n.125 del 04.05.2016 periodico (Parte Seconda)

PRPPA0411 - Terme di Monticelli spa - Variante sostanziale e contestuale rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale in Montechiarugolo (PR). Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

1. di accordare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Terme di Monticelli SpA, Codice Fiscale 00160230348, sede legale in Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), Via Basse n. 16/A, il rinnovo e contestuale variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua pubblica (codice PRPPA0441) esercitata nello stesso stabilimento di Monticelli Terme in Via Basse n. 16/A per gli usi di tipo industriale, igienici ed assimilati e consumo umano al servizio delle strutture dello stabilimento termale, consistente in aumento dei volumi prelevati fino a max 110.000 mc/anno da derivare dal pozzo esistente, codice PRA5005, con portata massima della pompa invariata a 7,40 l/sec, mediante unica rete distributiva e unico contatore in uscita;

2 di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell’ art. 95 del Dlgs n.152/2006 dell'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Tecnico bacini affluenti fiume Po.

(omissis) 

3. di dare atto che la concessione è assentita in relazione alle caratteristiche delle opere descritte in atti, così come verificate dalla documentazione allegata alla domanda di variante indicata in premessa;

4. di approvare il disciplinare allegato e relativo elaborato cartografico, che annulla e sostituisce in tutte le sue parti il precedente e che costituisce parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 29/3/2016 n. 4784

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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