n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Impresa Felice Tirri - domanda 26.03.2008 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso antincendio, dalle falde sotterranee in comune di San Secondo Parmense (PR), loc. zona produttiva nord. regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6.concessione di derivazione

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:><p>

a) di rilasciare all’ Impresa Felice Tirri con sede legale in Comune di Torrile (PR), Strada Provinciale per Golese n. 43, Codice Fiscale/P. IVA 00014560346, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di San Secondo Parmense (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di San Secondo Parmense (PR), Foglio 32, mappale 229/b per uso antincendio, con una portata massima pari a litri/sec. 23,33 pari a moduli 0,2333;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(Omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina n. 9569 in data 30/09/2009

(Omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(Omissis)

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