n.329 del 18.12.2015 (Parte Seconda)

Direttiva relativa al Sistema Informativo regionale del Servizio Idrico Integrato

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- il codice civile (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262);

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

- la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

- la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 478 “Direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23”;

Premesso che l’art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 23 del 2011 prevede che:

- tale sistema informativo costituisca strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;

Valutato prioritario la realizzazione del sistema informativo a livello regionale relativamente alle reti ed agli impianti del servizio idrico integrato data la loro complessità e la necessità di una conoscenza esatta, accurata, completa ed aggiornata degli stessi;

Ritenuto opportuno:

- stabilire con apposita direttiva i dati ed i metadati del sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e le modalità di realizzazione, implementazione e funzionamento;

- prevedere che il sistema sia alimentato annualmente da parte dei gestori con i dati ed i metadati relativi a tutte le infrastrutture del servizio idrico integrato per l’intero territorio regionale di propria competenza, nonché per eventuali territori al di fuori dei confini regionali rientranti nell'ambito del servizio, indipendentemente dalla tipologia di affidamento e dalla loro natura giuridica, e che gli stessi siano tenuti a dotarsi di adeguati strumenti informatici al fine di fornire gli elementi conoscitivi infrastrutturali previsti nella direttiva in formato digitale;

- articolare la struttura del sistema informativo in tre componenti, finalizzate all’upload e relativa verifica, alla trasmissione formale ed all’elaborazione GIS a livello regionale dei dati forniti dai gestori;

- sviluppare un’applicazione web per l’upload dei dati forniti dai gestori, con accesso tramite autenticazione dell’utente;

- implementare sui dati forniti dai gestori controlli in automatico sulla congruenza con la struttura dati prevista nella presente direttiva;

- prevedere ai fini della trasmissione formale dei dati, in attesa dell’implementazione della protocollazione in automatico, che l’applicativo web produca un’attestazione dei file inseriti nel sistema, utilizzabile dal gestore per trasmettere alla Regione comunicazione formale in PEC dell’avvenuto caricamento delle informazioni richieste sul sistema informatizzato;

- implementare il sistema informativo sui sistemi della Regione Emilia-Romagna ed inserire i dati e i metadati inviati formalmente dai gestori in banca dati regionale, ai fini dell’elaborazione in ambiente GIS integrato con l’infrastruttura regionale;

- prevedere che i dati siano forniti dai gestori del servizio idrico integrato alla struttura regionale competente in materia e che tali dati, in occasione di ogni fornitura, siano completi rispetto quanto previsto nella presente direttiva, anche in assenza di variazioni;

- attivare, in modalità graduale, il sistema informativo a partire dal 2016 con riferimento ai dati relativi all’anno 2015, con validità al 31 dicembre, con le modalità e le tempistiche che saranno indicate ai gestori con specifiche comunicazioni della struttura regionale competente in materia e prevedere a regime, dal 2017, l’aggiornamento annuale dei dati da parte dei gestori entro il 30 giugno di ogni anno con validità al 31 dicembre dell’anno precedente;

- considerare assolto l’obbligo di fornitura da parte dei gestori qualora sia stato effettuato l’upload dei dati, che quest’ultimi abbiano superato la fase di verifica e che i gestori abbiano proceduto all’invio formale degli stessi;

- attribuire le funzioni di vigilanza sulla regolare fornitura dei dati alla struttura regionale competente in materia e che tali funzioni consistano nel controllo dell’invio formale entro il 30 giugno di ogni anno da parte dei gestori dei dati sottoposti alla verifica in automatico del software, successiva all’upload, e nella verifica della completezza, correttezza e qualità dei dati inseriti nel sistema informativo, secondo quando previsto dalla direttiva;

- prevedere, a seguito della verifica dei dati inseriti nel sistema informativo, la possibilità di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato eventuali integrazioni o aggiornamenti, che devono essere forniti entro il termine assegnato, di norma non superiore a 30 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità previste per l'invio annuale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R. n. 23/2011, il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi di fornitura delle informazioni previste dalla direttiva con le modalità e nei tempi da questa stabiliti o indicati con specifiche comunicazioni dalla struttura regionale competente in materia è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell'inadempienza e che in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, la Regione possa proporre all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna (di seguito ATESRIR) la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio;

Ritenuto di:

- disporre che, qualora si verificassero problemi tecnici sul sistema informativo relativamente alle funzioni di trasmissione formale con protocollazione in automatico, presenti nel sistema a regime, in concomitanza con le scadenze per la consegna dei dati previsti nella presente direttiva, la ricevuta generata dallo stesso sistema informativo, all’atto della richiesta d’inoltro formale dei dati, sia titolo valido ad attestare che il gestore ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti in direttiva;

