n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Istituzione della zona di rifugio della fauna selvatica denominata "Ex ATV Montespino" afferente il territorio di Rimini ai sensi dell'art. 22 della L.R.r. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione n. 969/2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l’art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;

- l’art. 16 che stabilisce principi e norme generali relativi alle Aziende Faunistico- venatorie ed Agri-turistico venatorie;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell’attività venatoria” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e ss.mm.ii. tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede:

- al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 6, che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;

Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l’articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di rifugio” che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamati inoltre:

- l’art. 43 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Aziende venatorie” che dispone in particolare quanto segue:

- al comma 1 che la Regione autorizza l’istituzione di Aziende faunistico - venatorie e di Aziende agri-turistico-venatorie a norma dell’art. 16 della Legge n. 157/1992;

- al comma 8 che la Regione emana, mediante direttive vincolanti, norme per l’istituzione, il rinnovo e la revoca delle Aziende venatorie nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale delle stesse;

- l’art. 62, comma 1, lettera b) della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, che attribuisce alla Regione il compito di emanare, mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della Legge n. 157/1992 in particolare per gli adempimenti relativi all’istituzione, rinnovo e revoca, nonché per la gestione tecnica delle Aziende venatorie;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la succitata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Visto il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Rimini approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 22 giugno 2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 969 del 10 giugno 2002, recante “Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle aziende venatorie (art. 43, comma 8, L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni)” la quale, in attuazione di sopracitati artt. 43, comma 8 e 62, comma 1, lettera b), dispone in particolare che:

- le Province autorizzano l’istituzione, il rinnovo, la trasformazione e la modifica di Aziende venatorie per ciascun comprensorio omogeneo entro i limiti di superficie complessivamente indicati negli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale” ed entro quelli specificamente indicati nei singoli Piani faunistico-venatori provinciali, in sintonia con le indicazioni fornite dalla “Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna”;

- l’autorizzazione di Azienda venatoria è revocata, nei casi esplicitati al punto 7 lettere a), b) e c);

- le Aziende venatorie la cui autorizzazione è stata revocata vengono costituite in zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R. 8/1994 e successive modifiche;

Preso atto della determinazione dirigenziale del Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Rimini n. 18891 del 22 novembre 2017 recante “Revoca autorizzazione ATV Montespino”, con la quale è stato disposto in particolare:

- al punto 1) di parte dispositiva la revoca dell’Azienda agri-turistica-venatoria denominata “Montespino” in quanto verificata a carico di detta Azienda l’ipotesi di cui al soprarichiamato punto 7, lettera b) della predetta deliberazione n. 969/2002;

- al punto 4) di parte dispositiva di richiedere conseguentemente in via d’urgenza l’istituzione della Zona Rifugio denominata “Ex ATV Montespino” in ottemperanza a quanto disposto con la sopracitata deliberazione n. 969/2002;

Preso atto altresì della richiesta registrata agli atti con NP/2017/26043 del 28 novembre 2017 pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini con la quale si richiede l’istituzione di una Zona Rifugio denominata “Ex ATV Montespino”, in quanto con la soprarichiamata determinazione dirigenziale n. 18891/2017 è stata revocata l’autorizzazione all’ATV Montespino per i motivi ampiamente esposti nel provvedimento stesso;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue comunque l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto infine, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che con propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017 è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018 successivamente modificato con propria deliberazione n. 1312 dell’11 settembre 2017;

Ritenuto, in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione della zona di rifugio in oggetto debba avere validità fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, fissata con la suddetta deliberazione n. 473/2017, come modificata da deliberazione n. 1312/2017, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702/2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 1107/2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
  2. di istituire, in ottemperanza a quanto disposto con propria deliberazione n. 969 del 10 giugno 2002, la Zona di Rifugio denominata “Ex ATV Montespino” ricadente nel territorio di Rimini descritta e rappresentata nell’Allegato 1 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che tale zona, finalizzata peraltro alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verrà considerata prioritaria nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/92, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;
  4. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, in merito all'istituzione della Zona di Rifugio indicata al precedente punto 2);
  5. di stabilire che al termine della fase di notifica cui al precedente punto 4) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;
  6. di stabilire inoltre che il vincolo di protezione della zona indicata al precedente punto 2) sia determinato fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, fissata con deliberazione di Giunta regionale n. 473/2017, come modificata da successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1312/2017, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;
  7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  8. di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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