n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento dell'Hospice - Centro Residenziale Cure Palliative - Ospedale di Castel San Pietro Terme, afferente al Dipartimento medico della Azienda USL di Imola

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

il decreto n. 21 dell’Assessore Regionale alle politiche per la salute del 28/6/2007 con il quale è stato concesso l’accreditamento all’Hospice - Centro residenziale Cure Palliative- dell’Azienda di Imola; 

Viste:

- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 11/2/2011 (prot. n. 4607 della Azienda USL di Imola) conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell’Hospice - Centro residenziale Cure Palliative - afferente al Dipartimento Medico della Azienda USL di Imola, con sede presso l’Ospedale di Castel San Pietro Terme, della Azienda USL di Imola, con sede legale in Imola, Via Amendola 2, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della Struttura: 

Hospice - Centro residenziale Cure Palliative

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, autorizzazioni n. 11008 del 30/5/2007 e n. 29917 del 31/1/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/5683 del 10/5/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di rinnovare l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: 

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali

Hospice - Centro residenziale Cure Palliative 

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 21 dell’Assessore Regionale alle politiche per la salute del 28/6/2007) e cioè dal 28/06/2011 e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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