n.301 del 07.11.2017 (Parte Seconda)

Recepimento di Linee guida nazionali di Intesa Stato - Regioni sui controlli ufficiali in sicurezza alimentare ai sensi dei Regolamenti (CE) 882 e 854/2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

– l’articolo 14 del Regolamento (CE)n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

– il Regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

– il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

– il Regolamento (CE) n. 854/2004 dl Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 che detta norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare l’articolo 4, comma 2, che sancisce che l’autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dal Regolamento (Ce) n. 853/2004;

– il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, ed in particolare l’articolo 8 concernente le relative procedure di controllo e verifica, nonché l’articolo 54 sulle azioni da intraprendere in caso di non conformità alla normativa;

– il Regolamento (CE) n. 2073/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

– il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

– il Regolamento (CE) n. 1924 /2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

– il Regolamento (UE) n.432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini;

– il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002;

– le raccomandazioni della Commissione Europea del Food Veterinary Office contenute nel report n. 2010-8525 MR con cui viene richiesto il miglioramento di alcuni aspetti del
controllo ufficiale; 

- il D.Lgs. n. 190/2006 ”Disciplina sanzionatoria per le violazione del Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare”;

- il D.Lgs. n. 193/2007 attuativo della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore laddove individua quali autorità competenti per l’applicazione dei soprarichiamati regolamenti il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie nell’ambito delle rispettive competenze nonché le sanzioni in caso di non conformità;

Atteso

- che la Conferenza Stato-Regioni, al fine di definire procedure uniformi sul territorio nazionale, così migliorando l’attività di controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza alimentare e fornendo nel contempo indicazioni omogenee rivolte agli operatori del settore alimentare, ha ritenuto necessario aggiornare, alla luce della normativa comunitaria sopracitata, i contenuti tecnici del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Luglio 1995 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande”;

- che al fine di aggiornare le sopramenzionate linee guida ha sancito apposita Intesa in data 10 novembre 2016 (Rep. Atti n. 212/CSR)sul documento concernente “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004;

- considerato che al capitolo 12 della richiamata Intesa, intitolato “Classificazione in base al rischio degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004”, nel paragrafo “Controlli ufficiali negli stabilimenti di macellazione di piccole dimensioni“ è previsto che le Regioni, sulla base della valutazione del rischio dei singoli stabilimenti di macellazione con attività non superiore ai 20 UGB/ settimana, possono prevedere la presenza non continuativa del veterinario ufficiale durante tutte le operazioni di macellazione, pur restando inteso che deve essere garantita la visita ante e post mortem, anche se in momenti separati, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 854/2004;

- ritenuto di dover recepire le suddette linee guida oggetto della sopracitata Intesa al fine di fornire, in attuazione alla normativa comunitaria, indicazioni rivolte alle Autorità Competenti per il controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare;

Viste

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1510 del 28 ottobre 2013, avente per oggetto “Recepimento delle Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” oggetto di accordo della Conferenza Stato regioni del 7/2/2013;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 23 febbraio 2004 avente per oggetto "Applicazione della Legge regionale 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca dei precedenti provvedimenti";

- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 385 del 28 marzo 2011 avente per oggetto “Requisiti specifici per l’accreditamento dei Dipartimenti di Sanità Pubblica”;

- la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1488 del 15 ottobre 2012 avente per oggetto “Integrazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 385/2011 «Requisiti specifici per l’accreditamento del Dipartimenti di Sanità Pubblica» per quanto riguarda i requisiti di funzionamento/accreditamento dei servizi dei dipartimenti di Sanità Pubblica delle aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali”;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, nonché la determinazione n.12096/2016 e le proprie deliberazioni n.89/2017 e n. 486/2017;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– n.2416 del 29 dicembre 2008, per quanto applicabile, e n.468 del 10 Aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

– n.193/2015, n. 628/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n.2681/2016, n.2344/2016 e n. 477/2017, relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni generali e dei dirigenti;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di recepire, per quanto in premessa esposto, le “Linee guida relative per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e 854/2004 oggetto dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 10 novembre 2016” (Rep. Atti n. 212/CSR), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di prevedere, per le ragioni esposte in premessa, sulla base della valutazione del rischio dei singoli stabilimenti di macellazione con attività non superiore ai 20 UGB/settimana, effettuata dai servizi veterinari delle Aziende U.S.L. regionali, che il veterinario ufficiale possa essere presente in maniera non continuativa durante tutte le operazioni di macellazione, restando inteso che deve essere garantita la visita ante e post mortem, anche se in momenti separati, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 854/2004;
  3. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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