n.272 del 02.09.2014 (Parte Seconda)

Adozione della Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
  • il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
  • il Decreto legislativo n.152/06 “Norme in materia ambientale”, con riferimento alla parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
  • la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e sull’uso del territorio”;
  • la Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” come prorogata dall’art.60 della L.R. n. 6/2009;
  • la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
  • la Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;

Premesso che, nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell’aria negli ultimi decenni, l’inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell’ambiente naturale dell’Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dagli studi dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro;

Premesso inoltre che, alla fine del 2013 la Commissione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di politiche per ripulire l’aria in Europa, costituito, tra gli altri atti, dalla Comunicazione “Un programma aria pulita per l’Europa” - COM (2013) 918 final del 18.12.2013, contenente misure intese a garantire il conseguimento a breve termine degli obiettivi esistenti e il raggiungimento di nuovi obiettivi per la qualità dell’aria entro il 2030; 

Premesso altresì che:

  • la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 19 dicembre 2012, ha condannato l’Italia e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna, per il superamento dei valori limite di PM10, registrato in numerose zone e agglomerati, negli anni 2006 e 2007;
  • per questioni di ordine processuale la Corte non si è pronunciata in merito alle situazioni di superamento successive al 2007 ma la Commissione Europea ha avviato una nuova procedura precontenziosa (EU Pilot 4915/13/ENVI), sulla base della quale lo Stato italiano e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna sono tenuti a fornire i dati relativi alle azioni e ai piani adottati per far fronte ai superamenti dal 2005 al 2011;
  • la Regione Emilia-Romagna, in seguito al superamento dei valori limite anche per l’NO2 in alcune aree del territorio regionale, il 2 settembre 2011 ha richiesto alla Commissione Europea la proroga dei termini per il rispetto dei valori limite per il predetto inquinante sino al 31/12/2014, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2008/50/CE;
  • la Commissione Europea, con decisione del 6 luglio 2012, ha accolto la suddetta richiesta di proroga al rispetto del valore limite annuale per l’NO2 per sei degli otto agglomerati interessati dai superamenti, con esclusione di Bologna e Modena. Per questi ultimi, in considerazione delle azioni aggiuntive attivate e previste nel periodo 2012-2015, nel 2013 è stata avanzata una nuova istanza. Tale istanza è stata accolta con decisione della Commissione Europea del 30 aprile 2014;
  • ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 234 del 27 dicembre 2012, lo Stato Italiano può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle Regioni responsabili di violazioni del diritto dell’Unione Europea;

Ritenuto che sussista, pertanto, l’indifferibile necessità di attuare le misure indispensabili per rientrare nei valori limite di qualità dell’aria stabiliti dalla Direttiva Europea 2008/50/CE e recepiti dal Decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che il D. Lgs. n. 155/2010 prevede che le Regioni adottino:

  • un Piano di qualità dell’aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria nelle restanti aree;
  • piani d’azione che contengano interventi da attuare nel breve termine finalizzati a prevenire o, se necessario, a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti;
  • le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree in cui vengono superati i valori obiettivo per l’ozono;

Considerato inoltre che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate del D. Lgs. n. 155/2010 ed in coerenza con gli indirizzi programmatici del governo regionale 2011-2015, la Regione Emilia-Romagna ha adottato una serie di provvedimenti e misure volti a ridurre i livelli degli inquinanti atmosferici più critici(PM10, NOx, O3) e dei loro precursori (NH3, COV, SO2) sul territorio regionale, fra i quali l’”Accordo 2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010”, approvato con DGR n. 988/2012 e sottoscritto il 26 luglio 2012 tra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.0000 abitanti;

Visto inoltre:

- l’”Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute;

Rilevato che:

  • con l’Accordo citato le parti, considerata la specificità meteo-climatica e orografica del Bacino Padano, individuano e coordinano lo sviluppo delle attività da porre in essere, in concorso con quelle ordinariamente svolte, per la realizzazione omogenea e congiunta di misure di breve, medio e lungo periodo di contrasto all’inquinamento atmosferico nelle zone del Bacino Padano;
  • con la sottoscrizione del medesimo Accordo, inoltre, le parti interessate assumono l’impegno di realizzare interventi relativi ai settori emissivi, individuati tra quelli maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti, ovvero: combustione biomasse, trasporto merci, trasporto passeggeri, riscaldamento civile, industria e produzione di energia, agricoltura;

Richiamata:

- la propria Deliberazione n. 1802 del 2 dicembre 2013 recante “Approvazione accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria” con la quale è stato recepito il suddetto Accordo di Bacino Padano;

Dato atto che:

  • per l’elaborazione ed approvazione del Piano è stato seguito il procedimento indicato dall’art. 25 della L.R. 20/2000, mentre in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si è data applicazione alle disposizioni previste dall’art. 13 del titolo II della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
  • ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2000, il principio di concertazione con i portatori d’interesse e quello di partecipazione dei cittadini sono stati perseguiti non soltanto attraverso l’organizzazione di incontri tematici e iniziative di confronto sugli ambiti di intervento ritenuti prioritari per il miglioramento della qualità dell’aria, ma anche con l’attivazione di un indirizzo mail cui inviare gli eventuali contributi e di un’area web sul sito regionale con le notizie riguardanti il processo di pianificazione;
  • per l’individuazione delle azioni e misure di piano sono stati attivati gruppi di lavoro interdirezionali con referenti dei settori Ambiente, Trasporti, Agricoltura, Energia, Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Sanità e con gli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma per la gestione della qualità dell’aria 2012-2015;
  • il Piano si coordina e sviluppa in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;
  • il Piano, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2000, esplica la sua efficacia attraverso previsioni articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni, da recepire anche nella programmazione e pianificazione settoriale regionale e nella programmazione e pianificazione generale e settoriale sotto ordinata;
  • per assicurare la realizzazione degli obiettivi di gestione della qualità dell’aria, nonché fornire le indicazioni alla programmazione e pianificazione settoriale regionale ed alla programmazione e pianificazione generale e settoriale sotto ordinata, il Piano si attua anche mediante provvedimenti attuativi successivi;

