo della ditta Tecnoborgo s.p.a. – sito a Piacenza in via Borgoforte 22/34, individuata quale soggetto più prossimo ai siti di intervento e dotato delle necessarie capacità industriali di gestione dei rifiuti stessi;

- il quantitativo di rifiuti stimato derivante dalle operazioni di intervento emergenziale sopradescritte è quantificabile in 600 tonnellate;

- da una prima disamina dei rifiuti raccolti emerge che gli stessi sono presuntivamente qualificabili come rifiuti urbani (sulla base del luogo ove sono stati raccolti) e speciali (sulla base delle caratteristiche e della provenienza degli stessi);

- l’impianto di termoutilizzazione della ditta Tecnoborgo s.p.a. – sito a Piacenza è autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciato dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 2104 del 26/10/2007 che, in particolare, prevede che:

  1. la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti è consentita per un numero massimo di 16.000 ore all’anno come somma totale di funzionamento delle due linee (punto D 2.1);
  2. i limiti delle emissioni in atmosfera sono più restrittivi dei limiti massimi fissati dal D.Lgs. n. 133/2005 (punto D 3.1);
  3. i rifiuti conferibili all’impianto sono solo quelli riguardanti le tipologie previste al punto D 3.7, n.1;
  4. il quantitativo massimo di rifiuti conferibili presso l’impianto non deve superare le 120.000 t/anno totali (punto D 3.7, n.2);

Preso atto che la situazione ha carattere di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e che pertanto, nelle more dell’adozione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992 di un’apposita ordinanza di protezione civile, è necessario agire con i poteri di ordinanza di cui al citato articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006;

Preso inoltre atto che l’impianto individuato è quello che presenta le migliori condizioni sotto il profilo della capacità tecnica e della vicinanza con i luoghi di raccolta dei rifiuti nel territorio della Regione;

Ritenuto pertanto di dover ricorrere a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, che garantiscano un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

Ritenuto di procedere il tal senso in un quadro di condivisione dell’esigenza di collaborazione istituzionale al fine di concorrere alla soluzione della grave situazione in atto;

Dato atto che nell’immediatezza dell’evento, effettuate le necessarie verifiche tecniche ed acquisito agli atti d’ufficio dell’Agenzia regionale di Protezione Civile il parere favorevole dell’Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente rilasciato in data 4 marzo 2010 con prot. PGDG/2010/0001309, non vi sono le condizioni per operare in via ordinaria ed è peraltro urgente attivare tutte le misure possibili per uno stoccaggio e smaltimento tesi a minimizzare gli impatti sulla salute e l’ambiente;

Dato atto dei pareri allegati;

ordina:

  1. Ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti che garantiscano un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, per assicurare lo stoccaggio e lo smaltimento unicamente dei rifiuti provenienti dal disinquinamento del fiume Po a seguito dell’evento di inquinamento di cui alla propria ordinanza n. 42/2010, già attualmente stoccati e di quelli derivanti dal proseguimento delle operazioni di disinquinamento dl Po nelle aree di pertinenza della Regione, la ditta Tecnoborgo s.p.a. titolare dell’impianto di termo utilizzazione sito a Piacenza in via Borgoforte 22/34 è autorizzata:

- a gestire l’impianto per ulteriori 600 ore massime come somma totale di funzionamento delle due linee;

- a rispettare i limiti delle emissioni in atmosfera fissati dal D. Lgs. n. 133/2005, art. 9;

- a ricevere il conferimento delle ulteriori tipologie di rifiuti derivanti dalle operazioni di disinquinamento del fiume Po presuntivamente classificati in base ai codici CER: 150203 assorbenti, materiali filtranti,stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*; 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05*, ai quali si potranno aggiungere nei limiti del 10% del quantitativo totale assentito all’alinea successivo, i rifiuti codificati presuntivamente come: 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; 170505* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose; 200137* legno, contenente sostanze pericolose

- a ricevere un quantitativo massimo di rifiuti descritti al precedente alinea pari a complessive ulteriori 5.000 tonnellate presso l’impianto;

- a ricevere nell’ambito del quantitativo sopra individuato anche le tipologie di sottoprodotti di origine animale di categoria 2 riconducibili al>Regolamento CE n. 17742002;

2. ai sensi del comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, le disposizioni oggetto di deroga sono:

- decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”: articoli 3, 4, 5, 7, 10, 11;

- decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”: articoli da 4 a 8, 10 e 11;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte IV;

- Leggi regionali e relativi atti attuativi di recepimento ed applicazione della normativa statale oggetto di deroga;

- il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciato dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 2104 del 26/10/2007, relativamente ai punti D 2.1, D 3.7 punto 1, D 3.7 punto 2 e D 3.1, per quest’ultimo limitatamente alle emissioni in atmosfera per i parametri NOx, NH3 e CO;

- l’atto di riconoscimento rilasciato dal Comune di Piacenza, prot.n. 52285 in data 25/07/2004;

3. la presente ordinanza sarà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro per lo sviluppo economico e all’autorità d’ambito di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006 entro tre giorni dall’emissione e avrà efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di emissione del presente atto;

4. la presente ordinanza sarà comunicata, altresì, alle altre autorità competenti ed enti interessati, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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