n. 120 del 16.09.2010 (Parte Seconda)

Avvio della procedura di iscrizione all’Albo generale delle associazioni previsto dall’art. 19 dello Statuto – IX legislatura (proposta n. 65)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamati:

- l’art. 19 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali:

“1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.

2. L’Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’Albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all’attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità siano improntate a scopi d’interesse regionale.”;

- l’art. 42 del Regolamento interno dell’Assemblea e la deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 146, recante “Istituzione dell’Albo generale delle associazioni previsto dall’art. 19, comma 2, dello Statuto”, in cui, tra l’altro, si prevede che:

- l’Ufficio di presidenza compili l’albo generale delle associazioni entro centoventi giorni dall’inizio di ogni legislatura, pubblicizzando la costituzione dell’Albo anche sul sito web dell’Assemblea;

- le richieste di iscrizione, indicanti le sezioni dell’Albo corrispondenti alle competenze delle Commissioni alle quali le associazioni chiedono di essere abbinate, debbano pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicizzazione dell’avvio della procedura di iscrizione sul sito web;

- le proprie deliberazioni n. 143 del 10 giugno 2008 e 182 del 28 luglio 2008, con le quali è stato compilato per la prima volta l’Albo generale delle associazioni, successivamente aggiornato, da ultimo con la propria deliberazione n. 287 del 19 dicembre 2009, comprendendovi infine 237 associazioni;

Valutata l’opportunità di dare ampia diffusione alla comunicazione dell’avvio della procedura di iscrizione per la IX legislatura, affinché - ai sensi di quanto disposto dal punto “Soggetti” della citata deliberazione assembleare n. 146 del 2007 - ne giungano a conoscenza tutte le “organizzazioni costituite con atto scritto, secondo i requisiti dell’art. 16 del codice civile, che operino nel territorio regionale per perseguire finalità d’interesse generale, esplicitate nello statuto.”;

Valutata come opportuna l’adozione di diverse modalità di comunicazione ed informazione circa l’avvio della procedura di iscrizione all’Albo per la IX legislatura, e precisamente:

- pubblicazione sul sito web dell’Assemblea legislativa (dalla quale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle richieste, come disposto dalla deliberazione assembleare n. 146 del 2007);

- pubblicazione della presente delibera, unitamente alla comunicazione di avvio della procedura di iscrizione, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

Valutato che le esigenze di completezza e correttezza della documentazione amministrativa impongono di acquisire la richiesta di iscrizione all’Albo con la sottoscrizione del legale rappresentante, ma che ogni successiva comunicazione da e per le associazioni che abbiano richiesto l’iscrizione all’Albo potrà avvenire mediante l’invio di atti e documenti in formato elettronico;

Considerato che la ripartizione delle competenze per materie prevista dalla deliberazione assembleare n. 5 del 3 giugno 2010 “Istituzione delle Commissioni permanenti dell’Assemblea legislativa per la IX legislatura ai sensi dell’art. 38 dello Statuto e dell’articolo 7 del Regolamento interno” consente di mantenere l’articolazione dell’Albo nelle sezioni, corrispondenti alle competenze delle Commissioni, già adottate nella precedente legislatura;

Ritenuto pertanto opportuno, anche a fini di economia procedurale, di proporre a ciascuna delle 237 associazioni già iscritte all’Albo al termine dell’VIII legislatura il rinnovo dell’iscrizione anche per la IX legislatura nelle stesse sezioni e con gli stessi riferimenti e recapiti già precedentemente comunicati, salva ogni diversa indicazione, comunicata anche tramite posta elettronica, da parte delle medesime associazioni;

Richiamata la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 recante “Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003”;

Dato atto del preventivo parere favorevole espresso dal Direttore generale - dott. Luigi Benedetti - in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

A voti unanimi

 delibera:

a) di avviare la procedura di iscrizione per la IX legislatura all’Albo generale delle associazioni istituito con deliberazione assembleare n. 146 del 2007;

b) di considerare come utilmente presentate tutte le nuove richieste che siano:

- compilate sul modulo di richiesta riportato in allegato alla presente delibera quale parte integrante;

- inviate mediante posta ordinaria da parte delle associazioni ed organizzazioni interessate, unitamente allo statuto delle medesime;

- pervenute all’Assemblea legislativa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui alla lettera c);

c) di pubblicare nel sito web dell’Assemblea legislativa, in modalità che consentano la massima evidenza, la comunicazione di avvio della procedura, il modulo di richiesta ed ogni altro atto e documento idoneo a consentire l’acquisizione di informazioni utili al fine dell’iscrizione all’Albo da parte delle associazioni ed organizzazioni potenzialmente interessate;

d) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alla comunicazione di avvio della procedura di iscrizione, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

e) di proporre, tramite comunicazione con posta elettronica, alle 237 associazioni che risultano iscritte all’Albo nell’ultimo aggiornamento dell’VIII legislatura, attuato con propria deliberazione n. 287 del 19 dicembre 2009, il rinnovo dell’iscrizione anche per la IX legislatura nelle stesse sezioni e con gli stessi riferimenti e recapiti già precedentemente comunicati, salva ogni diversa indicazione, comunicata anche tramite posta elettronica, da parte delle medesime associazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui alla lettera c).

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