Dato atto inoltre che:

  • con propria deliberazione n.2069 del 28 dicembre 2012 “Indirizzi per l’elaborazione del Piano Regionale Integrato di qualità dell’aria di cui al D.Lgs. n. 155/2010”, è stato avviato il percorso per l’elaborazione del PAIR, con l’approvazione, insieme ad un quadro conoscitivo preliminare, delle linee di indirizzo, dei criteri e dei principi per l’elaborazione e redazione del Documento preliminare;
  • con propria deliberazione n.949 dell’8 luglio 2013 ”Approvazione del documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la qualità dell’aria di cui al D.Lgs n. 155/2010”, è stato adottato il Documento preliminare di Piano;
  • l’Assemblea Legislativa si è espressa sulla summenzionata deliberazione di Giunta con ordine del giorno (oggetto n. 4279/1) nella seduta del 24 luglio 2013, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della L.R. 20/2000;
  • la deliberazione n.949 è stata notificata, nel rispetto dell’art. 25, comma 2, della L.R. 20/2000, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, alle Regioni contermini, alle Amministrazioni statali e alle associazioni economiche e sociali per le eventuali valutazioni e proposte;

Dato atto altresì che:

  • sono state acquisite le osservazioni pervenute nel termine di 60 giorni dalla notifica, che sono conservate agli atti del Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico;
  • le osservazioni pervenute hanno riguardato i principali ambiti settoriali di intervento del Piano, ovvero le città, la pianificazione e l’utilizzo del territorio, trasporti e mobilità, energia, agricoltura, attività produttive, misure emergenziali e ulteriori misure in aree critiche per la qualità dell’aria;
  • con nota PG/2013/0283630 del 14/11/2013 sono state acquisite le indicazioni sui contenuti del Rapporto ambientale, formulate dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale a conclusione del confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, come previsto dal titolo II della parte seconda del D. Lgs. n.152/2006;
  • la divulgazione sui contenuti del Piano è proseguita attraverso diversi momenti di confronto ed eventi, nel corso dei quali sono state presentate e discusse le principali tematiche contemplate dal Piano;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • DGR n. 344/2011, con la quale sono state approvate le cartografie relative alle aree di superamento su base comunale di PM10 e NO2 rilevando che al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente contribuiscono anche gli strumenti di pianificazione regionale settoriale, in particolare nei settori dei trasporti, energia, industria, agricoltura, edilizia ed urbanistica;
  • DGR n. 2001/2011, con la quale sono stati approvati i progetti relativi alla nuova zonizzazione e classificazione del territorio e alla nuova configurazione della rete di rilevamento per la gestione della qualità dell’aria;

Richiamati altresì:

  • la DGR n. 980 del 15 luglio 2013 che definisce le priorità ambientali per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 e stabilisce che nei Programmi Operativi dette priorità debbano avere specifica evidenza e attuazione attraverso il settore ambiente;
  • l’ordine del giorno n. 4279/1 del 24 luglio 2013, nel quale l’Assemblea legislativa impegna la Giunta a raggiungere gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria anche attraverso la programmazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, incluse le risorse collegate al Quadro Strategico Comune 2014-2020 e, specificamente, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo(FSE), del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), individuando nei Programmi Operativi adeguate misure di intervento per il risanamento atmosferico e assicurando la coerenza generale dei Programmi con gli obiettivi di risanamento della qualità dell’aria;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), tenuto conto delle osservazioni e valutazioni espresse dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, Unioni di Comuni, dalle Associazioni economiche e sociali nonché dagli Enti partecipanti alle iniziative e agli incontri precedentemente richiamati;

Acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della L.R. 20/2000, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del 18 luglio 2014;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di adottare la proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), formata dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento, costituenti parte integrante della presente deliberazione: 

  1. la Relazione generale
  2. le Norme Tecniche di Attuazione;
  3. il Quadro conoscitivo;
  4. il Rapporto ambientale contenente la Sintesi non tecnica dello stesso e lo Studio di incidenza.

2. di comunicare tale proposta all’Assemblea Legislativa, in attuazione del comma 3 dell’art. 25 della L.R. 20/2000;

3. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’avviso di avvenuta adozione della proposta di Piano;

4. di depositare gli elaborati costitutivi della proposta di Piano presso la sede della Giunta regionale, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avviso di avvenuta adozione, ai fini dell’acquisizione di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati nonché di quelli indicati al comma 4, lettere a) e b) dell’art.25 della L.R. 20/2000;

5. di dare atto che, ai fini del deposito, gli elaborati costitutivi della proposta di Piano saranno trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);

6. di impegnarsi a costruire, anche tramite il sistema di rappresentanza delle associazioni degli enti locali, le condizioni affinché nel periodo delle osservazioni sia garantito il coinvolgimento attivo degli enti locali per pervenire ad un Piano condiviso e sostenuto dal territorio;

7. di dare atto, infine, che gli elaborati costituenti la proposta di Piano saranno trasmessi ai soggetti con competenze in materia ambientale e alle Regioni contermini;

8. di pubblicare sul sito web della Regione al link: “ http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020” i documenti approvati di cui al precedente punto 1.

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