n.280 del 12.09.2014 (Parte Seconda)

Inserimento dei beni culturali privati nel Programma delle Opere Pubbliche e dei beni culturali: approvazione schema di convenzione. Modifica ed integrazione ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi del DPCM del 25/8/2014

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/5/2012 con il quale è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4/11/2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27/12/2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1 giugno 2012 che all’articolo 1. ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall’Autorità comunale;

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio - Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.” e visto in particolare l’art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare “idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” per le attività di ricostruzione; 

- l’ art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012 è stato integrato con il seguente ulteriore periodo, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;

- il comma 1 lettera a) dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,”…le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibititi all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice del beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo…”;

- il comma 1 lettera b) dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono “…le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici….”;

- il comma 1 lettera b-bis) dell’articolo 4 che prevede, sempre a carico dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati “….le modalità di predisposizione e i attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle Regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi…..”.

Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell’Emilia-Romagna del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

Preso atto che La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l’articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l’attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici;

Rilevato che in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 16/2012 il programma deve essere articolato in due sezioni:

a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;

b) interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici.

Atteso che il programma si attua attraverso piani operativi nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario delegato;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 801 del 17 giugno 2013, con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013 e con ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2014 e smi;

Visti:

- l’articolo 4 del decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, e l’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 che dispongono l’ammissibilità a finanziamento anche per i beni privati ad uso pubblico che siano di interesse culturale;

- il D.L. 24 giugno 2014,convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014,il quale all’art. 10 comma 2-bis dispone che” …in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente…”;

- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;

Ravvisata l’opportunità di stabilire le regole per poter finanziare i beni culturali di proprietà privata quali: castelli, rocche, ville e palazzi (dichiarati di interesse culturale con vincolo notificato) e che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che le vigenti disposizioni prevedono la possibilità di erogare finanziamenti ai beni privati dichiarati di interesse culturale a condizione che venga assicurato e garantito l’uso pubblico degli stessi beni;

Vista l’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Presidente/Commissario, il soggetto proprietario e la Direzione Regionale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo che definisce le modalità di utilizzo dei beni privati di interesse culturale al fine di assicurare l’uso pubblico;

Ravvisato che in base a quanto disposto dall’ordinanza n. 122/2013 è stato pubblicato un avviso pubblico richiedendo ai soggetti privati proprietari di immobili dichiarati di interesse culturale di manifestare la loro disponibilità ad accettare le regole stabilite e a sottoscrivere la convenzione propedeutica alla richiesta di inserimento del loro edificio, danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nel Programma delle Opere Pubbliche e di Beni Culturali, al fine di ottenere l’accesso al finanziamento del Commissario;

Vista la nota del 26/2/2014 acquisita al protocollo CR.2014.0007923 del 26/2/2014 dell’Associazione delle dimore storiche che hanno richiesto una revisione dello schema di convenzione sia per quanto attiene le modalità di apertura che la durata della stessa convenzione;

Atteso che è stato effettuato un incontro con i rappresentanti dell’Associazione il 10/12/2013 e con nota CR.2014.0021099 del 18/6/2014 il commissario delegato si è impegnato a rivedere lo schema di convenzione;

Preso atto che entro il termine stabilito sono pervenute diverse decine di istanze presentate da private per l’accesso al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, previa la stipula della convenzione con il Commissario Delegato;

Rilevato che in corso di predisposizione l’aggiornamento al Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali all’interno del quale potrebbero essere inseriti anche gli immobili privati per i quali sono state stipulate le convenzioni;

Visto il nuovo schema di convenzione (Allegato “A”) tra il Commissario Delegato, il soggetto proprietario e la Direzione Regionale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo che integra e modifica il precedente schema approvato con ordinanza n. 122/2013 e che definisce le modalità di utilizzo dei beni privati di interesse culturale al fine di assicurarne l’uso pubblico;

Atteso che il nuovo schema di convenzione (Allegato “A”) è stato oggetto di confronto con la Direzione Regionale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo;

Ravvisata l’opportunità di procedere all’approvazione del nuovo schema di convenzione che integra e modifica quello precedentemente approvato che in copia si allega alla presente ordinanza (Allegato “A”);

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

  1. di approvare il nuovo schema di convenzione tra il Commissario Delegato, il soggetto proprietario e la Direzione Regionale Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo che integra e modifica il precedente schema approvato con ordinanza n. 122/2013 e che definisce le modalità di utilizzo dei beni privati di interesse culturale al fine di assicurarne l’uso pubblico, che viene allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante (Allegato “A”);
  2. di stabilire che le modalità di visitabilità dell’immobile, ai sensi dell’articolo 3 dello schema di convenzione, saranno stabilite dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato sentita la Direzione Regionale del MIBACT;
  3. di dare atto che l’approvazione del presente atto e la stipula delle convenzioni non comporta nessun onere finanziario a carico del Commissario Delegato;
  4. di inserire nella prossima revisione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali anche gli immobili privati per i qual sono state stipulate le convenzioni.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 settembre 2014

