n.114 del 02.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zone tampone per Erwinia Amylovora. Anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione n. 6339 del 2/5/2017, recante “Istituzione di zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2017”;

Considerato che:

- in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- l’introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, elencate nell’allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;

- l’allegato IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle o verso le zone protette i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle zone protette espressamente elencate, oppure devono essere "ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati.";

- che è opportuno modificare le "zone tampone" denominate "BO1" e "RA1";

- che è opportuno eliminare la "zona tampone" denominata "BO3" in quanto non più richiesta;

- che è opportuno inoltre confermare le restanti "zone tampone" denominate "FC1", "FE1", "FE2", "FE3", "MO2", "RA2", "RA3" e "RE1" istituite nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate zone protette, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto "ZP";

Ritenuto quindi:

- di accogliere le richieste di istituzione di "zone tampone" di cui agli allegati 2 e 3, parti integranti del presente atto;

- di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività in "zone tampone" già istituite nell'anno 2017 di cui all'allegato 2, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2018 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;

- di istituire per l’azienda vivaistica che ha avanzato richiesta per il vivaio sito a Lovoleto nell'anno 2018 una nuova "zone tampone", allargando una precedente zona, di cui all'allegato 3; tale azienda potrà emettere il passaporto per zona protetta solo a partire dal mese di novembre 2019 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che il suddetto vivaio per il quale ha fatto richiesta abbia i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali – Agenzie – Istituto;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;

- n. 93 del 29 gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Viste:

- la determinazione n. 19741 del 06 dicembre 2017 recante “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.660476 del 13/10/2017, avente ad oggetto “Direttiva per l’attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva” dell’allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
  2. di accogliere le richieste di istituzione di "zona tampone" per Erwinia amylovora di cui agli allegati 2 e 3, parti integranti del presente atto;
  3. di delimitare dette "zone tampone" come riportato nella mappa dell'allegato 1 alla presente determinazione; la mappa è consultabile a maggior dettaglio sul seguente indirizzo internet della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link "Cartografia fitosanitaria", link "Mappa zone tampone Erwinia amylovora";
  4. di stabilire che per l’anno 2018 le "zone tampone" sono le seguenti:

- provincia di Bologna: "BO1";

- provincia di Ferrara: "FE1", "FE2" e "FE3";

- province di Forlì-Cesena e Rimini: "FC1";

- provincia di Modena: "MO2";

- provincia di Ravenna: "RA1", "RA2" e "RA3";

- province di Reggio Emilia e Modena: "RE1";

5. di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del D. Lgs. n. 214/2005;

6. di autorizzare le aziende vivaistiche - di cui all'allegato 2 parte integrante del presente atto – che hanno confermato l'attività vivaistica in "zona tampone" istituite nell'anno 2017, a emettere il passaporto per zona protetta per le specie ospiti di Erwinia amylovora a partire dal mese di novembre 2018, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;

7. di istituire per l’azienda vivaistica che ha avanzato richiesta per il vivaio sito a Lovoleto nell'anno 2018 una nuova "zone tampone", allargando una precedente zona, di cui all'allegato 3; tale azienda potrà emettere il passaporto per zona protetta solo a partire dal mese di novembre 2019 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che il suddetto vivaio per il quale ha fatto richiesta abbia i requisiti di cui all'All. IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005;

8. di utilizzare, per la commercializzazione delle piante per le quali è stata autorizzata l’emissione del passaporto, il documento riportante il codice “ZP b)2.”, così come previsto dalla direttiva del Consiglio 2000/29/CE;

9. di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

10. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

11. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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