- disporre che qualora si verificassero problemi tecnici, occorrenti in concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione dei dati e tali da non consentire l’acquisizione della suddetta ricevuta da parte del gestore, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione tempestiva e circostanziata alla struttura regionale competente;

- disporre che per il primo anno di attivazione del sistema informativo la sanzione di cui sopra possa trovare applicazione solo per il mancato invio dei dati;

- consentire l'accesso ai dati del sistema informativo ed alle funzioni di elaborazione alle strutture regionali competenti, ad ATERSIR ed ai gestori secondo quanto previsto dalla direttiva nel rispetto della normativa in materia;

Dato atto che:

- i contenuti della direttiva sono stati esaminati e condivisi con ATERSIR e con i gestori del servizio idrico integrato in diversi incontri;

- con nota protocollo PG.2015.0490927 del 10/7/2015 è stata effettuata la consultazione relativa alla bozza di direttiva in oggetto ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011;

- a seguito della consultazione sono pervenute oltre il termine previsto le osservazioni di Confservizi Emilia-Romagna (PG.2015.0759542 del 15/10/2015) che sono state parzialmente accolte;

- al testo sottoposto a consultazione sono state apportate alcune modifiche al fine di una maggiore coerenza e chiarezza nonché per tenere conto di richieste dei gestori;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di modificare i contenuti della direttiva al fine di adeguarli ad eventuali nuove necessità informative o per esigenze tecniche di implementazione e gestione del sistema informativo tramite specifici atti del Direttore Generale competente in materia;

Dato atto del parere allegato;

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di costituire, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), della L.R. n. 23 del 2011, un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato, definendone le relative modalità di implementazione ed aggiornamento;

2. di approvare il documento “Direttiva relativa al sistema informativo regionale del servizio idrico integrato”, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere la possibilità di modificare i contenuti della direttiva al fine di adeguarli ad eventuali nuove necessità informative o per esigenze tecniche di implementazione e gestione del sistema informativo tramite specifici atti del Direttore Generale competente in materia;

4. di attivare, in modalità graduale, il sistema informativo a partire dal 2016 con riferimento ai dati relativi all’anno 2015, con validità al 31 dicembre, con le modalità e le tempistiche che saranno indicate ai gestori con specifiche comunicazioni della struttura regionale competente in materia e prevedere a regime, dal 2017, l’aggiornamento annuale dei dati entro il 30 giugno di ogni anno con validità al 31 dicembre dell’anno precedente;

5. di attribuire le funzioni di vigilanza sulla regolare fornitura dei dati alla struttura regionale competente in materia e che tali funzioni consistano nel controllo dell’invio formale entro il 30 giugno di ogni anno da parte dei gestori dei dati sottoposti alla procedura di verifica in automatico del software, successiva all’upload, e nella verifica della completezza, correttezza e qualità dei dati inseriti nel sistema informativo, secondo quando previsto dalla direttiva;

6. di prevedere, a seguito della verifica dei dati inseriti nel sistema informativo, la possibilità di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato eventuali integrazioni o aggiornamenti, che devono essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta con le stesse modalità previste per l'invio annuale

7. di prevedere che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R. n. 23/2011, il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi di fornitura delle informazioni previste dalla direttiva con le modalità e nei tempi da questa stabiliti o indicati con specifiche comunicazioni dalla struttura regionale competente in materia sia punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell'inadempienza e che in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, la Regione possa proporre all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna (di seguito ATESRIR) la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio;

8. di disporre che, qualora si verificassero problemi tecnici sul sistema informativo relativamente alle funzioni di trasmissione formale con protocollazione in automatico, presenti nel sistema a regime, in concomitanza con le scadenze per la consegna dei dati previsti nella presente direttiva, la ricevuta generata dallo stesso sistema informativo, all’atto della richiesta d’inoltro formale dei dati, sia titolo valido ad attestare che il gestore ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti in direttiva;

9. di disporre che qualora si verificassero problemi tecnici, occorrenti in concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione dei dati e tali da non consentire l’acquisizione della suddetta ricevuta da parte del gestore, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione tempestiva e circostanziata alla struttura Regionale competente;

10. di disporre per il primo anno di attivazione del sistema informativo la sanzione di cui al punto 7 possa trovare applicazione solo per il mancato invio dei dati;

11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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