 Il Commissario Delegato 

Alfredo Bertelli

(Allegato “A”)

Oggetto: Convenzione per la regolamentazione della fruibilità pubblica dei beni culturali privati oggetto di finanziamento in base al comma 1 lett. b-bis) dell’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ed al comma 9 dell’art. 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012

TRA

Il Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 Regione Emilia-Romagna ………....…………………………nato a ………………………….... il ……………………….. domiciliato/a per la carica in Bologna Viale Aldo Moro n. 52, il quale interviene e agisce in nome, per conto e nell’interesse della gestione commissariale / sisma 2012;

E

Il Sig. ………………………. nato a ………………………….. il ………………………, residente a ……………………….. e domiciliato a …………………………..…, C.F. ………………………….., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di proprietario / legale rappresentante del bene: Villa / Palazzo / Museo /…………………………, di proprietà …………………………, distinto a catasto al foglio ………………. particella/e ………………., sito nel Comune di …………………..……………

E

L’arch. …………………………., nato/a a …………………..il ……………………., dirigente e rappresentante legale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, domiciliata in Strada Maggiore 80 - 40125 Bologna (codice fiscale: 91220990377).

PREMESSA

Visti:

- l’articolo 4 del decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, e l’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 che dispongono l’ammissibilità a finanziamento anche per i beni privati ad uso pubblico che siano di interesse culturale;

- il D.L. 24 giugno 2014,convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014,il quale all’art. 10 comma 2-bis dispone che” …in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente…”;

- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;

Atteso che l’articolo 3 comma 1 lettera c) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012 prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

Preso atto che l’articolo 4 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge 122 del 1 agosto 2012, prevede che il Commissario delegato predisponga un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e di quelli degli enti ecclesiastici;

Rilevato che il comma 1 lettera b-bis) dell’articolo 4 (integrazione ai sensi del comma 15 bis dell’articolo 10 del D.L. 83/2012) prevede l’estensione della predisposizione del piano urgente da parte del Presidente/Commissario anche agli edifici privati di uso pubblico ivi compresi: archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a);

Visto in particolare il comma 1 lettera b-bis) dell’articolo 4 che prevede che “I presidenti delle Regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi…..”;

Visto l’art. 11 comma 9 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 che recita “…L'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo per interventi su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni a favore del comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici che costituiscono beni culturali, alla stipula della convenzione partecipa la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario...”;

Rilevato che l’immobile denominato ………………………, sito in ……………….……...., in via ………………………..., distinto al catasto del Comune di ……..……….……. al foglio n…… part……, di proprietà di ………..……………..………, è dichiarato di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con Decreto del Direttore Regionale n……… del ……….. (in alternativa con Decreto Ministeriale n. …. del …................);

Atteso che il proprietario / legale rappresentante, come sopra identificato, ha chiesto al Commissario Delegato l’inserimento nel Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali per l’ottenimento dei finanziamenti disposti dal decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012 mediante adesione alla “Istanza per l’accesso al finanziamento per i beni privati dichiarati di interesse culturale per i quali viene assicurato l’uso pubblico” con nota ………………………. del ………………;

Rilevato che l’inserimento dell’istanza di finanziamento nel Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali è subordinato alla stipula della presente convenzione;

Vista l’ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013 integrata e modificata con l’ordinanza n…….del …../9/2014 con le quali è stato approvato lo schema di convenzione che disciplinerà i rapporti tra il Commissario Delegato ed i soggetti privati;

Ritenuto opportuno stipulare preventivamente la presente convenzione al fine di assicurare e garantire l’uso pubblico del bene culturale privato che sarà inserito nell’elenco degli interventi per i quali il Commissario delegato, in base alle risorse disponibili, potrà concedere il finanziamento previsto dal decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, richiamate in precedenza, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Articolo 2 - Descrizione parti dell’immobile accessibili al pubblico

1. Al fine di assicurare l’uso pubblico del bene culturale privato in oggetto, la visita potrà avvenire, secondo le modalità indicate all’art. 3, nelle seguenti parti dell’immobile ristrutturato con il contributo del Presidente/Commissario delegato Regione Emilia-Romagna:

- 1) …………………………..;

- 2) …………………………..;

- 3) …………………………..;

- come indicato nella planimetria allegata. 

Articolo 3 - Indicazione orari di visita

1. I giorni di apertura degli immobili sono stabiliti in relazione all’importanza culturale del bene, alla misura dei contributi concessi e alla tipologia degli interventi effettuati, secondo quanto previsto al comma 2.

