n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato "Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti derivanti da C&D (attività di Costruzione e Demolizione) con riqualificazione ambientale", sito in alla Via Bianchi in comune di Santarcangelo di Romagna (RN), proposto dalla ditta Santarcangelo Frantumazioni Srl (art. 19, D.Lgs 152/06 e Titolo II della L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGRN 11679/2017 del 15 dicembre 2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG/2017/0769586 del 15/12/2017, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e ss.mm.ii. e dell’art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006, il progetto della ditta Santarcangelo Frantumazioni Srl denominato “impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti derivanti da C&D (attività di Costruzione e Demolizione) con riqualificazione ambientale” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. i lavori di manutenzione straordinaria e quelli di realizzazione di opere devono essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna (taxa maggiormente sensibile alle tipologie di disturbo previste per la realizzazione del progetto); in considerazione delle specie presenti nel sito e della loro fenologia, determinate anche dalla latitudine ed altitudine dei luoghi, si ritiene non adatto all’esecuzione dei lavori il periodo compreso tra il 1 di aprile e il 30 di luglio (il Disciplinare tecnico RER del 2009 indica, precauzionalmente, come periodo non adatto agli interventi nei Siti Natura 2000 il periodo compreso tra il 20 febbraio ed il 10 agosto);

2. occorre prevedere una cortina vegetazionale attorno al perimetro dell’area interessata, ad integrazione della cortina non continua già esistente; la cortina perimetrale esistente e quella di nuovo impianto dovranno essere realizzate con duplice filare di essenze, di adeguata altezza, al fine di garantire isolamento (visivo e acustico) dell’area produttiva dalle adiacenti aree naturali;

3. occorre eliminare le Cupressacee presenti (Cipressi esotici) e sostituirle con piante di specie autoctone;

4. le specie da utilizzare per la cortina perimetrale dovranno essere essenze sempreverdi di origine autoctona; all’uopo sono indicate le seguenti specie: Laurus nobilis, Ligustrum vulgare e Quercus ilex;

5. occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo durante le operazioni di manutenzione del bacino interno e di copertura del secondo bacino, al fine di prevenire anche eventuali sversamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;

6. occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l’inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;

7. in tema di impatto acustico cagionato dall’impianto nella configurazione finale, la ditta dovrà svolgere una campagna di monitoraggio, con impianto ed attrezzature pienamente in attività, rilevando i livelli sonori cagionati presso i ricettori più vicini, predisponendo un collaudo acustico post operam, di cui dovrà essere informata la SAC-ARPAE di Rimini ed il Comune di Santarcangelo di Romagna;

8. utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti;

9. occorre utilizzare idonei accorgimenti anche durante le lavorazioni degli inerti, nella fase di esercizio dell’impianto;

10. occorre smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze;

11. il progetto di riqualificazione ambientale dell’area dovrà prevedere nella porzione di perimetro confinante con il sentiero storico-naturalistico, lato alveo del fiume Marecchia, la realizzazione di una siepe spessa alcuni metri e pluristratificata, arbustiva ed arborea, formata da specie autoctone adatte alle condizioni ecologiche del sito e conformi al paesaggio vegetale esistente; l’impianto, della lunghezza di almeno 100 m, dovrà essere realizzato sulla base di un progetto esecutivo del verde che contenga informazioni di dettaglio su: tipo e dimensioni delle formazioni che si intendono realizzare, scelta delle specie, collocazione topografica, schema di impianto, tempi di esecuzione e programma di cura e manutenzione;

12. occorre mantenere adeguata copertura di canna palustre (Phragmites australis) nelle fasce perimetrali degli invasi esistenti all’interno dell’area produttiva;

13. occorre assicurare un’idonea, puntuale e costante manutenzione della barriera verde perimetrale e della siepe pluristratificata, lato fiume, con monitoraggio continuo e rapidi interventi di sostituzione di piante ed alberature eventualmente deteriorate;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00, ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 9/1999 e ss.mm.ii. e della propria deliberazione n. 1238/2002, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Rimini all’avvio del procedimento;

d) di trasmettere la presente Delibera al proponente, al Comune di Santarcangelo di Romagna ed all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna;

e) di provvedere alla pubblicazione integrale del partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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