2. La visita dovrà essere consentita (in alternativa tra le seguenti indicazioni):

a) da un minimo di uno ad un massimo di tre giorni ogni settimana, di cui uno scelto tra sabato e domenica, previo appuntamento telefonico (tel………………..). Sono ammesse sospensioni settimanali alla visitabilità dell’immobile complessivamente per non più di 6 settimane all’anno;

b) per almeno venti giorni l’anno in coincidenza con eventi e manifestazioni, secondo il programma che verrà affisso all’esterno dello edificio. L’immobile sarà altresì aperto al pubblico previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno quindici giorni precedenti alla visita per un numero di persone non inferiore a cinque;

c) solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno quindici giorni precedenti alla visita e per un numero di persone non inferiore a cinque e comunque per un massimo di 15 giorni l’anno.

3. I giorni di apertura contemplati nelle lettere a), b) del comma 2 includono la “Settimana della Cultura” e le “Giornate Europee del Patrimonio” indette ed organizzate annualmente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito web: www.beniculturali.it.

4. Il recapito telefonico ed ogni informazione utile a favorire la visita saranno pubblicati sul sito della Regione Emilia-Romagna, della Direzione Regionale del MiBACT e del comune in cui è ubicato l’immobile.

5. L’accesso al pubblico non ha limiti numerici, salvo casi particolari in cui sia consigliabile prevedere limitazioni per ragioni di sicurezza e di tutela, che saranno concordati tra la proprietà e la Direzione Regionale.

6. In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito è fatto obbligo ai proprietari di notificare agli acquirenti ed agli usuari a qualunque titolo del bene culturale l’onere di apertura al pubblico e la relativa durata residua previsti nel presente atto.

7. Il proprietario garantirà l’adempimento alle prescrizioni della convenzione da parte di tutti gli eventuali soggetti usuari e l’ottenimento di tutti gli eventuali permessi che si rendessero eventualmente necessari in base all’ordinamento canonico, le proprietà degli Enti ecclesiastici.

8. Il proprietario del bene culturale si obbliga all’apposizione di una targa esterna all’edificio, delle dimensioni e materiali standard concordati con la Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in cui saranno indicate le informazioni relative al finanziamento concesso ed alla visitabilità dell’immobile.

Articolo 4 - Esonero responsabilità del Commissario delegato, della Regione e dello Stato

1. Il Commissario delegato, l'Amministrazione regionale e quella statale, non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o a cose durante l’orario di visita stabilito nella presente convenzione.  

Articolo 5 - Inadempimento del proprietario

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione per assicurare l’uso pubblico dell’immobile a carico del proprietario, il Commissario delegato provvederà a diffidarlo formalmente con comunicazioni a mezzo lettera o posta elettronica certificata.

2. Accertata la mancata ottemperanza alla diffida il Commissario delegato avvierà le procedure per il recupero delle somme erogate per la riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico del bene sopra descritto in misura proporzionale al periodo di mancata apertura al pubblico ed al tempo ancora restante di validità della convenzione.

3. Per il recupero delle relative somme si provvederà nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Ogni onere derivante dall'applicazione della presente convenzione sarà a carico della proprietà.  

Articolo 6 - Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni quindici, decorrenti dalla stipula.

2. Le parti concordano che la Convenzione potrà essere modificata di comune accordo e solo in forma scritta e firmata dalle parti.  

Articolo 7 – Cause di forza maggiore   

1. Nel caso in cui l’edificio privato in convenzione dovesse riportare successivi danni, la proprietà non sarà tenuta alla riparazione del bene e potrà sospendere la fruibilità dell’edificio se si presenteranno condizioni di pericolo per le persone e che possano esporre il proprietario/legale rappresentante a richiesta di danni e/o di risarcimento per responsabilità civile.

2. Se la proprietà riterrà possibile la riparazione del danno, la durata della Convenzione sarà sospesa e si riattiverà dopo la nuova apertura dell’immobile.

Articolo 8 - Pubblicità dell’atto

1. La presente convenzione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di ……………………..…. Le indicazioni tratte dalla presente Convenzione (ad esempio: orari di apertura al pubblico) potranno essere pubblicate sui siti internet della Regione Emilia-Romagna, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le provincie di ………..……… del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del comune di ………………….…...

2. Si precisa inoltre che per favorire l’accesso del pubblico, potranno essere pubblicate sui predetti siti, con modalità da concordarsi tra le parti, eventuali ulteriori informazioni comunque utili al visitatore.  

Articolo 9 - Registrazione 

1. La presente convenzione verrà registrata in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le spese di bollo sono a carico del proprietario/legale rappresentante dell’immobile mentre le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà comportato la registrazione.

3. Le parti danno lettura della presente Convenzione e dichiarano la stessa conforme alla loro volontà, apponendovi la loro firma nel testo.

Letta, approvata e sottoscritta

Bologna, __________

Il Commissario Delegato

firma _________________________

per la proprietà dell’Immobile

firma _______________________________

per la Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBACT

firma ___________________________________

 

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